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Deliberaz. G.P. Trento 01/07/2013, n. 1339

Approvazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale".
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[Premessa]



Il Relatore comunica,

L’articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 17 del 30 luglio 2010 R (legge provinciale sul commercio 2010) prevede che “1. Con deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto del piano urbanistico provinciale, sono approvati i criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. La deliberazione stabilisce, tra l'altro:

a) i criteri per l'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali;

b) i vincoli di natura urbanistica e in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle diverse strutture di vendita, nonché le condizioni minime di compatibilità urbanistica, ambientale e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, con riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento.”.

L’articolo 11, comma 2 della L.P. 17/2010 stabilisce che “Per la definizione dei criteri di programmazione urbanistica relativi all'apertura delle strutture previste dal comma 1, la deliberazione prevista dall'articolo 13 è approvata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sulla base di analisi di carattere urbanistico e ambientale che considerano in modo particolare i parametri relativi al contenimento dell'impatto territoriale e ambientale di strutture di elevata dimensione, la promozione della qualità d

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Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell’articolo 11, comma 2 e dell’articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell’attività commerciale)
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Premessa

I presenti criteri trovano riferimento normativo nelle seguenti disposizioni provinciali:

- legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 R (Disciplina dell’attività commerciale), di seguito denominata legge provinciale sul commercio;

- legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 R (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale;

- legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 R (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), di seguito denominata Piano urbanistico provinciale o PUP;

- legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 R (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente), di seguito denominata legge provinciale sulla VIA.

In particolare, l’articolo 32, comma 1, dell’Allegato B (Norme di attuazione), del nuovo Piano urbanistico provinciale, stabilisce che “I criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale s

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1. Tipologie commerciali e definizioni

Per i fini di cui alla presente deliberazione si intendono:

a) "commercio al dettaglio": l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

b) "esercizi di vicinato": gli esercizi di vendita al dettaglio

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2. Esercizi commerciali negli insediamenti storici individuati dal PRG

2.1 - Criteri di insediamento

L’articolo 10, comma 6, della legge provinciale sul commercio stabilisce che “Fermo restando il rispetto della disciplina e degli strumenti di pianificazione in materia di urbanistica e di ambiente e, in particolare, di quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in materia di tutela degli insediamenti storici, all'interno dei centri storici di tutti i comuni non si applicano i commi 2 e 3 e l'articolo 11 nel caso di apertura, ampliamento o trasferimento di grandi strutture di vendita.”

Negli insediamenti storici la legge provinciale sul commercio prevede quindi la generale possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, prescindendo dall’obbligo di valutazione strategica

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3. Esercizi di vicinato e medie strutture di vendita all’esterno degli insediamenti storici

3.1 – Piani regolatori generali (PRG) dei comuni: compiti e obiettivi

L’articolo 29 della legge urbanistica provinciale stabilisce che “Il piano regolatore generale, in coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità, assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del programma strategico di sviluppo sostenibile delineato dal piano territoriale della comunità. In particolare il piano regolatore generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e alle destinazioni urbanistiche riservate al piano urbanistico provinciale, al piano territoriale della comunità e ad altri livelli di pianificazione, fatte salve le integrazioni, le specificazioni e la disciplina espressamente attribuita al piano regolatore generale dai predetti strumenti di pianificazione o dalla legislazione di settore, e fatti salvi gli effetti conformativi demandati dalla legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.”

Ne consegue che gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita al dettaglio possono essere insediate, sulla base dei seguenti criteri, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale.


3.2 - Parcheggi pertinenziali

Sotto il profilo degli standard a parcheggio d

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4. Insediamento delle grandi strutture di vendita

4.1 - Il Piano urbanistico provinciale come quadro di riferimento

La relazione illustrativa del Piano urbanistico provinciale evidenzia come l’obiettivo di rafforzare le capacità locali di auto-organizzazione e di competitività comporta la necessità di trovare un adeguato equilibrio tra i diversi settori produttivi e ottimizzare l’utilizzo delle risorse territoriali.

L’ammodernamento del sistema distributivo sul territorio provinciale richiede peraltro un insieme coordinato di interventi per conciliare due decise esigenze: “da un lato le istanze di promozione dello sviluppo e dell’efficienza, dall’altro la presenza e diffusione del servizio distributivo sul territorio. Si tratta di governare l’innovazione della rete distributiva e al contempo di salvaguardare la vivibilità e la coesione sociale delle zone periferiche del territorio provinciale.”

In questo quadro il nuovo Piano urbanistico provinciale evidenzia i seguenti punti di attenzione al fine delle nuove previsioni commerciali nell’ambito dei piani territoriali delle comunità:

- la localizzazione ottimale delle strutture commerciali rispetto al territorio della comunità, tenendo conto dell’integrazione con le infrastrutture di collegamento e con i servizi complementari. L’utilizzazione non ottimale degli spazi a causa della piccola dimensione dei Comuni, con interessi non sempre coerenti, e con la conseguente difficoltà di attuare una politica integrata, va superata prevedendo l’equa distribuzione dei vantaggi e degli svantaggi tra le diverse aree coinvolte;

- la riqualificazione dei centri storici dei Comuni, anche di dimensioni minori, orientata alla rivitalizzazione delle aree commerciali, anche attraverso il sostegno agli investimenti necessari.

