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Sent.C. Cass. 24/04/1996, n. 3879

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1. Progettista - Ingegnere o architetto - Obbligazione di risultato - Conseguenza - Difformità o vizi dell'opera - Eccezione di inadempimento della prestazione - Espressa deduzione del committente nei termini ex art. 2226 Cod. civ. - Necessità.
1. L'esecuzione di un progetto da parte di un ingegnere o di un architetto costituisce un'obbligazione, non già di mezzi, ma di risultato, con la conseguenza che la presenza di difformità o di vizi nell'opera realizzata abilita il committente, convenuto in giudizio dal professionista per il pagamento, a formulare eccezione d'inadempimento - che, in quanto eccezione in senso sostanziale, è rimessa all'iniziativa ed alla disponibilità della parte e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice - nei termini di decadenza e di prescrizione previsti dall'art. 2226 Cod. civ.

1. Conf. Cass. 22 aprile 1996 n. 3799 R e 28 gennaio 1995 n. 1040 R 1a. Come nota 1a. a C. Conti, Sardegna 13 gennaio 1993 n. 1/R.
Cod. civ. artt. 1460, 2222 e 2226

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