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Sent. C. Cass. 12/03/1994, n. 2390

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1. Edilizia ed urbanistica - Luci e vedute - Vedute dirette e balconi - Distanza per l'apertura - Fondi confinanti con via pubblica - Art. 905, u.c., Cod. civ. - Obbligo di rispetto delle distanze - Non sussiste.
1. Con riguardo alla norma dell'art. 905 u.c., C.c., per cui il divieto di aprire vedute dirette e balconi cessa allorché tra i fondi vi sia una via pubblica, questa non deve necessariamente separare i due fondi, richiedendosi che essi siano confinanti con la via pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione. (Nella specie la Corte suprema, in base all'enunciato principio, ha annullato la decisione di merito che aveva ritenuto operante il divieto relativamente ad un pianerottolo prospettante sulla proprietà confinante, non essendovi tra le case di proprietà delle parti una strada pubblica, ancorché risultasse accertato che in entrambe le costruzioni si aprivano sulla stessa via e fronteggiandosi ad angolo retto si toccavano per uno spigolo).

1. Ved. Cass. 5 agosto 1992 n. 9297 R 24 aprile 1991 n 4453 [R=W24A914453](sui limiti di applicabilità dell'art. 905 C.c.), 24 agosto 1981 n. 4983, [R=W24AG814983] 16 marzo 1981 n. 1451[R=W16M811451], 23 giugno 1979 n. 3519[R=W23G793519] 1. Ved. nota 1a. a Cass. 22 febbraio 1994 n. 1693.R
C.c. art. 905

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