N24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 14, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 13 - (Utilizzo della telematica nei rapporti tra le pubbliche amministrazioni)

1. I soggetti di cui all’articolo 11 utilizzano la PEC o l’interscambio diretto tra sistemi informatici, via cooperazione applicativa, per tutte le comunicazioni con altre pubbliche amministrazioni.

2. A partire dal 1° luglio 2012 i soggetti di cui all’articolo 11 utilizzano esclusivamente la PEC implementando l’interoperabilità del protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)).

3. A partire dal 1° dicembre 2012 i soggetti di cui all’articolo 11 utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi, negli specifici settori definiti con le deliberazioni di cui all’articolo 19.

4. Decorso il termine di cui al comma 2 e quello di cui al comma 3, nei settori definiti ai sensi dello stesso comma 3, l’amministrazione regionale non considererà ricevibili documenti pervenuti con modalità diverse da quelle telematiche.”

Dalla redazione