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Sent. C. Cass. 12/05/2003, n. 7267

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1. Edilizia ed urbanistica - Vedute - Distanze di balconi, terrazze e simili dal fondo del vicino - Applicabilità art. 905 Cod. civ. - Condizioni.
1. Ai fini dell’applicazione della distanza legale stabilita dall’art. 905, comma 2, Cod. civ. è necessario che il terrazzo sia munito di parapetto che permetta di affacciarsi sull’altrui fondo per una normale inspectio e prospectio e senza pericolo.

1a. (DIST.18) - Sulle distanze delle costruzioni dalle vedute ved. Cass. 26 agosto 2002 n. 12479 R (Applicabilità dell’art. 907, 2° c., Cod. civ. per la veduta diretta e obliqua sullo stesso fondo); 14 febbraio 2002 n. 2159 R (Distanze fra vedute per edifici separati da pubblica via); 15 ottobre 2001 n. 12511 R (Obbligo assoluto di osservanza della disciplina ex art. 905 Cod. civ. per le distanze dalle vedute; 30 marzo 2001 n. 4712 R (Obbligo di rispetto delle distanze anche per l’apertura di vedute restando irrilevante la presenza di muri divisori o altre barriere); 26 febbraio 2001 n. 2765 R (Distanze dalle vedute ex art. 905 e non 873 Cod. civ.); 22 dicembre 2000 n. 16117 R (Obbligo di osservare la distanza legale dalle vedute del vicino - Esclusione ex art. 879, 2° c., Cod. civ. qualora la costruzione e la veduta siano separate da una pubblica via); 10 ottobre 2000 n. 13485 R (L’obbligo del rispetto delle distanze legali dalle vedute sussiste pure fra due proprietà divise da strada pubblica o privata); 2 ottobre 2000 n. 13012 R e 5 aprile 2000 n. 4190 R (L’obbligo del rispetto delle distanze legali dalle vedute sussiste anche nei rapporti fra i condomini); 26 giugno 2000 n. 8693 R (Il rispetto delle distanze dalle vedute non è necessario per la porta, che non è luce irregolare); 4 aprile 2000 n. 4087 R (Distinzione fra le distanze dalle vedute e quelle fra le costruzioni); 3 luglio 1999 n. 6885 R (Sull’obbligo di provare la natura pubblica di un terreno che separa due fabbricati antistanti, incombente su colui dei due vicini che ha aperto vedute a distanza inferiore a quella legale); 2 giugno 1999 n. 5390 R (Le vedute implicano una determinata zona di rispetto) e ved. Cass. 3 aprile 1999 n. 5390 [R=W3A995390] e12 marzo 1994 n. 2390 R (L’obbligo di rispetto delle distanze a salvaguardia contro le vedute non sussiste, ai sensi dell’art. 905, u.c., Cod. civ., quando tra i fondi vi sia una strada pubblica).
(Cod. civ. art. 905)

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