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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 30/07/2010, n. 17
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- L.P. 27/12/2011, n. 18
- L.P. 01/08/2011, n. 12
- L.P. 27/12/2010, n. 27
- L.P. 03/08/2010, n. 19
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Provincia autonoma di Trento con questa legge persegue le seguenti finalità: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci; b) la promozione di un migliore assetto funzionale, territoriale e urbanistico degli insediamenti commerciali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio, di rivitalizzazione degli insediamenti storici, di tutela della qualità dell'architettu |
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Art. 2 - Casi di esclusione1. Questa legge non si applica: a) alle farmacie, se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presìdi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, se vendono esclusivamente generi di monopolio; c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli); |
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Capo II - Commercio al dettaglio |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 3 - Definizioni1. Per i fini di questo capo s'intende: a) per "commercio al dettaglio" l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; b) per "esercizi di vicinato" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati; c) per "medie strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fin |
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Art. 4 - Settori merceologici1. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: |
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Art. 6 - Subingresso1. Il regolamento di esecuzione determina i casi e le procedure relative al subingresso, per atto tra vivi e per causa di morte, nel |
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Art. 7 - Ulteriori disposizioni in materia di commercio1. Fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nei locali destinati alla vendita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, l |
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Sezione II - Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa |
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Art. 8 - Esercizi di vicinato1. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, l'apertura e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vicinato sono subordinati al rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa). |
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Art. 9 - Medie strutture di vendita1. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, “l'apertura e l'ampliamento della superficie” N31 delle medie strutture di vendita sono subordinati a |
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Art. 10 - Grandi strutture di vendita1. L'apertura delle grandi strutture di vendita è soggetta ad autorizzazione del comune competente per territorio. Il regolamento di esecuzione può prevedere, disciplinandone i meccanismi, la presentazione di una dichiarazione di inizio attività in luogo dell'autorizzazione. 2. L'apertura di grandi strutture di vendita è consentita, in coerenza con la disciplina e gli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 11 in relazione ai principi di tutela ambientale, di salvaguardia del territor |
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Art. 11 - Condizioni per l'apertura delle grandi strutture di vendita1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, l'apertura di strutture con superficie di vendita al dettaglio superiore a quella stabilita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), è consentita nel rispetto dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale previsti dall'articolo 13. 2. Per la definizione dei criteri di programmazione urbanistica relativi all'apertura delle strutture previste dal comma 1, la deliberazione prevista dall'articolo 13 è approvata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sulla base di analisi di carattere urbanistico e ambientale che considerano in modo particolare i parametri relativi al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale di strutture di elevata dimensione, la promozione della qualità del territorio, del tessuto urbano e dei centri storici nonché le esigenze di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti |
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Art. 13 - Urbanistica commerciale1. Con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto del piano urbanistico provinciale, sono approvati i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. 2. La deliberazione stabilisce, tra l'altro: a) i criteri per l'individuazione delle aree da destinare agli inse |
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Art. 13-bis - Ulteriori disposizioni relative all'urbanistica commerciale |
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Sezione III - Commercio al dettaglio su aree pubbliche |
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Art. 14 - Esercizio dell'attività1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione; b) su qualsiasi area purché in forma itinerante. 2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie. L'a |
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Art. 15 - Autorizzazioni1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, ed è subordinato al possesso da parte del richiedente del requisito della regolarità contributiva ai sensi della disciplina statale in materia. |
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Art. 16 - Adempimenti dei comuni1. La Giunta provinciale, sulla base delle finalità e dei criteri indicati nell'articolo 28, comma 13, del decreto legislativo n. 114 del 1998, delibera gli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggi. Sulla base di questi indirizzi i comuni stabiliscono: a) i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento dei mercati; b) |
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Art. 17 - Mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli1. Per promuovere la costituzione e lo sviluppo di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli impren |
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Sezione IV - Tabelle speciali |
