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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 06/04/1998, n. 11
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- L.R. 19/12/2023, n. 24
- L.R. 15/05/2023, n. 5
- L.R. 15/05/2023, n. 4
- L.R. 07/11/2022, n. 26
- L.R. 05/08/2021, n. 23
- L.R. 16/06/2021, n. 15
- L.R. 09/04/2021, n. 6
- L.R. 21/12/2020, n. 14
- L.R. 13/07/2020, n. 8
- Sent. Corte Cost. 16/05/2019, n. 118
- L.R. 29/03/2018, n. 5
- L.R. 22/12/2017, n. 23
- L.R. 30/01/2017, n. 1
- L.R. 08/02/2016, n. 3
- L.R. 14/04/2015, n. 8
- L.R. 30/06/2014, n. 5
- L.R. 08/03/2013, n. 6
- L.R. 01/08/2012, n. 27
- L.R. 12/06/2012, n. 17
- L.R. 30/01/2012, n. 1
- L.R. 16/02/2011, n. 1
- L.R. 30/06/2010, n. 19
- L.R. 04/08/2009, n. 24
- L.R. 17/06/2009, n. 18
- L.R. 24/12/2007, n. 34
- L.R. 29/03/2007, n. 4
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TITOLO I - PRINCIPI |
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Art. 1 - (Principi fondamentali)1. Con la presente legge, la Regione determina le condizioni giuridiche riguardanti l'uso del proprio territorio, idonee a perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio medesimo. 2. Per sviluppo sostenibile si intende lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, delle risorse del territorio, s |
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TITOLO II - PIANIFICAZIONE REGIONALE
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Art. 2 - (Natura e obiettivi del piano territoriale paesistico)1. L'attività della Regione e dei Comuni per il governo del territorio nell'ambito delle rispettive competenze, nonché l'azione di tutela e valorizzazione dei beni immobili di interesse artistico e storico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 N84 (Tutela delle cose d'interesse artistico), e dei beni paesistici e ambientali di cui alla leg |
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Art. 3 - (Impianto normativo del PTP)1. Il PTP reca determinazioni che si articolano in: a) prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti. Le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti hanno quali destinatari tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano nel territorio della Regione, senza necessità di previa ricezione |
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Art. 4 - (Contenuto del PTP)1. Il PTP reca le indicazioni di cui all'art. 15, comma 2, lett. a), b), c) e d), della l. 142/1990. 2. Il PTP definisce: |
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Art. 5 - (Varianti al PTP)1. La struttura regionale competente in materia di urbanistica provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento di variante al PTP mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione; provvede quindi alla redazione di un progetto preliminare di variante. 2. Formato il progetto preliminare di variante, la struttura regionale competente in materia di urbanistica lo trasmette ai Comuni. 3. I Comuni esprimono parere sul progetto di variante di cui al comma |
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Art. 6 - (Riconsiderazione del PTP)1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PTP ha assunto efficacia, e allo scadere di ogni successivo decennio, la Regione provvede |
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Art. 7 - (Misure di salvaguardia riguardanti le varianti al PTP e relative deroghe)1. Dal giorno successivo a quello della ricezione da parte dei singoli enti locali del testo della variante adottata dalla Giunta regionale, e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sui titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti della variante adottata dalla Giunta regionale; i provvedimenti di sospensione, adeguatamente motivati, sono notificati tempestivamente agli interessati. |
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Art. 8 - (Deroghe alle determinazioni del PTP)1. In via eccezionale, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti |
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Art. 9 - (Attuazione del PTP e controllo dinamico della stessa)1. Il PTP si attua applicando le sue determinazioni secondo l'articolazione di cui all'art. 3, con il concorso di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio della Regione. 2. L'attuazione del PTP è realizzata anche con l'impiego delle risorse finanziarie pubbliche di livello regionale e locale, in conformità alle disposizioni normative che disciplinano nei suoi vari aspetti la pubblica spesa; l'impiego delle risorse predette interviene coerentemente con le determinazioni del PTP, anche per quanto concerne l'individuazione degli interventi da finanziare o incentivare prioritariamente. 3. La Regione e gli enti |
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Art. 10 - (Disciplina degli altri strumenti regionali aventi attinenza con la pianificazione urbanistica e/o paesaggistica)1. Tutti gli strumenti regionali aventi ad oggetto singoli aspetti di pianificazione urbanistica e/o paesaggistica o procedimenti at |
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TITOLO III - PIANIFICAZIONE COMUNALE |
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Art. 11 - (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico)1. Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituito dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), formato e ap |
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Art. 12 - (Contenuti ed elaborati del PRG)1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assicura lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso: a) la tutela del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, ambientali e naturali e la salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli e agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione; b) il contenimento del consumo del suolo per mezzo della conservazione e della riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti; c) l'individuazione delle parti del territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente; |
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Art. 12-bis - (Valutazione ambientale strategica)1. La valutazione ambientale strategica (VAS) del PRG e delle sue varianti ha la finalità di: a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche, attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute; b) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile; c) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione del PRG e delle sue varianti; d) assicurare tempestiva e completa informazione ai cittadini per garantirne il processo partecipativo. |
