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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 29/03/2018, n. 5
L. R. Valle D'Aosta 29/03/2018, n. 5
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CAPO I - Disposizioni in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 |
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Art. 2 - Modificazioni all'articolo 12 della L.R. n. 11/19981. Il comma 1 dell'articolo 12 della L.R. n. 11/1998 è sostituito dal seguente: "1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assicura lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso: a) la tutela del paesaggio e dei beni culturali, archeologici, ambientali e naturali e la salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli e agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative |
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Art. 3 - Inserimento dell'articolo 12-bis nella L.R. n. 11/19981. Dopo l'articolo 12 della L.R. n. 11/1998, come modificato dall'articolo 2, è inserito il seguente: "Art. 12-bis - (Valutazione ambientale strategica) 1. La valutazione ambientale strategica (VAS) del PRG e delle sue varianti ha la finalità di: a) contribuire all'ordinato sviluppo delle attività antropiche, attraverso l'integrazione delle valenze ambientali nella pianificazione territoriale e urbanistica, alla compatibilità paesaggistica e alla corretta definizione degli interventi e delle opere, ai fini di un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute; b) favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile; c) contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione del PRG e delle sue varianti; d) assicurare te |
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Art. 4 - Modificazioni all'articolo 13 della L.R. n. 11/19981. Al comma 4 dell'articolo 13 della L.R. n. 11/ |
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Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. n. 11/19981. L'articolo 14 della L.R. n. 11/1998 è sostituito dal seguente: "Art. 14 - (Modifiche e varianti al PRG) 1. I PRG vigenti già adeguati alle norme della presente legge e dei provvedimenti attuativi della stessa, nonché alle determinazioni del PTP, possono essere modificati, in coerenza con il PTP, oltre che con le procedure eccezionali di cui al titolo IV, attraverso quattro ordini di atti: a) varianti sostanziali generali; b) varianti sostanziali parziali; c) modifiche non costituenti variante; d) varianti non sostanziali, intendendosi per tali le modifiche al PRG non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c). 2. Sono varianti sostanziali generali al PRG le modifiche che: a) riconsiderano lo strumento urbanistico nella sua interezza e lo modificano organicamente; b) attengono ad una impostazione programmatica del PRG, con particolare riguardo alla disciplina degli equilibri funzionali e della dotazione complessiva dei servizi; c) superano i limiti massimi di cui al comma 3, lettere b), c) e g). 3. Sono varianti sostanziali parziali al PRG le modifiche che: a) incrementa |
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Art. 6 - Inserimento dell'articolo 14-bis nella L.R. n. 11/19981. Dopo l'articolo 14 della L.R. n. 11/1998, come sostituito dall'articolo 5, è inserito il seguente: "Art. 14-bis - (Conferenza di pianificazione) 1. La conferenza di pianificazione, convocata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica, valuta le varianti sostanz |
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Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 15 della L.R. n. 11/19981. L'articolo 15 della L.R. n. 11/1998 è sostituito dal seguente: "Art. 15 - (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali generali al PRG) 1. Le varianti sostanziali generali al PRG sono sottoposte al processo di VAS, nei tempi e nei modi di cui al presente articolo. 2. Al fine di avviare la procedura di formazione delle varianti sostanziali generali al PRG e di concertazione di avvio del processo di VAS, il Comune interessato elabora il documento programmatico e la relazione metodologica preliminare e li trasmette alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di valutazioni ambientali. 3. La struttura regionale competente in materia di urbanistica esamina la documentazione trasmessa e concerta con il Comune interessato i contenuti del documento programmatico in ordine alla coerenza con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e del PTP II documento di concertazione con il Comune interessato è trasmesso anche alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali ai fini di cui al comma 4. 4. La struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali esamina la documentazione trasmessa dal Comune interessato, individua gli altri soggetti competenti in materia territoriale e ambientale per l'espressione di eventuali osservazioni, da rendersi entro sessanta giorni, ed esprime il parere finali |
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Art. 8 - Inserimento dell'articolo 15-bis nella L.R. n. 11/19981. Dopo l'articolo 15 della L.R. n. 11/1998, come sostituito dall'articolo 7, è inserito il seguente: "Art. 15-bis - (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti sostanziali parziali al PRG) 1. Il Comune predispone la variante sostanziale parziale, definendone i criteri e i contenuti fondamentali che devono essere coerenti con i principi, le finalità e le determinazioni della presente legge e del PTP. La variante sostanziale parziale al PRG è sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS, nei tempi e nei modi di cui all'articolo 12-bis, comma 5. 2. In caso di variante sostanziale parziale che, a seguito della verifica di cui al comma 1, nec |
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Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 16 della L.R. n. 11/19981. L'articolo 16 della L.R. n. 11/1998 è sostituito dal seguente: "Art. 16 - (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG) |
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Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 17 della L.R. n. 11/19981. L'articolo 17 della L.R. n. 11/1998 è sostituito dal seguente: |
