Sent. C. Cass. 15/10/2001, n. 12511 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 15/10/2001, n. 12511

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Dalle vedute - Disciplina ex art. 905 Cod.civ. - Inosservanza - Divieto di carattere assoluto.
1. L'art. 905 Cod.civ., inteso a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute negli edifici vicini, impone un divieto di carattere assoluto, da rispettarsi prescindendo dal danno in concreto verificatosi in conseguenza alla violazione delle norme in materia di distanze nella realizzazione di opere idonee all'inspectio e alla prospectio; il soggetto leso non è pertanto tenuto a fornire alcuna prova del danno subito, identificatesi quest'ultimo nella violazione stessa, che dà luogo ad un asservimento di fatto del fondo altrui.


(Cod.civ. art. 905)

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