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Sent. C. Cass. 04/04/2000, n. 4087

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Dalle vedute e tra le costruzioni - Distinzione.
1. La disciplina di cui all'art. 907 Cod. proc. civ., relativa alla distanza delle costruzioni dalle vedute, ha natura giuridica, presupposti di fatto e contenuto precettivo diversi da quelli relativi alla disciplina di cui all'art. 873 Cod. proc. civ. che regolamenta la distanza tra le costruzioni al diverso fine di evitare la formazione di intercapedini dannose; ne consegue che al proprietario che richieda in giudizio la tutela del suo dominio da abusi del vicino concretantisi in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni, non può essere accordata, perché estranea all'oggetto della sua domanda, la tutela di diritti di veduta e non può, pertanto, disporsi l'arretramento di una sopraelevazione per il mancato rispetto della distanza da tale veduta, invece che per il mancato rispetto della distanza tra costruzioni.


(Cod. proc. civ. artt. 873 e 907)

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