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Art. 13 - (Adeguamento dei PRG)1. I PRG vigenti devono essere adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP. 2. I Comuni provvedono all'adeguamento di cui al comma 1 contestualmente all'adozione della prima variante sostanziale al PRG, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2005; l'obbligo si intende ottemperato con la trasmissione da parte del Comune della variante, recante l'adeguamento, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica per l'approvazione. L'approvazione della variante al PRG, nonché l'approvazione degli strumenti attuativi in variante al PRG la cui bozza e relativo studio di impatto ambientale siano pervenuti, completi, alla struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non comporta l'applicazione delle disposizioni de |
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Art. 14 - (Modifiche e varianti al PRG)1. I PRG vigenti già adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP, possono essere modificati, in coerenza con il PTP, oltre che con le procedure eccezionali di cui al titolo IV, attraverso quattro ordini di atti: a) varianti sostanziali generali; b) varianti sostanziali parziali; c) modifiche non costituenti variante; d) varianti non sostanziali, intendendosi per tali le modifiche al PRG non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c). 2. Sono varianti sostanziali generali al PRG le modifiche che: a) riconsiderano lo strumento urbanistico nella sua interezza e lo modificano organicamente; b) attengono ad una impostazione programmatica del PRG, con particolare riguardo alla disciplina degli equilibri funzionali e della dotazione complessiva dei servizi; c) superano i limiti massimi di cui al comma 3, lettere b), c) e g). 3. Sono varianti sostanziali parziali al PRG le modifiche che: a) incrementano, tenuto conto di mutate previsioni di crescita demografica o di condizioni di s |
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Art. 14-bis - (Conferenza di pianificazione)1. La conferenza di pianificazione, convocata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, valuta le varianti sostanziali generali e parziali ai PRG, le deroghe agli strumenti urbanistici, nonché le varianti e le deroghe al PTP, nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, |
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Art. 15 - (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali generali al PRG)1. Le varianti sostanziali generali al PRG sono sottoposte al processo di VAS, nei tempi e nei modi di cui al presente articolo. 2. Al fine di avviare la procedura di formazione delle varianti sostanziali generali al PRG e di concertazione di avvio del processo di VAS, il Comune interessato elabora il documento programmatico e la relazione metodologica preliminare e li trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali. 3. La struttura regionale competente in materia di urbanistica esamina la documentazione trasmessa e concerta con il Comune interessato i contenuti del documento programmatico in ordine alla coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e del PTP II documento di concertazione con il Comune interessato è trasmesso anche alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali ai fini di cui al comma 4. 4. La struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali esamina la documentazione trasmessa dal Comune interessato, individua gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per l'espressione di eventuali osservazioni, da rendersi entro sessanta giorni, ed esprime il parere finalizzato alla definizione degli elementi da includere nel rapporto ambientale. 5. Le strutture regio |
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Art. 15-bis - (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali parziali al PRG)1. Il Comune predispone la variante sostanziale parziale, definendone i criteri e i contenuti fondamentali che devono essere coerenti con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e del PTP. La variante sostanziale parziale al PRG è sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, nei tempi e nei modi di cui all'articolo 12-bis, comma 5. 2. In caso di variante sostanziale parziale che, a seguito della verifica di cui al comma 1, necessiti di VAS, si applicano le procedure di cui all'articolo 15. In caso contrario, il Comune adotta il testo preliminare della variante sostanziale parziale e procede ai sensi del presente articol |
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Art. 17 - (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG) |
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Art. 18 - (Pubblicazione di varianti previste da leggi di settore)1. In caso di varianti agli strumenti urbanistici previste da leggi di settore, per le qua |
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Art. 19 - (Riconsiderazione del PRG)1. Decorsi dieci anni dalla data in cui il PRG ha assunto efficacia e allo scadere di ogni successivo decennio, il Comune provvede a |
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Art. 20 - (Misure di salvaguardia)1. Dal momento in cui è assunta la deliberazione che adotta una variante non sostanziale, o il testo preliminare di una variante sostanziale, e fino all'approvazione della variante stessa, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che risultino in contrasto con la variante adottata; il provvedimento di sospensione, adeguatamente motivato, è not |
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Art. 21 - (Mezzi di conoscenza e di informazione)1. La Regione, con la collaborazione dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines, raccoglie i dati e gli elementi significativi per la conoscenza continua del territorio regionale, utilizzando le tecnologie più idonee. N121 |
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Art. 22 - (Zone territoriali)1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG le zone territoriali sono articolate in conformità ai seguenti criteri: a) zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi; b) zone di tipo B: sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di cui alla lett. a), e dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto, totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate; c) zone di tipo C: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari; d) zone di tipo D: sono le parti del territorio comunale destinate ad attività industriali; e) zone di tipo E: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili come tali definiti dal provvedimento di cui al comma 2; |
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Art. 23 - (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza)1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il Consiglio regionale definisce, con propria deliberazione, adeguati rapporti qualitativi o quantitativi tra gli abitanti insediati e da insediare, ivi compresi quelli fluttuanti per ragioni di turismo, e gli spazi da riservare ai servizi locali, tenuto conto degli indirizzi forniti d |
