Deliberaz. G.R. Umbria 19/12/2012, n. 1661 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Umbria 19/12/2012, n. 1661

L.R. 8/2011, artt. 35, comma 4 e 37. Linee guida per l’organizzazione ed il funzionamento delle conferenze di servizio interne nonché per le conferenza di servizi interne promosse dagli enti locali nelle materie ad essi conferite dalla Regione.
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ALLEGATO - Organizzazione e funzionamento delle Conferenze di servizio interne (L.R. 8/2011, Art. 35, comma 4, e art. 37)
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ALLEGATO A - Organizzazione e funzionamento delle Conferenze di servizio interne (L.R. 8/2011, Art. 35, comma 4, e art. 37)” N1

Parte di provvedimento in formato grafico

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Premessa

La conferenza di servizi costituisce «un modulo procedimentale-organizzativo suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali e, nel contempo, un esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti. Esso, infatti, consente l'assunzione concordata di determinazioni sostitutive, a tutti gli effetti, di concerti, intese, assensi, pareri, nulla osta, richiesti da un procedimento pluristrutturale specificata mente conformato dalla legge, senza che ciò comporti alcuna modificazione o sottrazione delle competenze, posto che ciascun rappresentante, partecipante alla conferenza, imputa gli effetti giuridici degli atti che compie all'amministrazione rappresentata, competente in forza della normativa di settore» (Corte costituzionale, sentenza n. 179 del 2012).

Trattasi, in particolare, di un istituto introdotto dalla legge non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento, quanto per rendere contestuale quell'esame da parte di amministrazioni diverse, e/o di strutture organizzative differenti della medesima amministrazione, «che, nella procedura ordinaria, sarebbe destinato a svolgersi secondo una sequenza temporale scomposta in fasi distinte» (Corte costituzionale, sentenza n. 62 del 1993) e che è «orientato alla realizzazione del principio di buon andamento ex art. 97 Cost., in quanto assume, nell'intento della semplificazione e accelerazione dell'azione ammi

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1. Ambito di applicazione

La presente direttiva disciplina le Conferenze dei Servizi interne che attengono alle attività della Regione, sia in veste di soggetto procedente, che di soggetto partecipante a conferenze indette da altri enti. Il dirigente della struttura responsabile del relativo procedimento è competente sia ai fini della convocazione che a quelli della partecipazione.

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2. Tempi e modalità di convocazione

La conferenza dei servizi interna si apre alla data stabilita nella convocazione e si chiude con la sottoscrizione del verbale finale da parte dei soggetti partecipanti.

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3. Svolgimento dei lavori

La conferenza di servizi "interna" nello svolgimento dei propri lavori deve attenersi a:

- obbligo di assumere le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti, assegnando prevalenza, in caso di parità di voti, alla posizione espressa dal rappresentante dell'ufficio procedente;

- obbligo per

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4. La fase conclusiva e disciplina del dissenso

La fase conclusiva deve rispondere al seguente dettato:

- la decisione conclusiva deve essere adottata entro termini perentori indicati al precedente § 3;

- all'esito dei lavori, o decorso inutilmente il termine di conclusione individuato nella prima riunione, il responsabile del procedimento della struttura organizzativa procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenuto conto delle posizioni "prevalenti" espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento al fine di esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa;

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