Sent. C. Cass. pen. 08/03/2000, n. 5098 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 08/03/2000, n. 5098

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1. Professionista - Responsabilità - Redazione di planimetrie aventi natura di certificati - Falsa rappresentazione dello stato dei luoghi - Reato ex art. 481 Cod. pen.
1. In materia di falso, le planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall'esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato, hanno natura di certificato, poiché assolvono la funzione di dare alla Pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi; pertanto, rispondono del delitto previsto dall'art. 481 Cod. pen. il professionista che redige le planimetrie e la committente che firma la domanda fondata sulla documentazione infedele. (Fattispecie relativa a progetto di modifica edilizia da cui emergeva una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi).

1a. Sugli obblighi e responsabilità del professionista ved. C. Conti, Sicilia 25 ottobre 1999 n. 225/Resp.R (Responsabilità del tecnico comunale per maggiori spese di bando di gara d'appalto oo.pp. modificato, riapprovato e ripubblicato); Cass. 13 luglio 1998 n. 6812R (Obbligo di diligenza dell'ingegnere, architetto o geometra; e legittimo rifiuto di pagamento dell'onorario per progetto, errato o inadeguato e conseguente irrealizzabilità dell'opera); Cass. 27 maggio 1997 n. 4704R e 22 dicembre 1994 n. 11067R (L'art. 2226 Cod. civ., su difformità e vizi dell'opera, non è applicabile alla prestazione di opera professionale intellettuale); Cass. 5 giugno 1996 n. 5624 (Sulla responsabilità professionale per condotta omissiva e la determinazione del danno subito dal cliente); Cass. 28 aprile 1994 n. 4044R; 8 maggio 1993 n. 5325R; 5 dicembre 1985 n. 6109R e 5 agosto 1985 n. 4386R (Responsabilità del professionista: il cliente deve provare la difettosa prestazione); Cass. 28 marzo 1994 n. 3023R e Cass. 7 maggio 1988 n. 3389R (Attenuazione della normale responsabilità del professionista, ex art. 2236 Cod. civ., per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà): Cass. 21 luglio 1989 n. 3476R (L'obbligazione del professionista è normalmente di mezzi, con l'uso di diligenza ex art. 1176 Cod. civ.; è di risultato se gli è richiesta un'opus); Cass. 23 luglio 1988 n. 4747R (Facoltà del committente, ex art. 2224 Cod. civ., di fissare al professionista un congruo termine per l'adempimento); Cass. 7 maggio 1988 n. 3389R (Termine di prescrizione per l'azione contro il professionista per vizi dell'opera); Cass. 29 febbraio 1988 n. 2123R (Facoltà di recesso del committente ex art. 2227 Cod. civ. in caso di impossibile raggiungimento del risultato pattuito per negligenza od impreparazione del professionista); Cass. 7 maggio 1988 n. 3389R e Cass. 21 agosto 1985 n. 4460R (Diligenza del buon padre di famiglia, richiesta al professionista); Cass. 8 agosto 1985 n. 4394R (Dovere del professionista di informazione al cliente, anche per le ragioni che rendono inutile o dannosa la prestazione professionale). Sugli obblighi e le responsabilità del direttore dei lavori, ved. anche Progetto: obbligo di risultato - Direzione dei lavori: obbligo di mezzi; Infortuni sul lavoro e responsabilità del D.L.; Verifica preliminare ed iniziale del progetto e responsabilità del D.L.; Responsabilità del direttore dei lavori per inosservanza della legge urbanistica.
(Cod. pen. art. 481)

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