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Sent. C. Cass. 13/07/1998, n. 6812

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1. Ingegnere, architetto o geometra - Attività professionale - Obbligo di diligenza - Opera irrealizzabile per progetto errato o inadeguato - Rifiuto di pagamento dell'onorario - Legittimità.

1. L'ingegnere, architetto o geometra, nell'espletamento dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato, o di mezzi, è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera per erroneità o inadeguatezza - anche per colpa lieve, in mancanza di problemi tecnici di particolare difficoltà - del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso.

1a. (NF-PROF OBRT.3) - Sugli obblighi e responsabilità del professionista e sui danni da esso recati al committente (il quale però deve provare il danno ed anche che è stato causato dalla difettosa prestazione professionale: ved. Cass. 28 aprile 1994 n. 4044R e Cass. 5 dicembre 1985 n. 6109R; mentre rimane a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione: ved. Cass. 5 agosto 1985 n. 4386R), ved. Cass. 27 maggio 1997 n. 4704R (L'art. 2226 Cod. civ. - che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera - non è applicabile al contratto di prestazione d'opera professionale). Cass. 1° agosto 1996 n. 6937R e 8 luglio 1994 n. 6464R [L'art. 2236 Cod. civ. - che, per le prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (di cui la prova però incombe al professionista: Cass. 11 agosto 1990 n. 8218R) limita la responsabilità del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave - non è applicabile ai danni causati da negligenza o imprudenza (dei quali, conseguentemente, il professionista risponde anche solo per colpa lieve]; Cass. 5 giugno 1996 n. 5264R (Sulla responsabilità del professionista per condotta omissiva); Cass. 24 aprile 1996 n. 3879R e 27 febbraio 1996 n. 1530R (L'esecuzione di un progetto costituisce obbligazione del progettista - ingegnere o architetto - non già di mezzi ma di risultato, per cui la presenza di difformità o vizi nell'opera realizzata abilita il committente ad agire ai sensi dell'art. 2226 Cod. civ. nei termini di decorrenza e prescrizione ivi previsti); Cass. 16 febbraio 1996 n. 1208 R (Il progettista di un'opera edilizia ha l'obbligo di osservare oltre che le regole tecniche anche quelle giuridiche che disciplinano l'edificazione su un determinato territorio, al fine di non compromettere il rilascio della concessione edilizia; e quindi, per gli errori di progettazione sotto questo secondo aspetto, il professionista commette colpa grave ed è responsabile verso il committente per i danni conseguenti); C. Conti, Sardegna 13 gennaio 1996 n. 1/RR (Il professionista che ha redatto un progetto di opera pubblica senza incarico è soggetto alla giurisdizione C. Conti per le relative responsabilità); Cass. 22 dicembre 1994 n. 11067R (L'accettazione di un'opera - che può liberare il suo esecutore da responsabilità per difetti della stessa ai sensi dell'art. 2226 Cod. civ. - vale per un'opera in senso materiale ma non per la prestazione di opera intellettuale); Cass. 28 marzo 1994 n. 3023R, Cass. 11 agosto 1990 n. 8218R, Cass. 7 maggio 1988 n. 3389R (Il professionista è tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave mentre in ogni altro caso il professionista risponde secondo le regole comuni ex art. 1176, 2° comma, Cod. civ., anche per colpa lieve: la diligenza media richiestagli è quella posta nella propria attività da un professionista di preparazione ed attenzione media); Cass. 8 maggio 1993 n. 5325R (La responsabilità del professionista verso il committente per la propria negligente attività presuppone la prova del danno e del nesso causale della suddetta attività con il danno medesimo); Cass. 21 luglio 1989 n. 3476R (L'ingegnere progettista è responsabile dello sconfinamento dell'edificio progettato anche non per colpa grave poiché l'individuazione dei confini non implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà); Cass. 21 agosto 1985 n 1460[R=W21AG851460] (La diligenza richiesta al professionista non può comprendere lo svolgimento di attività contrarie alla legge o all'etica).


(Cod. civ. art. 2236)

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