Sent.C. Cass. 12/05/2000, n. 6092 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 12/05/2000, n. 6092

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1. Appalti - Difetti gravi dell'opera - Denuncia - Termine di 1 anno - Decorrenza - Dal giorno della conoscenza della loro gravità.
1. Il termine annuale per la denunzia dei vizi posto dall'art. 1669 Cod. civ. in materia di appalto ha inizio non già da quando il committente abbia acquisito la cognizione degli effetti dei vizi medesimi o dei loro segni esteriori di danno o di pericolo, bensì dal momento in cui abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza dell'entità del difetto, della sua gravità, delle sue cause, non trovandosi il predetto, in caso contrario, nella condizione di stabilire se il vizio sia o meno imputabile all'appaltatore. La relativa indagine si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione.

Sulla decorrenza del termine di 1 anno per la denunzia dei difetti ex art. 1669 Cod. civ. al fine di evitare la decadenza, ved. Cass. 22 febbraio 2000 n. 1955R [Il termine di 1 anno per la denunzia dei gravi difetti previsto dall'art. 1669, 2° c., Cod. civ. può essere interrotto, ai sensi dell'art. 2943 Cod. civ., oltre che dalla domanda giudiziale anche da qualsiasi atto stragiudiziale (nella specie, una lettera) che valga a costituire in mora l'appaltatore]; 7 gennaio 2000 n. 81R (Per il decorso del termine di 1 anno non sono sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza o semplici sospetti); 17 dicembre 1999 n. 14218R (Vi sono gravi difetti che possono con certezza emergere solo da una C.T.U. ed allora il termine di 1 anno per la denunzia decorre dal momento del deposito di quest'ultima); 15 aprile 1999 n. 3756R (Non è sufficiente, di regola, per il decorso del termine di un anno, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese); 9 marzo 1999 n. 1993R (Fattispecie di denuncia presentata entro 1 anno dalla data del deposito della relazione del C.T.U. e ritenuta tempestiva); 6 febbraio 1999 n. 1052R (Il termine di 1 anno decorre dalla data di acquisizione di un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva e completa dei difetti e del loro collegamento causale con i lavori eseguiti dall'appaltatore); 18 novembre 1998 n. 11613R (Nei casi di estesi dissesti di opere costruttive complesse, la conoscenza completa dei difetti - ai fini della decorrenza del termine di decadenza della denunzia e del termine annuale di prescrizione del diritto del committente al risarcimento - si otterrà solo con l'acquisizione delle disposte perizie); 2 settembre 1998 n. 8689R (Il termine di 1 anno decorre dalla completa conoscenza del pericolo di rovina - e non solo dalla sua manifestazione esteriore - e del suo collegamento causale con l'esecuzione della costruzione); 29 maggio 1998 n. 5311R (Il termine di 1 anno decorre dalla data del deposito della eventuale relazione del C.T.U.) e relativa nota 1a.; 20 marzo 1998 n. 2977R (Quando si tratta di opere di una certa importanza per le quali è prudente l'espletamento di indagini tecniche, il termine di 1 anno decorre solo dall'acquisizione della relazione del tecnico); 6 febbraio 1998 n. 1203R.
(Cod. civ. art. 1669)

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