Sent. C. Stato 25/06/2010, n. 4109 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 25/06/2010, n. 4109

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - Determinazione - Criterio
1. Il fatto costitutivo dell’obbligo giuridico del titolare della concessione edilizia di versare il contributo previsto è rappresentato dal rilascio della concessione medesima, ed è a tale momento, quindi, che occorre aver riguardo per la determinazione dell‘entità del contributo, risultando irrilevante a tal fine la precedente espressione del parere della commissione edilizia. Del resto l’art. 11 della L. 28 gennaio 1977 n. 10 stabilisce chiaramente che la quota di contributo esigibile è determinata all’atto del rilascio della concessione.

1. All’art. 11 della L. 28 gennaio 1997 n. 10 corrisponde l’art. 16 del vigente D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. 1a. (CED-CRB.1) - Sui contributi dovuti per il rilascio della concessione edilizia ved. Csi 14 gennaio 2009 n. 7 R (Sulla quantificazione dei contributi di costruzione dovuti per il rilascio della concessione edilizia); C.Stato VI 9 settembre 2008 n. 4296 R (L’esenzione dal contributo di costruzione per il rilascio della concessione edilizia è accordata per l’opera realizzata da un ente pubblico o da un privato per conto di un ente pubblico o da soggetti che non agiscono per lucro); Csi 27 ottobre 2006 n. 619RLa determinazione del contributo di concessione costituisce il risultato di un mero calcolo materiale, in base ai parametri fissati dalle norme); C. Stato IV 11 ottobre 2006 n. 6065R (La realizzazione di autorimesse e parcheggi destinati al servizio di fabbricati esistenti è soggetto ad autorizzazione gratuita esclusivamente se effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna naturale. Le autorimesse edificate fuori terra sono invece soggette alla disciplina urbanistica come ordinarie nuove costruzioni); II 24 maggio 2006 n. 7683 R (Il ritardato pagamento delle singole rate in cui è stato suddiviso il contributo per il rilascio della concessione edilizia implica l’automatica maggiorazione dell’importo dovuto su ciascuna rata ma non anche un vero e proprio inadempimento, tale da determinare la riscossione coattiva del complessivo credito da parte del Comune); Csi 18 aprile 2006 n. 159 R (Poiché l’agriturismo non costituisce un’attività propriamente funzionale alla conduzione del fondo agricolo ed alle esigenze dell’imprenditore agricolo, in sede di rilascio della concessione di costruire deve essere negata l’esenzione dal contributo); C. Stato V 5 luglio 2005 n. 3702 R (Qualora il contributo di costruzione per la concessione edilizia venga determinato con riferimento alla classificazione dell’immobile, il Comune non può applicare il contributo stesso in una misura diversa da quella collegabile alla destinazione d’uso denunciata dall’interessato); IV 10 maggio 2005 n. 2226 R (Per l’esenzione dal contributo di costruzione è necessario che l’edificio sia pubblico o di interesse pubblico e venga costruito da un ente pubblico o da un concessionario di ente pubblico); V 20 ottobre 2004 n. 6818 R e V 18 settembre 2003 n. 531[R=WCS18S03531] (Contributi per la concessione edilizia - Presupposti per l’esenzione ex art. 9, L. 1977/10); IV 19 luglio 2004 n. 5197R (Contributi per concessione edilizia - Determinazione con riferimento alla data di rilascio della concessione); IV 18 marzo 2004 n. 1397 R(Concessione edilizia in sanatoria - Determinazione dell’importo contributi al momento del rilascio); Csi 12 febbraio 2004 n. 26 R [Esenzione contributi per concessione edilizia ex art. 9, lett. f), L. 1977/10 - Esclusione nel caso di opera eseguita da un privato per conto proprio); C. Stato V 15 ottobre 2003 n. 6295 R (Contributi per concessione edilizia: importo riferito al giorno del rilascio della concessione); V 23 giugno 2003 n. 3714R (Il contributo di costruzione ex art. 3 L. 77/10 non è dovuto in caso di rinuncia o di non utilizzo