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Art. 19 - Tabelle speciali1. L'attività commerciale riferita alle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione automatica di c |
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Sezione V - Forme speciali di vendita al dettaglio |
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Art. 20 - Forme speciali di vendita al dettaglio1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, per l'esercizio delle forme speciali di vendita al dettaglio e per l'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di |
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Art. 20-bis - Attività temporanea di vendita al dettaglio |
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Art. 20 ter - Hobbisti1. Per i fini di questa legge sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione. 2. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della provincia per i residenti in un'altra regione o nella provincia autono |
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Art. 20 quater - Giornate del riuso1. Al fine di prolungare i |
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Sezione VI - Pubblicità dei prezzi |
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Art. 21 - Pubblicità dei prezzi1. Qualunque prodotto esposto per la vendita al dettaglio, ovunque collocato, sia nelle vetrine sia all'interno dell'esercizio o in tutte le aree dove ha accesso il pubblico, indica in modo chiaro e ben leggibile il prezzo d |
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Sezione VII - Orari di vendita |
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Art. 22 - Comuni a economia turistica e ad attrazione commerciale1. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, definisce con deliberazione le caratteristiche per l'individuazione dei comuni a economia turistica e attribuisce la relativa qualificazione. La qualificazione può essere limitata a determinati periodi dell'anno e |
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Art. 23 - Orari di vendita1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di quest'articolo. 2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24 in ordine alla chiusura domen |
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Art. 24 - Chiusura degli esercizi di vendita1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva, nonché una mezza giornata di chiusura infrasettimanale stabilita dal comune. 2. In deroga al comma 1 l'apertura domenicale e festiva è consentita: a) per i comuni a economi |
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Art. 25 - Parere sugli orari di vendita e sulla chiusura degli esercizi di vendita1. Al fine di favorire un'intesa e nel rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro, per la definizione degli orari di vend |
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Art. 26 - Commercio in forma itinerante1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito negli stessi orari di vendita e di chiusura stabiliti da questa sezio |
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Art. 27 - Disposizioni speciali1. Questa sezione non si applica agli esercizi commerciali interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri che effettuano la vendita esclusivamente a favore delle persone alloggiate, nonché agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, di autolinee e aeroportuali. 2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3 questa sezione non si applica, inoltre: |
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Sezione VIII - Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli |
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Art. 28 - Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli1. Sono regolate da questa sezione le vendite speciali, straordinarie, di saldi, di fine stagione, di promozione, di liquidazione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati, le offerte e tutte le altre vendite che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia sono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, anche prospettate al pubblico attraverso mezzi pubblicitari o d'informazione inviati, consegnati, indirizzati tramite mezzi informatici o in qualunque modo destinati al consumatore o a gruppi di consumatori. 2. Nelle vendite previste dal comma 1 è vietato il riferimento, nella presentazione o nella pubblicità della vendita, |
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Art. 29 - Pubblicità e prezzi1. La pubblicità che fa diretto o indiretto riferimento ai prezzi e contestualmente all'occasione favorevole d'acquisto non deve essere generica, ma indica anche l'entità o la percentuale dello sconto o del ribasso effettuato rispetto al prezzo di vendita al dettaglio più bass |
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Art. 30 - Separazione delle merci1. Le merci offerte nelle vendite regolate da questa sezione sono separate in modo chiaro e inequivocabile da quelle che eventualmen |
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Art. 31 - Esaurimento delle merci1. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti di tutti i compratori fino a esaurimento delle merci che formano oggetto dell |
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Art. 32 - Prodotti per l'alimentazione e per l'igiene della persona e della casa1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 questa sezione non si applica alle vendite al dettaglio dei prodotti per l'alimentazione |
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Art. 33 - Vendite sottocosto1. Per le vendite sottocosto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 |
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Sezione IX - Riviste e giornali |
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Art. 34 - Riviste e giornali1. “L'apertura e l'ampliamento” N31 delle rivendite di riviste e giornali sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa. 2. Con deliber |
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Capo III - Commercio all'ingrosso |
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Art. 35 - Commercio all'ingrosso1. Per "commercio all'ingrosso" s'intende l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori prof |
