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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.P. Trento 08/05/2000, n. 4
L.P. Trento 08/05/2000, n. 4
L.P. Trento 08/05/2000, n. 4
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[Premessa] |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Articolo 1 - Oggetto e finalità1. L'attività commerciale nella provincia di Trento è disciplinata dalla presente legge, in armonia con i principi posti dalla legislazione statale. 2. La disciplina della |
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Articolo 2 - Definizioni1. Per i fini di cui alla presente legge si intendono: a) per esercizi di vicinato le strutture di vendita al dettaglio con superficie non superiore a 100 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 150 mq. negli altri comuni; b) per |
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Capo II - Programmazione degli insediamenti commerciali |
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Articolo 3 - Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvati gli indirizzi generali per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita. A detti indirizzi si conformano i comuni nell'esercizio delle funzioni di programmazione previste dal comma 3 e di quelle di autorizzazione previste dall'articolo 8, commi 2 e 3. 2. La deliberazione prevista dal comma 1 definisce: a) gli indirizzi e i criteri per l'apertura, l'ampliamento, la concentrazione e il trasferimento delle strutture di vendita di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, tenendo conto delle caratteristiche d |
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Capo III - Urbanistica commerciale |
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Articolo 4 - Coordinamento fra programmazione commerciale e pianificazione urbanistica1. La disciplina urbanistica degli insediamenti commerciali è attuata mediante gli strumenti urbanistici previsti dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. |
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Articolo 5 - Modificazione all'articolo 88 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) |
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Capo IV - Accesso all'attività commerciale |
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Articolo 6 - Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale1. I requisiti per l'accesso all'attività commerciale sono quelli stabiliti dall'articolo 5, c |
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Articolo 7 - Settori merceologici1. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici |
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Capo V - Commercio al dettaglio su aree private in sede fissa |
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Articolo 8 Apertura, ampliamento e trasferimento delle strutture di vendita1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato sono preventivamente comunicati al comune competente per territorio e possono essere attuati decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione. N2 "1 bis. All'interno degli esercizi di vicinato che effettuano la vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti di gastronomia posti in vendita a condizione che: |
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Articolo 9 - Procedure1. Nella comunicazione relativa all'apertura, all'ampliamento e al trasferimento di sede degli esercizi di vicinato, l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6; b) di avere rispettato i regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; c) la superficie, il settore o i settori merceologici e l'ubicazione dell'esercizio. 2. L'accertamento dell'insussistenza dei presupposti e dei requisiti dichiarati dall'interessato comporta il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti anche ove esso avvenga dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificaz |
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Capo VI - Orari di vendita |
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Articolo 10 - Orari di apertura e di chiusura1. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri e disposizioni emanati dai comuni ai sensi dei commi 4, 5 e 6. 2. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo in ordine alla chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale, gli esercizi commerciali di vendita al |
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Articolo 11 - Comuni ad economia turistica e terziaria1. Nei comuni e nelle località ad economia turistica, limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico, gli esercenti determinano liberamente gli orari giornalieri di apertura |
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Articolo 12 - Disposizioni speciali1. Il presente capo, fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3 di questo articolo, non si applica alle seguenti tipologie di esercizi: esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le auto |
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Capo VII - Commercio al dettaglio su aree pubbliche |
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Articolo 13 - Definizioni1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione |
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Articolo 14 - Esercizio dell'attività1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; |
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Articolo 15 - Autorizzazioni1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 13 è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. “L’autorizzazione è subordinata alla presentazione del documento unico |
