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Sent. C. Stato 06/05/1997, n. 462

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di urbanizzazione - Differenza da rimborso spese di urbanizzazione ex art. 35, 12° c., L. 1971 n. 865. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributi - In generale - Determinazione - Motivazione - Non occorre.
1. Il contributo per il rilascio della concessione edilizia prescritto dalla L. 28 gennaio 1977 n. 10 e commisurato agli oneri di urbanizzazione ha carattere generale e viene determinato senza tener conto dell'utilità che riceve colui al quale è stata rilasciata la concessione né delle spese necessarie per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione stessa. Diversa natura ha invece il rimborso delle spese di urbanizzazione sostenute dal Comune, ai sensi dell'art. 35, 12° c. L. 22 ottobre 1971 n. 865, che è rivolto a determinare il prezzo di cessione, ossia a reintegrare il Comune del costo sostenuto per l'espropriazione, l'urbanizzazione e l'ulteriore trasferimento dell'area. Pertanto si tratta di due istituti diversi che comportano oneri diversi, l'uno relativo al costo sostenuto per rendere urbanizzata ed edificabile la singola area, l'altro relativo ad un contributo destinato alla realizzazione del generale assetto urbanistico. 2. Il contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia viene calcolato in base al carico urbanistico accertato, secondo parametri rigorosamente stabiliti; e pertanto il provvedimento non deve essere motivato.

1. Sulla determinazione del contributo di urbanizzazione ved. C. Stato V 4 maggio 1995 n. 688 R e Cass. 8 luglio 1993 n. 7505 R

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