Il Piano territoriale della comunità (PTC) deve individuare le misure di carattere urbanistico atte a migliorare la competitività della distribuzione commerciale nei centri storici, favorendo al contempo anche il razionale orientamento verso determinati segmenti di domanda. In questa prospettiva, il centro storico va pensato come parte del “sistema territoriale di offerta commerciale”, dove competitività e funzionalità delle attività commerciali svolte al suo interno dipendono dalle condizioni che lo caratterizzano; è attraverso l’azione su queste condizioni che si differenzia l’offerta delle aziende commerciali dei centri storici rispetto ad altre modalità di offerta e si creano elementi di valore, orientando l’insediamento verso segmenti di domanda più idonei; la strategia di sviluppo territoriale deve tenere conto della connessione tra attività commerciali e strutture per il tempo libero, legate in particolare all’offerta turistica. I Piani territoriali delle Comunità sono chiamati ad approfondire tale integrazione, in modo da favorire le potenziali esternalità positive, verificando in particolare che siano assicurate la razionalità della localizzazione rispetto al territorio della Comunità, la vicinanza ai nodi di scambio della rete stradale e ferroviaria, la capacità delle reti infrastrutturali, la vicinanza e le condizioni di accesso agli insediamenti urbani.”

Il tema della riduzione dell’impiego di nuovo territorio e della riconversione delle aree dismesse, sottolineata al Piano urbanistico provinciale in tema di localizzazione dei complessi produttivi, si pone come prioritario in sede di piano territoriale della comunità per affrontare la pianificazione degli insediamenti commerciali e l’adozione di scelte che agiscano da motore di nuovo sviluppo territoriale.


4.2 - Disciplina urbanistica e strumenti

La localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, è condotta dal piano territoriale della comunità, come stabilito dall’articolo 32 , comma 3, delle norme di attuazione del PUP e dall’articolo 21, comma 3, lettera j), della legge urbanistica provinciale.

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5. Indicazioni per la localizzazione delle aree destinate all’insediamento delle grandi strutture di vendita al dettaglio

5.1 - Obiettivi e indicazioni di tutela della salute, dell’ambiente e del paesaggio

In relazione alla tutela della salute pubblica, dell’ambiente, del paesaggio, del suolo, della qualità dell’acqua e dell’aria, si sottolineano gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, ai quali le comunità e i Comuni di Trento e di Rovereto si ispirano per la localizzazione delle aree da destinare all’insediamento delle grandi strutture di vendita.

L’articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea definisce che “la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: a) salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana; b) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; c) promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale”, inoltre “[…] mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”.

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6. Indicazioni per la qualificazione della progettazione delle grandi strutture di vendita e parametri edilizi

6.1 – Contenuti della pianificazione attuativa

l piano attuativo deve approfondire gli interventi edificatori e infrastrutturali previsti sotto il profilo della coerenza insediativa e paesaggistica, assicurando il rispetto delle seguenti condizioni e criteri:

a) al fine di conseguire la qualificazione urbana e architettonica dei nuovi insediamenti e la coerenza con gli obiettivi di valorizzazione dei contesti paesaggistici, sono previste rispettivamente soluzioni tipologiche e formali in ordine ai manufatti edilizi e alla scelta dei materiali nonché forme opportune di sistemazione delle aree aperte e delle aree a parcheggio per la creazione di spazi di relazione;

b) sostenibilità ambientale dei manufatti edilizi attraverso il perseguimento di tipologie edilizie e scelte tecnologiche improntate ai principi della sostenibilità e del risparmio energetico;

c) la sistemazione degli spazi aperti, vincolati a verde nonché destinati ai percorsi pedonali, deve assicurare coerenza e qualificazione delle relazioni con gli insediamenti limitrofi e le infrastrutture di accesso;

d) vanno ricercate soluzioni distributive che perseguano l’integrazione tra funzioni diverse, complementari rispetto a quelle commerciali, finalizzate in particolare alla creazione di servizi pubblici o di interesse collettivo;

e) sono indicati i contenuti per la razionale organizzazione delle infrastrutture di accesso e di distribuzione e per la sistemazione a verde delle aree di pertinenza al fine di perseguirne il coerente inserimento;

f) le aree interessate devono essere servite da idonei accessi adeguatamente collegati alla viabilità principale come definita dal Piano urbanistico provinciale;

g) al fine di favorire la mobilità pubblica e ciclo-pedonale, per l’insediamento delle grandi strutture di vendita con superficie commerciale superiore a mq 1.500 devono essere previsti una apposita area da destinare alla fermata dei mezzi di linea o autobus privati nonché idonei precorsi ciclo-pedonali.


6.2 - Parametri edilizi

Ai fini dell’apertura di grandi strutture di vendita, il piano attuativo di cui al precedente paragrafo 6.1., deve rispettare i seguenti criteri e parametri:

a) il rapporto tra la superficie di vendita totale e la superficie del lotto non può essere superiore al 40 per cento;

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7. Attività ed esercizi commerciali nelle aree produttive del settore secondario

Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale è ammessa la attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione u

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8. Criteri per l’insediamento del commercio all’ingrosso

Il piano territoriale della comunità, oltre alla localizzazione delle grandi strutture di vendita al dettaglio, provvede alla localizzazione delle aree da destinare all’insediamento del commercio all’ingrosso, nel rispetto dei vincoli del Piano urbanistico provinciale, secondo i seguenti criteri:

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9. Valutazione di impatto ambientale

I progetti delle grandi strutture di vendita al dettaglio sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dalla legge provinciale 29 agos

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10. Disposizioni transitorie in attesa dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale

Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, in attesa dell’adeguamento dei piani regolatori generali, fatta salva in ogni caso la possibilità di introdurre criteri e parametri più restrittivi, si precisa che le disposizioni di seguito elencate prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati e trovano quindi immediata applicazione per la richiesta del titolo edilizio, per le segnalazioni certificate di inizio attività e le domande di autorizzazione ai fini commerciali presentate a decorrere dalla data di pubblicazione di questa deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione riguardanti:

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