Sent. C. Cass. 22/12/2000, n. 16117 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 22/12/2000, n. 16117

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Dalle vedute - Obbligo di costruire a distanza legale - Esclusione ex art. 879, comma 2, Cod.civ. - Costruzione e veduta sul medesimo lato di una via pubblica - Inapplicabilità.
1. Il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri dalle vedute del vicino sussiste, se la costruzione appoggia sul muro su cui si apre la veduta, ancorché eretta su suolo pubblico, perché per l'esclusione del suddetto obbligo, a norma dell'art. 879 comma 2 Cod.civ., è necessario che la costruzione e la veduta siano separati da una pubblica via, non nel medesimo lato di essa.

1a. Sulle distanze delle costruzioni dalle vedute ved. Cass. 10 ottobre 2000 n. 13485R (L'obbligo del rispetto delle distanze legali dalle vedute sussiste pure fra due proprietà divise da strada pubblica o privata); 2 ottobre 2000 n. 13012R e 5 aprile 2000 n. 4190R (L'obbligo del rispetto delle distanze legali dalle vedute sussiste anche nei rapporti fra i condomini); 26 giugno 2000 n. 8693R (Il rispetto delle distanze dalle vedute non è necessario per la porta, che non è luce irregolare); 4 aprile 2000 n. 4087R (Distinzione fra le distanze dalle vedute e quelle fra le costruzioni); 3 luglio 1999 n. 6885R (Sull'obbligo di provare la natura pubblica di un terreno che separa due fabbricati antistanti, incombente su colui dei due vicini che ha aperto vedute a distanza inferiore a quella legale); 2 giugno 1999 n. 5390R (Le vedute implicano una determinata zona di rispetto). Ved. pure Cass. 3 aprile 1999 n. 5390[R=W3A995390] e 12 marzo 1994 n. 2390R (L'obbligo di rispetto delle distanze a salvaguardia contro le vedute non sussiste, ai sensi dell'art. 905, u.c., Cod.civ., quando tra i fondi vi sia una strada pubblica).
(Cod.civ. art. 879, comma 2)

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