Sent. C. Stato 24/05/2006, n. 7683 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 24/05/2006, n. 7683

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - Mancato pagamento di una rata - Maggiorazione importo e non riscossione coattiva.
1. Il ritardato pagamento delle singole rate in cui è stato suddiviso il contributo per il rilascio della concessione edilizia implica, in virtù dell’art. 3, comma 4 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, l’automatica maggiorazione dell’importo dovuto su ciascuna rata ma non anche un vero e proprio inadempimento, tale da determinare la riscossione coattiva del complessivo credito da parte dell’ente impositore. Pertanto è legittima la richiesta, effettuata direttamente dal Comune al concessionario, del pagamento della rata maggiorata in caso di ritardo nell’assolvimento dello specifico debito, senza bisogno di attivare la garanzia fideiussoria, la quale viene in evidenza solo in caso di mancato adempimento del pagamento dell’intero contributo oltre il termine ex art. 3, comma 2, lett. c), L. 1985/47 e per la misura massima stabilita dalla norma.

1. Conf. C. Stato V 10 dicembre 1999 n. 2072 R Anche la Cassazione (Cass. II 7 agosto 1990 n. 7987 [R=W7AG907987]) - osserva la sentenza in esame - ha precisato che «Nei contratti con prestazioni corrispettive, il contraente che abbia adempiuto la propria prestazione non è tenuto, nel caso di inadempimento totale o parziale dell’altro contraente, a svolgere attività per conseguire «aliunde» la controprestazione, dato che gli artt. 1175, 1227 e 1375 Cod. civ., pur prevedendo per entrambi i contraenti un dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, sono dettati allo scopo di vietare comportamenti vessatori ed ostruzionistici, ma non possono essere intesi nel senso di trasferire a carico del creditore le obbligazioni specifiche del debitore o le conseguenze dell’inadempimento a lui imputabile».
[L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 3, commi 2, lett. c) e 4]

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