della concessione); V 19 giugno 2003 n. 3645 Re 13 giugno 2003 n. 3332R (L’importo del contributo di costruzione va determinato alla data del rilascio della concessione); V 3 marzo 2003 n. 1180RIn caso di ristrutturazione di un immobile, ai fini dei contributi dovuti per la relativa concessione edilizia si deve tenere conto non solo della ristrutturazione generale e globale dell’edificio ma anche della ristrutturazione che ne trasformi la realtà strutturale e la utilizzazione urbanistica); Cass. 12 giugno 2001 n. 7885 R (In caso di ritardato od omesso pagamento dei contributi per il rilascio della concessione edilizia è dovuta la sanzione amministrativa ex art. 3, L. 28 febbraio 1985 n. 47); S.U. 7 novembre 2000 n. 1145 R (Giurisdizione amministrativa per le controversie relative ai contributi per la concessione); C. Stato V 4 agosto 2000 n. 4302 R (Obbligo di versamento contributi per la concessione - Prescrizione in 10 anni); IV 31 luglio 2000 n. 4217 R (1. Criteri di determinazione dei contributi; 2. Quantificazione dei contributi - Eventuale impugnazione); V 10 dicembre 1999 n. 2072 R [La P.A. può rivolgersi al garante del pagamento dei contributi dovuti per la concessione edilizia solo dopo il loro omesso pagamento oltre i termini stabiliti dall’art. 3, lett. c) della L. 28 febbraio 1985 n. 47); V 6 dicembre 1999 n. 2056 R (Sull’importo di contributi di costruzione ex art. 1, L. 28 gennaio 1977 n. 10, che va determinato in base alla norma vigente alla data di rilascio della concessione; V 9 novembre 1999 n. 1862 iR(Giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie su an e quantum dei contributi di costruzione); V 21 ottobre 1998 n. 1512R (Come V 99/2056); V 30 ottobre 1997 n. 1207 R (Obbligo del Comune di restituire le somme indebitamente pagate per contributo di costruzione, più interessi ma senza rivalutazione); V 6 maggio 1997 n. 462 R (Calcolo del contributo di costruzione in base al carico urbanistico accertato, senza bisogno di motivazione); V 6 maggio 1997 n. 458 R (Possibile rideterminazione da parte P.A. dell’importo del contributo di costruzione); V 26 giugno 1996 n. 799R (Criterio di calcolo del contributo ex art. 13, L. 28 febbraio 1985 n. 47 per il rilascio della concessione in sanatoria); V 24 maggio 1996 n. 590 R (Facoltà del Comune - ex art. 11, c. 2, L. 1977 n. 10 - di fissare modalità e tempi di riscossione del contributo di costruzione); V 3 luglio 1995 n. 1001 iR(Sul ritardato versamento del contributo edilizio e caso in cui è illegittima l’applicazione delle sanzioni ex art. 3, L. 1985 n. 47); V 12 giugno 1995 n. 894 R (Contributo di edificazione ex art. 3, L. 1977 n. 10 non dovuto in caso di rinuncia o non utilizzo della concessione edilizia); V 14 dicembre 1994 n. 1471 R (Nei casi in cui ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria è dovuto, ex art. 13, L. 1985 n. 47, il pagamento del doppio del contributo ordinario dovuto, la P.A. non può richiedere in aggiunta anche il contributo ordinario); V 25 ottobre 1993 n. 1071 R (Come C. Stato V 6 dicembre 1999 n. 2056), R V 24 luglio 1993 n. 799R 1 (Autorizzazione gratuita, ex art. 7, c. 1, L. 25 marzo 1982 n. 94, per gli interventi edilizi di risanamento conservativo); V 21 dicembre 1992 n. 1549 R (Contributo edilizio ex art. 3, L. 1977 n. 10 per l’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione ex art. 11, c. 1., stessa legge); V 21 dicembre 1992 n. 1547 R [Sulla differenza fra concessione e concessione gratuita [art. 9, lett. b), L. 1977 n. 10) e fra regime di concessione e regime di autorizzazione [art. 31, lett. b) e c), L. 5 agosto 1978 n. 457 e art. 7, L. 25 marzo 1982 n. 94); V 31 ottobre 1992 n. 1145 R(Come C. Stato V 30 ottobre 1997 n. 1207);R V 3 febbraio 1992 n. 96R (Contributo di concessione dovuto per seminterrati destinati a posti macchina).
(D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 artt. 10 e 11)[R=WDPR38001]

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