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Art. 24 - (Indici urbanistici)1. Ai fini della formazione delle varianti al PRG, il Consiglio regionale, con la deliberazione di cui all'art. 23, comma 1, provvede altresì alle definizioni degli enti geometrici e degli indici, in particolare con riferimento a: |
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Art. 25 - (Azione delle Unités des Communes valdôtaines) |
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TITOLO IV - ACCORDI - INTESE - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES - STRUTTURE PER RADIOTELECOMUNICAZIONI IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA |
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Art. 26 - (Accordi di programma)1. La disciplina del presente articolo e degli art. 27 e 28 si applica agli accordi di programma di cui all'art. 27 della l. 142/1990, promossi dalla Regione o ai quali comunque la Regione partecipi. 2. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni le convenzioni, i protocolli di intesa e gli altri atti di concertazione, comunque denominati, il cui oggetto sia costituito da dichiarazioni di intenti o programmatiche prive di efficacia giuridica vincolante per i sottoscrittori. 3. L'accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di enti pubblici territoriali, amministrazioni statali o altri sogge |
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Art. 27 - (Procedura di formazione degli accordi di programma)1. Gli accordi di programma sono formati nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) l'iniziativa che prospetta il ricorso all'accordo di programma può essere assunta da qualsiasi soggetto pubblico o privato; l'effettiva promozione dell'accordo di programma, invece, è di competenza del Presidente della Giunta regionale o del Sindaco; b) la verifica della possibilità di concordare l'accordo di programma è condotta da una conferenza di programma, convocata dal promotore, fra i rappresentanti di tutti gli enti ed amministrazioni interessate; c) alla conferenza sono convocati: 1) i partecipanti necessari all'accordo, consistenti nei soggetti che dovranno esprimere il consenso costituente l'accordo di programma; 2) i partecipanti eventuali, la cui partecipazione all'accordo non è ammessa o non è necessaria, ma la cui presenza alla conferenza di programma e alla preparazione dell'accordo è opportuna, ivi compresi i soggetti privati; |
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Art. 28 - (Pubblicazione degli accordi di programma)1. Dell'avvio del procedimento dell'accordo di programma viene data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione all'atto della convocaz |
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Art. 29 - (Intesa per le opere di interesse regionale)1. Le opere pubbliche regionali e le opere volte a soddisfare importanti interessi economici, sociali e culturali di rilievo regionale difformi, incoerenti o contrastanti con le determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, possono essere realizzate mediante un'intesa tra la Regione ed il Comune territorialmente competente, secondo la procedura di cui al presente articolo. 2. La Giunta regionale approva la proposta di intesa, avanzata dalla struttura regionale competente per materia, completa |
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Art. 31 - (Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Unités des Communes valdôtaines)1. L'approvazione, da parte del Consiglio comunale, dei progetti preliminari di opere pubbliche comunali, in |
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Art. 31-bis - (Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali)1. Al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi |
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Art. 32 - (Strutture per le radiotelecomunicazioni) |
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Art. 32-bis - (Disposizioni relative agli impianti di energia eolica) |
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TITOLO V - AMBITI INEDIFICABILI |
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CAPO I - AREE BOSCATE, ZONE UMIDE E LAGHI, TERRENI SEDI DI FRANE, A RISCHIO DI INONDAZIONI, DI VALANGHE O SLAVINE |
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Art. 33 - (Aree boscate)1. È vietata l’edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno dieci anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l’arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all’espansione di ins |
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Art. 34 - (Zone umide e laghi)1. Fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e ambientali di cui alla normativa regionale e statale vigente, le attività edificatorie nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide, i laghi naturali, per una profondità di 100 metri dalle sponde, e i laghi artificiali sono disciplinate dal presente articolo. 2. Ai fini della presente legge, e fatti comunque salvi i laghi elencati nella “Appendice 4 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario – Aree di pertinenza di laghi – L” della relazione illustrativa del PTP, si intende: |
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Art. 35 - (Classificazione dei terreni sedi di frane o di fenomeni di trasporto in massa e relativa disciplina d’uso)1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, in classi di alta, media e bassa pericolosità. |
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Art. 36 - (Disciplina d’uso dei terreni a rischio di inondazioni)1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce fluviali di cui al Piano dell’assetto id |
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Art. 37 - (Classificazione dei terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine e relativa disciplina d’uso)1. I terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine sono distinti, in funzione dell’intensità degli eventi attesi e della loro frequenza, in classi di elevata, |
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Art. 38 - (Compiti dei Comuni)1. I Comuni individuano le aree di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale. In caso di difformità tra le due delimitazioni prevale quella su base catastale. 2. Nelle aree perimetrate ai sensi del comma 1 si applicano le specifiche discipline d’uso di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, salvo il caso in cui il Comune non adotti limitazioni d’uso maggiormente restrittive. 3. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, la quale vi provvede, su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali. Ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata. 4. La cartografia di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato, con le procedure di cui ai commi 1 e 3, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito: |
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CAPO II - FASCE DI RISPETTO |