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Capo IV - Distributori di carburante |
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Art. 36 - Impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione1. L'installazione e l'esercizio di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione sono soggetti ad autorizzazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio, rilasciata previo parere dell'ente proprietario o del gestore della strada o autostrada. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al comune interessato e all'ufficio delle d |
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Art. 37 - Rifornimento self-service di gas metano e di GPL per autotrazione |
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Art. 38 - Incompatibilità degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante con la disciplina viabilistica e la sicurezza della circolazione stradale1. I casi di incompatibilità degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante con la disciplina viabilistica e |
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Art. 39 - Impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato di ogni capacità e sistema di erogazione da parte di imprese e di amministrazioni pubbliche locali, destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente ai mezzi e automezzi dell'impresa o dell'amministrazione pub |
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Art. 40 - Ristrutturazione e modifiche degli impianti1. La ristrutturazione parziale e la ristrutturazione totale degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante sono subordinate all'aggiornamento dell'autorizzazione esistente, previo parere dell'ente proprietario o del gestore della strada o autostrada. L'aggiornamento dell'autorizzazione è comunica |
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Art. 41 - Sospensione dell'attività e chiusura degli impianti di distribuzione di carburante1. La sospensione dell'attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e autostradali per un periodo pari o inferiore a trenta giorni N20 è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di commercio. |
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Art. 42 - Controllo sul gettito delle accise1. Per disporre di strumenti di quantificazione delle entrate della Provincia relative al gettito delle accise sui carburanti per autotrazione, ferme restando le comunicazioni previste dalla |
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Art. 43 - Disposizioni varie1. Per l'installazione e l'esercizio, nonché per la ristrutturazione e le modifiche di impianti di distribuzione di carburante per unità da diporto e per aeromobili si applicano gli articoli 36 e 40, commi 1, 2 e 4. L'autorizzazione consente esclusivamente il rifornimento di unità da diporto e di aeromobili |
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Art. 44 - Provvedimenti attuativi1. Il regolamento di esecuzione di questo capo stabilisce: a) le modalità di esercizio degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante anche con riferimento al rifornimento con sistema self-service; b) le condizioni e le modalità per il rifornimento self-service di gas metano "e di GPL"N51 per autotrazione; |
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Capo V - Manifestazioni fieristiche |
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Art. 45 - Finalità1. L'attività fieristica è libera. La Provincia garantisce la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tu |
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Art. 46 - Definizioni1. Per i fini di questo capo s'intende: a) per "manifestazioni fieristiche" le fiere ed esposizioni limitate nel tempo che costituiscono manifestazioni a scopo commerciale per la presentazione, l'espos |
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Art. 47 - Tipologia delle manifestazioni fieristiche1. Le manifestazioni fieristiche comprendono la seguente tipologia: a) le grandi fiere commerciali, intese come esposizioni a carattere generale, non limitate a particolari categorie di prodotti e aperte al pubblico; |
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Art. 48 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche1. Le manifestazioni fieristiche assumono la qualifica di internazionale, nazionale o locale sulla base dei criteri e delle modalit� |
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Art. 49 - Comunicazione e svolgimento della manifestazione fieristica1. L'organizzatore presenta la comunicazione per lo svolgimento della manifestazione fieristica al comune territorialmente competente in caso di manifestazione fieristica locale, alla struttura provinciale competente in materia di commercio in caso di manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali |
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Art. 50 - Calendario delle manifestazioni fieristiche |
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Capo VI - Controlli e sanzioni amministrative |
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Art. 51 - Vigilanza1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto di questa legge, dei regolamenti di esecuzione e dei provvedimenti attuativi sono svolte dai dip |
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Art. 52 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio al dettaglio in sede fissa1. Chi esercita le attività disciplinate dall'articolo 8 senza possedere i requisiti d'accesso per l'attività commerciale esercitata o senza aver presentato la dichiarazione di inizio attività è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 9.000 euro. Inoltre il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio. 2. Chi esercita le attività disciplinate dall'articolo 9 senza possedere i requisiti d'accesso per l'attività commerciale esercitata o senza aver presentato la dichiarazione di inizio attivit |
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Art. 53 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche1. Chi esercita le attività disciplinate dal capo II, sezione III, senza possedere i requisiti d'accesso per l'attività commerciale esercitata o senza possedere l' |
