Sent. C. Cass. 02/06/1999, n. 5390 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 02/06/1999, n. 5390

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Fondo comune e fondo di proprietà esclusiva di uno dei condomini - Obbligo di rispetto delle distanze. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Dalle vedute - Zona di rispetto.
1. Le distanze di cui all'art. 873 C.c. devono essere osservate anche nei rapporti fra il fondo comune (nella specie il muro condominiale dell'edificio in comproprietà fra le parti) e quello di proprietà esclusiva di uno dei condomini. 2. Le vedute implicano il diritto ad una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della veduta medesima, sicché ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa.

1. Conf. Cass. 18 febbraio 1987 n. 1755[R=W18F871755]. 2a. (DIST.12) Sulle distanze dalle vedute ved. Cass. 5 giugno 1998 n. 5518R (La normativa ex art. 873 Cod civ. sulle distanze tra fabbricati non ha alcuna correlazione con quella ex art. 905 ss. Cod. civ. relativa alla distanza dalle vedute); Cass. 5 maggio 1998 n. 4526R (L'obbligo di costruire rispettando la distanza ex art. 907 Cod. civ. dalla veduta del vicino può sussistere anche se tra i due fondi vi è una intercapedine o la costruzione di un terzo); Cass. 4 dicembre 1997 n. 12299R e 30 novembre 1988 n. 6497[R=W30N886497] (L'obbligo di osservanza della distanza di 3 m. dalla veduta del vicino ex art. 907 Cod. civ. sussiste anche se l'erigenda costruzione sia un muro di cinta); Cass. 17 maggio 1997 n. 4401R (Differente disciplina delle distanze fra costruzioni ex art. 873 Cod. civ. a tutela di interessi generali e delle distanze per l'apertura di vedute e balconi ex art. 907 Cod. civ. a salvaguardia di interessi privati).
(Cod. civ. art. 873) (Cod. civ. art. 907)

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