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Art. 39 - (Disposizioni comuni)1. Nelle fasce di rispetto di cui al presente Capo, sono ammessi, fatte salve le disposizioni relative a ciascun tipo di fascia, gli interventi seguenti: a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ris |
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Art. 40 - (Fasce di rispetto stradali)1. Il PRG indica le fasce di rispetto, a tutela delle strade carrabili, di larghezza non inferiore alle misure stabilite dalle disposizioni applicabili in materia di sicurezza stradale. 2. Il PRG stabilisce, ove non disciplinato dalle disposizioni in materia di sicurezza stradale, le distanze minime dall'asse delle strade carrabili nonché le distanze minime delle costruzioni, dei muri di cinta e degli altri manufatti dall'asse delle strade pedonali in misura non inferiore ai valori stabiliti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 39, comma 3. |
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Art. 41 - (Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e delle vasche di carico)1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall’appl |
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Art. 42 - (Fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano)1. Le varianti di adeguamento del PRG devono definire ed evidenziare zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione, sia con riferimento alle captazioni, sia con riguardo alle opere di stoccaggio dell'acqua, nel rispetto delle disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Le zone |
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Art. 43 - (Ulteriori fasce di rispetto)1. Le varianti di adeguamento del PRG devono prevedere ed evidenziare fasce di rispetto dalle linee ferroviarie e tramviarie, dalle officine e dagli impianti strumentali connessi con le linee predette, di ampiezza non inferiore a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle relative norme di attuazione; le fasce predette sono misurate in proiezione orizzontale dalla più vicina rotaia o dal limite esterno dell'officina o |
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TITOLO VI - PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI ATTUATIVI |
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CAPO I - PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PTP |
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Art. 44 - (Progetti e programmi integrati)1. Per l'attuazione del PTP, oltre agli strumenti urbanistici comunali generali e di dettaglio, ai piani e programmi settoriali ai sensi di legge e ai programmi di sviluppo turistico di cui all'art. 47, sono utilizzabili gli strumenti |
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Art. 45 - (Progetti operativi integrati)1. I progetti operativi integrati, sia di rilevanza regionale sia di rilevanza subregionale, provvedono: a) a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento del progetto, mediante indicazioni cartografiche, descrizione degli elementi funzionali e altre eventuali rappresentazioni ritenute idonee allo scopo; b) a precisare i campi di applicazione degli indirizzi del PTP; |
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Art. 46 - (Programmi integrati)1. I programmi integrati provvedono: a) a definire l'ambito territoriale o funzionale di riferimento del programma, mediante indicazioni cartografiche, descrizioni degli elementi funzio |
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Art. 47 - (Programmi di sviluppo turistico)1. I programmi di sviluppo turistico (PST), redatti in attuazione degli indirizzi del PTP e in coerenza con le scelte operate nel PRG, provvedono alla valorizzazione delle risorse e delle peculiarità delle diverse stazioni e località turistiche mediante la programmazione di azioni e di attività tra loro coordinate di competenza pubblica e privata. |
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CAPO II - PIANI E PROGRAMMI ATTUATIVI DEL PRG |
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Art. 48 - (Piani urbanistici di dettaglio)1. Le norme del presente Capo disciplinano gli strumenti, i programmi, le intese e le concertazioni attuative del PRG; le disposizioni della legge statale in tema di autorizzazione a lottizzare non si applicano nel territorio della Regione. 2. Lo strumento urbanistico attuativo del PRG è il piano urbanistico di dettaglio (PUD). 3. Il PUD può essere formato ad iniziativa e cura |
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Art. 49 - (PUD di iniziativa privata)1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari dei terreni che rappresentino almeno due terzi della superficie complessiva dei terreni interessati. Nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi la totalità dei terreni, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell’intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione o altre opere pubbliche o di interesse pubblico. A tal fine, il PUD deve fornire indicazioni specifiche anche per l’attuazione degli immobili comunque compresi nell’ambito sottoposto a PUD ma non interessati dal PUD medesimo. L’attuazione delle aree non interessate dal PUD può avvenire mediante il rilascio di singolo permesso di costruire, purché i relativi progetti rispettino tali condizioni specifiche. N164 2. Il PUD di iniziativa privata è costituito dai seguenti elaborati: a) relazione illustrativa concernente: 1) la descrizione dei luoghi, con rappresentazione, tenuto conto del |
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Art. 50 - (PUD di iniziativa pubblica)1. I piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e comunque gli strumenti urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa disciplinati da norme di legge costituiscono PUD di iniziativa pubblica. 2. Il PUD di iniziativa pubblica è dotato di relazione illustrativa, di idonei elaborati grafici in rela |
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Art. 51 - (Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio)1. L'attuazione del PRG, per quanto concerne la riqualificazione del territorio, può intervenire, in coerenza con il PTP, anche attraverso programmi integrati, altri programmi preordinati alla riqualificazione e al recupero degli insediamenti e dell'ambiente, intese e concertazioni disciplinate da specifiche norme; ove l'approvazione di tali atti avvenga attraverso accordi di programma, questi determinano le necessarie varianti al PRG. 2. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i Comuni possono promuovere la formazione di programmi integrati, caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incider |
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Art. 52 - (Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A)1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG avviene nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 2, e all'articolo 23, comma 3: a) mediante i PUD di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52-ter; b) mediante la normativa di attuazione del PRG di cui all'articolo 52-bis; c) mediante i programmi integrati, le intese e le concertazioni per la riqualificazione del territorio di cui all'articolo 51. 2. In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, dell'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP e della |