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Art. 54 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti le vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli1. La violazione dell'articolo 28, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro |
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Art. 55 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti il commercio all'ingrosso1. Chi esercita le attività disciplinate dall'articolo 35 senza possedere i requisiti d'accesso per l'attività commerciale esercit |
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Art. 56 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i distributori di carburante1. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 30.000 euro chi: a) installa ed esercita un impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante in assenza della prescritta autorizzazione; b) installa ed esercita un impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e per aeromobili in assenza della prescritta autorizzazione. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro chi: a) installa ed esercita un'attività di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato o ristruttura totalmente in assenza della prescritta autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività se prevista dal regolamento di esecuzione; b) ristruttura totalmente o parzialmente un impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante in assenza del preventivo aggiornamento dell'autorizzazione; c) in caso di “chiusura definitiva dell'impianto stradale o autostradale di distribuzione di c |
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Art. 57 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti le manifestazioni fieristiche1. L'utilizzo abusivo della qualifica di manifestazione fieristica internazionale o nazionale è punito con la sanzione amministrati |
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Art. 58 - Ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative01. La vendita di merci o prodotti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo previsto dall'articolo 20 ter o in possesso di tesserino identificativo privo della vidimazione relativa alla vendita in corso di svolgimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1.800 euro. N44 1. Per la violazione delle ulteriori disposizioni di questa legge si appl |
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Art. 59 - Decadenza dalle autorizzazioni e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio1. E' dichiarata la decadenza dall'autorizzazione relativa alla grande struttura di vendita se il titolare: a) non inizia l'attività entro due anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) sospende per un periodo superiore a un anno l'esercizio dell'attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità, indipendentemente da intervenuti trasfe |
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Art. 60 - Sospensione e decadenza dall'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburante1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio sospende l'autorizzazione, anche relativamente a singoli componenti dell'impianto: a) per gli impianti di distribuzione di carburante a uso privato, in caso di mancata presentazione o irregolarità della certificazione prevista dall'articolo 39, comma 3; b) in caso di esercizio dell'impianto o di parte di esso in violazione delle prescrizioni tecniche in materia di sicurezza, di tutela ambientale e di prevenzione incendi stabilite dall'autorizzazione N60. |
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Capo VII - Interventi di promozione del commercio |
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Art. 61 - Interventi per favorire l'insediamento e la permanenza di attività economiche in zone montane1. Per favorire l'insediamento, il ripristino o la permanenza di attività nei comuni privi o carenti di servizi commerciali la Provincia può concedere ai comuni medesimi, tenuto conto della dislocazione dei centri abitati e del loro grado di accessibilità, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la costruzione o l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà degli stessi comuni da |
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Art. 62omissis N8 |
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Art. 63 - Valorizzazione dei luoghi storici del commercio1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), e mediante le iniziative disciplinate da quest'articolo, la Provincia promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale, artigianale e mercatale locale. |
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Art. 64 - Incentivi per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio1. Per valorizzare i luoghi storici del commercio, la Provincia concede ai comuni contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 2. Al fine di favorire l'aggregazione sociale e migliorare la capacità di attrazione dei luo |
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Art. 65 - Promozione della filiera corta dei prodotti agricoli1. Per favorire l'accesso diretto del consumatore al mercato delle produzioni agricole la Provincia è autorizzata a concedere ai co |
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Art. 66 - Contributi per favorire l'incremento della rete distributiva di gas metano e di impianti ecocompatibili1. Per contribuire alla ristrutturazione e all'ammodernamento della rete distributiva di carburante e per sviluppare la diffusione di prodotti ecocompatibili e di impianti a limitato impatto ambientale la Provincia può concedere: |
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Art. 67 - Promozione e sviluppo del sistema fieristico provinciale1. Per promuovere lo sviluppo e la qualità del sistema fieristico provinciale la Provincia può concedere contributi ai soggetti or |
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Art. 68 - Iniziative della Provincia per la promozione del commercio1. Per promuovere l'attività commerciale la Provincia può realizzare iniziative e progetti d'informazione, tutela e promozione ist |
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Capo VIII - Disposizioni varie |
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Art. 69 - Limitazioni alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche1. omissis 2. Negli esercizi commerciali situati all'in |