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Articolo 16 - Adempimenti dei comuni1. I comuni, sulla base degli indirizzi generali approvati dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, determinano i criteri, i limiti e le modalità per l'istituzione, lo spostamento e l'ampliamento dei mercati, per l'assegnazione dei posteggi, la determinazione delle aree, del numero e della tipologia dei posteggi da destinare all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche, per gli orari di effet |
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Capo VIII - Forme speciali di vendita al dettaglio |
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Articolo 17 - Autorizzazioni e disciplina1. Per l'esercizio dell'attività di vendita in spacci interni, con apparecchi automatici, per |
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“Capo VIII bis - Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli” |
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“Art. 17 bis - DefinizioneN8 1. Sono regolate da questo capo le vendite speciali, straordinarie, di saldi, di fine stagione, di promozione, di liquidazione, di realizzo, di rimanenze di magazzino, a prezzi scontati o ribassati, le offerte e tutte le altre vendite che, con sinonimi, comparativi, superlativi o altri nomi di fantasia vengono presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti, anche se prospettate al pubblico attraverso mezzi pubblicitari o di informazione inviati, consegnati, indirizzati tramite mezzi informatici o in qualunque modo destinati al consumatore o a gruppi di consumatori. 2. Nelle vendite di cui al comma 1 è vietato il riferimento, nella presentazione o nella pubbl |
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“Art. 17 ter - Pubblicità e prezziN8 1. La pubblicità che faccia diretto o indiretto riferimento ai prezzi e contestualmente all’occasione favorevole d’acquisto non può in ogni caso essere generica ma indica anche l’entità o la percentuale dello sconto o del ribasso che sarà effettuato rispetto ai normali prezzi di vendita praticati dal venditore nei quindici giorni antecedenti l’inizio della manifestazione pubblicitaria. |
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“Art. 17 quater - Separazione delle merciN8 1. Le merci offerte nelle vendite regolate da questo capo s |
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“Art. 17 quinquies - Esaurimento delle merciN8 1. I prezzi pubblicizzati sono pra |
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“Art. 17 sexies - Prodotti per l’alimentazione e per l’igiene della persona e della casaN8 1. Le disposizioni di questo capo, |
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Capo IX - Controlli e sanzioni |
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Articolo 18 - Vigilanza1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle relative norme di esecuzione è es |
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Articolo 19 - Revoca e chiusura1. L'autorizzazione relativa alle strutture di vendita è revocata qualora il titolare: |
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Articolo 20 - Sanzioni1. Chiunque eserciti le attività disciplinate dalla presente legge senza possedere i requisiti d'accesso per l'attività commerciale esercitata, oppure senza possedere l'autorizzazione richiesta ovvero, nei casi in cui sia richiesta apposita comunicazione, senza averla inviata o presentata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000. Il sindaco ordina inoltre la chiusura immediata dell'esercizio. Ove l'attività sia esercitata su aree pubbliche, il sindaco dispone l'immediata confisca dell'attrezzatura di vendita e della merce. |
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Capo X - Disposizioni varie |
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Articolo 21 - Modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3 (Tutela e orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti)1. Alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 3, come da ultimo modificata dall'articolo 31 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: a) dopo il primo comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente: "Nelle fattispecie di cui ai punti 1) e 2) del primo comma, la vendita di liquidazione potrà svolgersi esclusivamente nel punto vendita interessato dagli eventi ivi indicati."; b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Art. 11 Domanda di autorizzazione |
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Articolo 22 - Vendite sottocosto e pubblicità dei prezzi1. In materia di vendite sottocosto e di pubblicità dei prezzi e di relative sanzioni resta ap |
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Articolo 23 - Osservatorio provinciale del commercio1. La Provincia attiva l'osservatorio provinciale per il monitoraggio dell'entità e dell'efficienza della rete distributiva secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Con delibera della Giunta provinciale sono stabilite |
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Articolo 24 - Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane1. Al fine di favorire l'insediamento, il ripristino o la permanenza di attività nei comuni privi o carenti di servizi commerciali, la Provincia concede ai medesimi, anche per specifiche parti del loro territorio, tenuto conto della dislocazione dei centri abitati e del loro grado di accessibilità, contributi nella misura massima “del 90 per cento” N5 della spesa ammessa per la costruzione e per l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per la trasformazione di immobili di proprietà dei comuni medesimi da destinare, a |
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Articolo 25 - Indennizzo per cessazione di attività1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa alla data del 24 aprile 1998 e iscritti da almeno dieci anni alla gestione pensionistica pr |