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Art. 52-bis - (Normativa di attuazione)1. La normativa di attuazione è uno strumento attuativo del PRG di iniziativa pubblica che indirizza la riqualificazione e il recupero organico dei nuclei storici, ricadenti in qualsiasi zona del piano regolatore, con particolare riferimento ai fabbricati esistenti nonché alle relative aree di interrelazione. La normativa di attuazione contiene uno studio approfondito del tessuto storico-urbanistico relativo alle specifiche tipologie urbanistiche e architettoniche, particolari o ricorrenti. Sulla base di tali conoscenze, la normativa di attuazione definisce gli interventi urbanistici e edilizi ammessi. 2. La normativa di attuazione è costituita dall'insieme organico di determinazioni conoscitive, normative e cartografiche riguardanti aspetti storici, urbanistici ed edilizi, composto da: a) relazione descrittiva; b) elaborati cartografici; |
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Art. 52-ter - (PUD nelle zone territoriali di tipo A) |
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Art. 52-quater - (Classificazione degli edifici e delle aree libere)1. Le zone territoriali di tipo A devono essere dotate di apposita classificazione degli edifici e delle aree libere al fine di individuare i valori storici, artistici, architettonici, archeologici ed etnografici degli immobili presenti sul territorio. La stessa classificazione può essere estesa agli edifici e alle aree libere non ricompresi nelle zone territoriali di tipo A. 2. La |
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TITOLO VII - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA |
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CAPO I - REGOLAMENTO EDILIZIO E COMMISSIONE EDILIZIA |
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Art. 53 - (Regolamento edilizio)1. Ogni Comune deve essere dotato di regolamento edilizio. 2. Il regolamento edilizio comunale disciplina, in armonia con le disposizioni di legge: a) la composizione, la durat |
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Art. 54 - (Regolamento edilizio tipo. Approvazione del regolamento edilizio)1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, un regolamento edilizio tipo da porre a disposizione dei Comuni. 2. Il regolamento edilizio tipo individua gli argomenti sui quali il Comune può prevedere una disciplina diversa rispetto a quanto ivi indicato senza che ciò pregiudichi, agli effetti di cui al comma 3, la conformità del testo comunale a quello regionale. 3. Il regolamento edil |
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Art. 55 - (Commissione edilizia)1. Ogni Comune può istituire, in forma singola o associata attraverso le forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I, capo IV, della l.r. 54/1998, una commissione edilizia per l’espressione di pareri preventivi obbligatori non vincolanti sulle proposte di PUD di iniziativa privata, di programmi, di intese e di concertazioni attuativi del PRG e delle relative varianti nonché sulle ist |
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Art. 56 - (Colore e arredo urbano)1. Le determinazioni in tema di colore, di arredo urbano ed altre analoghe materie, nei Comuni che si dotano di tale disciplina, son |
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Art. 57 - (Poteri del Sindaco per l'applicazione del regolamento edilizio e sanzioni)1. Il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del regolamento edilizio comunale è assicurato dal Sindaco anche mediante l'esercizio dei poteri di coercizione e, occorrendo, attraverso l'esecuzione d'ufficio delle necessarie opere, a spese dei contravventori. |
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Art. 58 - (Poteri del Sindaco di ordinare manutenzioni)1. Il Sindaco ha il potere di ordinare ai proprietari degli immobili le opere di manutenzione degli stessi, ivi comprese le tinteggi |
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CAPO II - LEGITTIMAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA |
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Art. 59 - (Titoli abilitativi)01. Per trasformazioni urbanistiche o edilizie di cui al presente capo, si intendono le attività che producono una trasformazione del territorio, attraverso la modifica dello stato dei suoli o dei manufatti edilizi esistenti, attuabili attraverso un titolo abilitativo, una comunicazione oppure senza titolo abilitativo né comunicazione, nel solo caso di attività di edilizia libera. Gli interventi implicanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio devono in ogni caso essere conformi alle prescrizioni delle norme cogenti e prevalenti del PTP, degli |
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Art. 59-bis - (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili)1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi di cui all’articolo 59, comma 1, le amministrazioni competenti sono |
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Art. 60 - (Permesso di costruire)1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. 2. Il permesso di costruire è trasferibile, mediante voltura, insieme all’immobile, ai successori e agli aventi causa che abbiano il necessario titolo sul bene oggetto del permesso stesso. |
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Art. 60-bis - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera richiedenti nuovo permesso di costruire che comportano la sospensione dei relativi lavori. 2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, richiesto nell'ambito dei procedimenti relativi alle attività produttive e di servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), è presentata allo sportello unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo, secondo le procedure di cui alla legge medesima. 3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata, su supporto informatico firmato digitalmente, all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti nonché della valutazione di impatto ambientale, qualora prevista. La domanda è accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato che attesta la conformità del progetto al PRG, al regolamento edilizio vigente e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. La domanda è accompagnata anche dalla dichiarazione del progettista abilitato che quanto progettato è strutturalmente realizzabile nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, secondo quanto previsto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). 4. Entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3, l'ufficio competente del Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi |