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Art. 70 - Osservatorio provinciale del commercio e degli esercizi di somministrazione |
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Capo IX - Disposizioni finali |
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Art. 71 - Disposizioni attuative e abrogative1. Fatto salvo quanto demandato espressamente a deliberazioni della Giunta provinciale, con uno o più regolamenti approvati previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di questa legge. I regolamenti possono demandare a deliberazione della Giunta provinciale la specificazione di proprie disposizioni, con riguardo a contenuti tecnici e procedurali. I regolamenti e le deliberazioni di attuazione possono prevedere disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge. 2. Sono abrogati: a) il capo I del titolo I della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina della promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali), e le sue seguenti modificazioni: b) la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento), e le sue seguenti modificazioni: |
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Art. 72 - Disposizioni transitorie in materia di strutture di vendita1. Agli esercizi di vicinato qualificabili come forme speciali di vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), è consentita la prosecuzione dell'attività sulla base della comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale sul commercio se presentata prima dell'entrata in vigore di questa legge. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva con deliberazione i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale riferiti alle strutture di vendita al dettaglio. Nell'ambito di tali criteri sono previste anche specifiche disposizioni di natura ambientale, paesaggistica e architettonica, anche riferite agli interventi nei centri storici e anche con riguardo ai parametri edilizi, finalizzate ad assicurare uno sviluppo equilibrato del territorio, della qualità urbana e di un sistema di mobilità sostenibile, mediante forme di pianificazione integrata tra le varie attività della vita urbana. I predetti criteri considerano la presenza di addensamenti di esercizi commerciali e dei settori merceologici rappresentati. La deliberazione può individuare anche la documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di inizio attività per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento delle strutture di vendita al fine di comprovarne la conformità ai predetti criteri. 3. I criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale stabiliti dalla deliberazione prevista dal comma 2 prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale e trovano quindi immediata applicazione anche in deroga agli strumenti urbanistici qualora più restrittivi rispetto ai medesimi. |
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Art. 73 - Disposizioni transitorie in materia di strutture commerciali con particolari caratteristiche1. Salvo quanto previsto da quest'articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge la realizzazione delle strutture di vendita al dettaglio aventi le caratteristiche già previste dall'articolo 14, commi 10 e 11, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 18 dicembre 2000, n. 32-50/Leg, concernente "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento)", è disciplinata secondo quanto previsto da questa legge per i centri commerciali al dettaglio ove abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 3, comma 1, lettera e). 2. La realizzazione delle strutture già disciplinate dall'articolo 14, comma 10, del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 32-50/Leg del 2000 per le quali, alla data di entrata in vigore di questa legge, sia stato richiesto il rilascio dei necessari provvedimenti edilizi abilitativi, ivi compresi quelli necessari ai cambi di destinazione d'uso, o l'approvazione di un piano attuati |
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Art. 74 - Disposizioni transitorie in materia di riviste e giornali1. L'articolo 34 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015; fino alla predetta data continuano ad applicarsi le norme riguardanti |
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Art. 75 - Disposizioni transitorie in materia di distributori di carburante1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 42 e 43, comma 3, nonché da quest'articolo, fino alla data stabilita dal regolamento previsto dall'articolo 44 o dalle deliberazioni di attuazione previste da questa legge continuano ad applicarsi la legge provinciale n. 46 del 1983 e le relative disposizioni regolamentari o deliberazioni di attuazione, in quanto compatibili con questa legge. 2. Per le domande aventi a oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante presentate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge le disposizioni del capo IV trovano applicazione a partire dalla predetta data per la parte che non necessita di disciplina di attuazione. 3. Le concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti stradali o autostradali di distribuzione di carburante rilasciate ai sensi dell'articolo 53, primo comma, della legge provinciale n. 46 del 1983 sono convertite di diritto in autorizzazioni ai sensi dell'articolo 36, a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma. N16 |
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Art. 76 - Altre disposizioni transitorie1. N80 1-bis. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate per dodici anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva se non sussistono gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, secondo quanto previsto con apposita deliberazione della Giunta provinciale. "Le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 sono in ogni caso prorogate fino al completamento della procedura di rinnovo |
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Art. 77 - Disposizioni finanziarie1. omissis N12 |
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Art. 78 - Entrata in vigore e clausola sospensiva1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Tabella Aomissis
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