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Sent. C. Cass. 10/10/2000, n. 13485

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Obbligo di rispetto - Anche per apertura vedute - Fra due proprietà divise da strada pubblica o anche privata.
1. L'esenzione dall'obbligo del rispetto della distanza stabilita dall'art. 905, comma 3, Cod. civ. per l'apertura di vedute dirette verso il fondo del vicino non è limitata al solo caso dell'inserimento tra i due fondi di una via pubblica, ma va estesa anche al caso in cui tra le due proprietà fronteggiantisi esista una strada privata soggetta a servitù pubblica di passaggio, al caso cioè in cui il pubblico transito si eserciti su una porzione di terreno appartenente ad uno dei frontisti; quindi ciò che rileva ai fini della esenzione, non è l'appartenenza del suolo, su cui il passaggio si esercita, ad un Ente pubblico o ad un privato, ma la pubblicità dell'uso al quale quel passaggio è destinato.

1a. Ved. Cass. 2 ottobre 2000 n. 13012R e Cass. 26 giugno 2000 n. 8693R.
(Cod. civ. art. 905, 3° c.)

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