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Art. 61 - (SCIA edilizia)1. Non sono subordinati a permesso di costruire e sono soggetti a SCIA edilizia i seguenti interventi: a) opere di manutenzione straordinaria, che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 74, comma 3; N141 a-bis) opere di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; N149 a-ter) opere di restauro e risanamento conservativo, che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 74, comma 3; N149 a-quater) interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 74, comma 3, né modifiche del sedime e della volumetria complessiva degli edifici; N149 a-quinquies) mutamenti urbanisticamente non rilevanti delle destinazioni d’uso di cui all’articolo 74, comma 3, in assenza di opere;N152 b) opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate; |
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Art. 61-bis - (Varianti in corso d’opera)1. Non sono soggette ad approvazione espressa ma a comunicazione, da depositare presso l’ufficio competente prima de |
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Art. 62 - (Opere dei Comuni)1. Le deliberazioni con le quali vengono approvati i progetti delle opere pubbliche comunali hanno i medesimi effetti delle concessi |
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Art. 63 - (Certificato urbanistico)1. I Comuni sono tenuti a rilasciare, a istanza di chi abbia titolo a compiere trasformazioni urbanistiche o edilizie, un certificato in cui siano indicate le prescrizioni urbanistiche riguardanti gli immobili interessati; tale certificato deve indicare altresì s |
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Art. 63-bis - (Agibilità)1. L'agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente. 2. L'agibilità presuppone che l'opera realizzata sia conforme al progetto presentato, ad eventuali varianti in corso d'opera e alle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate. |
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Art. 63-ter - (Procedimento per la segnalazione certificata di agibilità)1. N204 Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo abilitativo, i soggetti in possesso di uno dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, o i loro successori o aventi causa, presentano all'ufficio competente una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione di cui al comma 3. 2. Nel caso in cui l'agibilità riguardi parti dell'intervento edilizio ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 6, lettere a) e b), i soggetti in possesso di uno dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, o i loro successori o aventi causa, possono presentare all'ufficio competente, prima dell'ultimazione dei lavori nei termini previsti dal titolo abilitativo, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione di cui al comma 3. In tal caso, la conformità di cui all'articolo 63-bis, comma 2, è riferita alla sola parte di intervento oggetto della segnalazione certificata di agibilità. 3. Alla segnalazione certificata di agibilità è allegata l'attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, circa la conformità dell'opera al progetto presentato nonché la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi inst |
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Art. 63-quater - (Controlli) |
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Art. 63-quinquies - (Dichiarazione di inagibilità) |
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CAPO III - ONEROSITÀ DELLE CONCESSIONI EDILIZIE |
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Art. 64 - (Contributo per il rilascio della concessione)1. Il rilascio della concessione edilizia N85 |
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Art. 65 - (Determinazione degli oneri di urbanizzazione)1. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita, ai fini del contributo per il rilascio della concessione, con deliberazione del Consiglio comunale in base alle tabelle parametriche a loro volta defi |
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Art. 66 - (Determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale)1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e per gli interventi su edifici esistenti a destinazione residenziale è determinato, ai fini della definizione e dell'applicazione del contributo per il rilascio della concessione edilizia, |
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Art. 67 - (Edilizia convenzionata)1. Per gli interventi relativi alle abitazioni permanenti o principali, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, la parte di contributo |
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Art. 68 - (Concessione gratuita)1. Il contributo per il rilascio della concessione edilizia N85 non è dovuto: a) per gli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo; gli edifici rustici sono funzionali alla conduzione del fondo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola, tenuto conto dell'estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata; i terreni costituenti la superficie agraria utilizzata dall'azienda devono essere di proprietà del ri |
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Art. 69 - (Concessioni relative ad opere o impianti non destinati alla residenza)1. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche; l'incidenza di tali opere è stabilita con la deliberazione del Consiglio comunale di cui all'art. 65 in base a parametri che il Consiglio regionale definisce, con deliberazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 65, comma 1, lett. a) e b), nonché in relazione ai tipi di attività produttiva. |
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Art. 70 - (Versamento del contributo afferente alla concessione)1. N206 La quota di contributo per oneri di urbani |
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Art. 71 - (Destinazione dei proventi delle concessioni) |
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Art. 72 - (Ritardato o omesso versamento del contributo afferente alla concessione)1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo per il rilascio della concessione, o di parte di esso, comporta: a) l'aumento del contributo, o |
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CAPO IV - DESTINAZIONE D'USO |
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Art. 73 - (Destinazioni d'uso e relative categorie)1. L'uso cui l'immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il profilo delle attività da svolgere nell'immobile stesso, costituisce la destinazione d'uso. 2. Le destinazioni d'uso sono raggruppate nelle seguenti categorie: a) destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico; b) destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-past |