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Articolo 26 - Centri di assistenza tecnica1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in fo |
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Articolo 27 - Aggiornamento e qualificazione degli operatori1. Per l'organizzazione dei corsi per l'accesso all'attività commerciale e per le altre attivi |
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Articolo 28 - Progetti di qualificazione della rete commerciale dei centri storici1. Al fine di promuovere la rivitalizzazione degli insediamenti storici secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e), i comuni con popolazione superiore ai tremila abitanti e i comuni capoluoghi di comprensorio approvano un progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico che preveda: a) le linee di azione per la valorizzazione del contesto urbano centrale, individuando in tale contesto le botteghe storiche e i contenitori esistenti suscettibili di riuso per l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali e di servizio o per il potenziamento di quelle esistenti; b) la formazione di un progetto di arredo urbano per gli assi o le aree ritenute suscettibili di un processo di valorizzazione, indicandone le linee di carattere operativo; |
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“Art. 28 bis - Filiera corta provinciale per la valorizzazione dei prodotti agricoliN7 1. Per favorire l'accesso diretto del consumatore al mercato delle pro |
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“Art. 28 ter - Promozione e sviluppo del sistema fieristico provincialeN13 1. Per promuovere lo sviluppo e l |
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Capo XI - Disposizioni finali e transitorie |
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Articolo 29 - Attuazione della presente legge1. Entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di esecuzione, che detta fra l'altro le disposizioni per il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, quelle per la definizione delle superfici di vendita e delle caratteristiche che devono essere possedute dagli esercizi commerciali, nonché le norme sui procedimenti di competenza dei comuni transitoriamente applicabili fino a quando i |
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Articolo 30 - Efficacia della legge e ambito di applicazione1. Fermi restando gli adempimenti di cui all'articolo 29, la presente legge trova applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione, ad eccezione delle norme relative ai requisiti per l'accesso all'attività commerciale, ai settori merceologici e all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vicinato, che si applicano dalla data di entrat |
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Articolo 31 - Norme transitorie1. Salvo quanto stabilito dai commi 2 e 3, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 29, comma 1, è sospeso il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, relative all'apertura e all'ampliamento di superficie di medie e grandi strutture di vendita nonché alla concentrazione di esercizi finalizzata all'attivazione di tali strutture. Le domande relative alle predette autorizzazioni, non definite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminate e definite, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 29, comma 1, secondo la disciplina della presente legge, previa trasmissione, ove occorra, ai nuovi organi competenti al rilascio delle autorizzazioni. Decorso il termine di cui all'articolo 29, comma 1, in assenza delle deliberazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, le domande sospese sono esaminate e definite ai sensi della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 e dei connessi strumenti di programmazione com |
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Articolo 32 - Cessazione di efficacia1. Dalla data di applicazione della presente legge cessano di avere efficacia la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, e le relative norme di esecuzione, ad eccezione delle disposizioni sui mercati all'ingrosso e sui centri commerciali all'ingrosso e di quelle riguardanti le rivendite di giornali e riviste, i distributori di carburanti, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e gli esercizi alberghieri e di affittacamere, che continuano ad a |
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“Art. 32 bis - Disposizioni transitorie di salvaguardia in materia di strutture di vendita al dettaglio equiparateN14 1. In attesa della riforma della disciplina provinciale in materia di commercio e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, la somma delle superfici di vendita al dettaglio di tutti gli esercizi commerciali inseriti nelle |
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Capo XII - Disposizioni finanziarie |
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Articolo 33 - Autorizzazioni di spesa1. Per i fini di cui all'articolo 23 è autorizzata la spesa di lire 50.000.000 a carico dell'e |
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Articolo 34 - Riferimento delle spese1. Per i fini di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, si utilizzano le autorizzazioni di spesa già previste in bilancio di cui all'articolo 22 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 (capitolo 47 |
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Articolo 35 - Copertura degli oneri1. Per il biennio 2000-2001 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione d |
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Articolo 36 - Variazioni di bilancio1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla |
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Tabella ACopertura degli oneri (articolo 35)
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