Sent. C. Cass. 26/06/2000, n. 8693 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 26/06/2000, n. 8693

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Porta - Non è luce irregolare - Rispetto delle distanze per vedute - Non necessario.
1. Una porta non può essere considerata semplice luce irregolare, poiché la sua funzione non è quella di illuminare un locale e di consentire il passaggio dell'aria, ma quella di consentire il passaggio delle persone ovvero di impedirlo e quindi può essere aperta senza rispettare le distanze prescritte negli artt. 905 e 906 Cod. civ. per le vedute, salvo che sia strutturata in modo da consentire di guardare nel fondo del vicino (porta finestra).

1a. Sulle distanze dalle vedute ved. Cass. 5 aprile 2000 n. 4190R (L'obbligo del rispetto delle distanze legali dalle vedute sussiste anche nei rapporti fra i condomini); 4 aprile 2000 n. 4087R (Distinzione fra le distanze dalle vedute e quelle fra le costruzioni); 3 luglio 1999 n. 6885R (Sull'obbligo di provare la natura pubblica di un terreno che separa due fabbricati antistanti, incombente su colui dei due vicini che ha aperto vedute a distanza inferiore a quella legale); 2 giugno 1999 n. 5390R (Le vedute implicano una determinata zona di rispetto). Ved. pure Cass. 3 aprile 1999 n. 5390[R=W3A995390] e 12 marzo 1994 n. 2390R (L'obbligo di rispetto delle distanze a salvaguardia contro le vedute non sussiste, ai sensi dell'art 905, u.c., Cod. civ., quando tra i fondi vi sia una strada pubblica.
(Cod. civ. artt. 905 e 906)

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