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Art. 74 - (Mutamento della destinazione d'uso)1. Si ha mutamento della destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di attività appartenenti ad una categoria di destinazioni, fra quelle elencate all'art. 73, comma 2, diversa da quella in atto. 2. Il mutamento della destinazione d'uso, come disciplinato dal presente articolo, sussiste anche in assenza di opere edilizie ad esso funzionali. |
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TITOLO VIII - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 75 - (Vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche o edilizie)1. Il Sindaco esercita la vigilanza su ogni attività comportante trasformazione edilizia o urbanistica ed del territorio comunale al fine di assicurarne la rispondenza alle disposizioni di le |
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Art. 76 - (Provvedimenti urgenti in sede di vigilanza)1. Il Sindaco, quando accerti l'inizio, senza titolo, di trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio, dispone il ripristino dello stato dei luoghi, a spese dei responsabili dell'abuso, dandone notizia, nei casi di cui alle lett. a) e c), alle strutture regionali competenti, quando tali trasformazioni interessino immobili assoggettati da norme di |
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Art. 77 - (Provvedimenti conseguenti all'esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali)1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima oppure con variazioni essenziali, previa diffida a provvedere entro congruo termine, ordina la demolizione delle opere e comunque il ripristino dello stato dei luoghi. 2. Ove il responsabile dell'abuso non provveda alla demolizione e, in ogni caso, al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni, l'immobile oggetto dell'abuso e l'area di pertinenza dello stesso, determinata sulla base delle norme urbanistiche vigenti, e comunque non superiore a dieci volte l'area di |
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Art. 78 - (Definizione delle trasformazioni in totale difformità dalla concessione o con variazioni essenziali)1. Sono trasformazioni eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso, per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, localizzative o di utilizzazione, dall'organismo oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. In particolare, danno luogo a totale difformità: a) il mutamento della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ai sensi dell’articolo 74, comma 3, in misura superiore al cinquanta per cento della superficie abitabile o utilizzabil |
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Art. 79 - (Provvedimenti conseguenti alla realizzazione di ristrutturazioni edilizie in assenza di concessione o in totale difformità dalla concessione)1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di ristrutturazioni edilizie eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione e comunque la riduzione dell'opera in conformità alle prescrizioni edilizie o urbanistiche e alla concessione ove esistente. 2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novant |
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Art. 80 - (Provvedimenti conseguenti a difformità parziali)1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni in parziale difformità dalla concessione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione o comunque l'eliminazione delle difformit |
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Art. 80-bis - (Tolleranze costruttive)1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente ai fabbricati non classificati dai PRG come monumento, documento o di pregio storico, culturale, architettoni |
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Art. 81 - (Provvedimenti conseguenti a trasformazioni abusive in immobili di proprietà della Regione, di Comuni o di Unités des Communes valdôtaines)1. Qualora sia accerta |
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Art. 82 - (Provvedimenti conseguenti alle violazioni in tema di denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera)1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di trasformazioni soggette a denuncia di inizio dell'attività in assenza della denuncia stessa, o in difformità rispetto a quanto in essa dichiarato, qualora la trasformazione riguardi immobili tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 N84 o 1497/1939 N84 o della |
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Art. 83 - (Annullamento della concessione)1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la re |
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Art. 84 - (Sanatoria)1. Fino alla scadenza dei termini fissati negli ordini del Sindaco di ripristino, e fino all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, i responsabili dell'abuso dotati di idoneo titolo possono richiedere la concessione in sanatoria quando l'intervento è conforme agli strumenti di pianificazione nonché ai piani, programmi, intese e concertazioni attuativi del PRG e non contrasta con quelle dei piani medesimi, adottate, sia con riferimento al tempo della realizzazione dell'intervento, sia con riguardo al momento della presentazione della domanda di concessi |
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Art. 85 - (Lottizzazione abusiva)1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando viene predisposta o attuata la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi, sia mediante la realizzazione di opere, sia mediante qualsiasi attività diretta alla suddivisione dei terreni a scopo edificatorio. 2. Nel caso in cui il Sindaco accerti l'attività di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in assenza di PUD o di altri equipollenti piani, programmi, intese o concertazioni, ne dispone la sospensione con ord |
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Art. 86 - (Soggetti responsabili)1. Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini del presente Titolo, della conformità delle trasformazioni alla disciplina urbanistica, ivi comprese le previsioni di piano, no |
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Art. 87 - (Procedura per la riduzione in pristino e poteri sostitutivi)1. In tutti i casi in cui la riduzione in pristino deve avvenire a cura del Comune, essa è disposta dal Sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla Gi |
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TITOLO IX - POTERI DI DEROGA E DI ANNULLAMENTO |
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Art. 88 - (Poteri di deroga)1. I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico. |
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Art. 88-bis - (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) |
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Art. 89 - (Annullamento di provvedimenti comunali)1. Entro dieci anni dalla loro adozione, le deliberazioni o gli altri provvedimenti comunali in materia di urbanistica e di edilizia non conformi a disposizioni di legge, a prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del PTP, a norme e prescrizioni di regolamenti, di strumenti urba |
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TITOLO X - NORME FINALI |
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Art. 90 - (Disposizioni relative al piano regolatore della conca di Pila)1. Il piano regolatore urbanistico e paesaggistico della conca di Pila, in Comune di Gressan, approvato, ai sensi della legge regionale 1 |
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Art. 90-bis - (Ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di aziende alberghiere e di esercizi di affittacamere)1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2010, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia. Gli esercizi oggetto di ampliamento ai sensi del presente comma possono altresì essere oggetto di cambio di destinazione d’uso in alberghi o in residenze turistico-alberghiere, come definiti dall’articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), o in affittacamere, come definiti dall’articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). Tali disposizioni si applicano anche: a) agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla l.r. 1/2006 che, pur avendo ottenuto l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia stata mutata la destinazione; b) alle strutture in fase di realizzazione, assentite da concessione edilizia N85 con espressa destinazione ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché eventualmente non ultimate. In tale caso, la concessione edilizia N85 deve essere stata rilasciata antecedentemente alla data del 31 marzo 2010 e per volume esistente si intende il |
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Art. 90-ter - (Volumi destinati a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive)1. Nelle aziende alberghiere di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, negli esercizi di affittacamere, come definiti dall’articolo 14 della l.r. 11/1996, e nei complessi ricettivi all’aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei centri benessere e le relative modalità di esercizio. |
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Art. 90-quinquies -(Monitoraggio degli interventi di ampliamento) |
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Art. 90-sexies - (Verifica degli equilibri funzionali per nuovi villaggi albergo e RTA a proprietà frazionata) |
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Art. 90-septies - (Albergo diffuso) |
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Art. 91 - (Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità)1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualor |
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Art. 92 - (Opere costruite su aree soggette al divieto di attività edificatoria ai sensi di norme regionali non più vigenti)1. Possono essere sanate, se conformi alle norme di legge e dei piani vigenti al momento della presentazione della domanda di sanato |
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Art. 93 - (Pubblicità stradale)1. Restano ferme le norme di legge regionale in tema di limitazione e disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini |
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Art. 94 - (Servitù militari)1. Sono fatte salve le servitù concernenti le esigenze di difesa nazionale ai sensi delle leggi recanti norme in tema di servitù m |
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Art. 95 - (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione)1. Il limite altimetrico al di sopra del quale è consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località, una riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55, è di 300 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare. 2. Nell’effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d’uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o classificati come monumenti, documenti o di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dai PRG, è consentito mantenere l’attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all’altezza interna utile, alla superficie finestrata apribile, alla superficie minima delle stanze da letto e di soggiorno e degli alloggi monostanza. N165 2-bis. Nell’effettuazione di opere di restauro o di risanamento conservativo, anche con mutamento della destinazione d’uso, di fabbricati soggetti alla disciplina delle parti I e II del d.lgs. 42/2004 o cla |
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Art. 95-bis - (Disciplina del trattamento dei dati e delle informazioni territoriali)1. In attu |
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Art. 96 - (Modificazioni)1. Il comma quarto dell'art. 5 della l.r. 56/1983 è sostituito dal seguente: "Gli elenchi di cui al comma primo costituiscono integrazione e, qualora in contrasto, variante al piano regolatore generale comunale del Comune cui si riferiscono. In ordine a tali integrazioni e varianti, la Giunta regionale sente il parere del Comune interessato il quale, con deliberazione consiliare, deve esprimere il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione dell'invito della Giunta regionale, decor |
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Art. 97 - (Applicazione di disposizioni statali in materia edilizia e urbanistica)1. Solo per quanto non disciplinato dalla presente legge e da altre leggi regionali hanno applicazione le norme statali in materia e |
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Art. 98 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 28 aprile 1960, n. 3 (Legge regionale urbanistica e per la tutela del paesaggio in Valle d'Aosta); b) 11 marzo 1968, n. 9 (Norme per l'approvazione del piano regolatore della Conca di Pila, nel Comune di Gressan); c) 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione); d) 16 marzo 1976, n. 12 (Modificazioni della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, concernente la materia urbanistica e la tutela del paesaggio, della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, concernente l'istituzione e il funzionamento delle Unités des Communes valdôtaines, e della legge regionale 15 novembre 1971, n. 15, concernente i controlli sugli atti degli enti locali);N190 e) 16 maggio 1977, n. 33 (Interpretazione autentica della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11); |
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Art. 99 - (Disposizioni transitorie)1. Fino all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di sicurezza della circolazione, nell'edificazione in fregio alle strade carrabili regionali e comunali, si devono osservare le seguenti distanze minime: a) all'interno degli insediamenti previsti dai PRG: metri 7,50 dall'asse della carreggiata pe |
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Art. 100 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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