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Art. 11 - Modificazioni all'articolo 20 della L.R. n. 11/19981. Il comma 4 dell'articolo 20 della L.R. n. 11/1998 è sostituito dal seguente: |
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Art. 12 - Modificazione all'articolo 22 della L.R. n. 11/19981. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della L.R. n. 11/1998 è sostituita dalla seguente: "e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paes |
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Art. 13 - Modificazioni all'articolo 31 della L.R. n. 11/19981. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 15 - Modificazione all'articolo 47 della L.R. n. 11/19981. Al comma 2 dell'articol |
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Art. 16 - Modificazione all'articolo 48 della L.R. n. 11/19981. Al comma 7-bis dell'art |
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Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 52 della L.R. n. 11/19981. L'articolo 52 della L.R. n. 11/1998 è sostituito dal seguente: "Art. 52 - (Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A) 1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG avviene nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 2, e all'articolo 23, comma 3: a) mediante i PUD di cui agli articoli 48, 49, 50 e 52-ter; b) mediante la normativa di attuazione del PRG di cui all'articolo 52-bis; c) mediante i programmi integrati, le intese e le concertazioni per la riqualificazione del territorio di cui all'articolo 51. 2. In assenza di strumenti attuativ |
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Art. 18 - Inserimento dell'articolo 52-bis nella L.R. n. 11/19981. Dopo l'articolo 52 della L.R. n. 11/1998, come sostituito dall'articolo 17, è inserito il seguente: "Art. 52-bis - (Normativa di attuazione) 1. La normativa di attuazione è uno strumento attuativo del PRG di iniziativa pubblica che indirizza la riqualificazione e il recupero organico dei nuclei storici, ricadenti in qualsiasi zona del piano regolatore, con particolare riferimento ai fabbricati esistenti nonché alle relative aree di interrelazione. La normativa di attuazione contiene uno studio approfondito del tessuto storico-urbanistico relativo alle specifiche tipologie urbanistiche e architettoniche, particolari o ricorrenti. Sulla base di tali conoscenze, la normativa di attuazione definisce gli interventi urbanistici e edilizi ammessi. 2. La normativa di attuazione è costituita dall'insieme organico di determinazioni conoscitive, normative e cartografiche riguardanti aspetti storici, urbanistici ed edilizi, composto da: a) relazione descrittiva; |
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Art. 19 - Inserimento dell'articolo 52-ter nella L.R. n. 11/19981. Dopo l'articolo 52-bis della L.R. n. 11/1998, come introdotto dall'articolo 18, è inserito il seguente: |
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Art. 20 - Inserimento dell'articolo 52-quater nella L.R. n. 11/19981. Dopo l'articolo 52-ter della L.R. n. 11/1998, come introdotto dall'articolo 19, è inserito il seguente: "Art. 52-quater - (Classificazione degli edifici e delle aree libere) 1. Le zone territoriali di tipo A devono essere dotate di apposita classificazione degli edifici e delle aree libere al fine di individuare i valori storici, artistici, architettonici, archeologici ed etnografici de |
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Art. 21 - Modificazione all'articolo 60 della L.R. n. 11/19981. Il comma 5 dell'articolo 60 della L.R. n. 11/1998 è sostituito dal seguente: |
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Art. 22 - Sostituzione dell'articolo 60-bis della L.R. n. 11/19981. L'articolo 60-bis della L.R. n. 11/1998 è sostituito dal seguente: "Art. 60-bis - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire) 1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera richiedenti nuovo permesso di costruire che comportano la sospensione dei relativi lavori. 2. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, richiesto nell'ambito dei procedimenti relativi alle attività produttive e di servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011), è presentata allo sportello unico, competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto produttivo, secondo le procedure di cui alla legge medesima. 3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la domanda per il rilascio del permesso di costruire è presentata, su supporto informatico firmato digitalmente, all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, corredata di un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, degli elaborati progettuali richiesti nonché della valutazione di impatto ambientale, qualora prevista. La domanda è accompagnata dalla dichiarazione del progettista abilitato che attesta la conformità del progetto al PRG, al regolamento edilizio vigente e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme di sicurezza, antincendio, relative all'efficienza energetica e igienico-sanitarie, qualora la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. La domanda è accompagnata anche dalla dichiarazione del progettista abilitato che quanto progettato è strutturalmente realizzabile nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, secondo quanto previsto dall'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). |
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Art. 23 - Modificazione all'articolo 61 della L.R. n. 11/19981. Al comma 8 dell'articol |
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Art. 25 - Modificazione all'articolo 88 della L.R. n. 11/19981. Al comma 3 dell'articol |
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Art. 29 - Modificazioni all'articolo 95 della L.R. n. 11/19981. Al numero 3) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 95 della L.R. n. 11/1998, la parola: "volumi" è sostituita dalla seguente: "fabbricati". 2. Dopo il comma 3 dell'articolo 95 della L.R. n. 11/1998, è inserito il seguente: "3-bis. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 3, nell'effettuazione di opere di manutenzione e di risanamento conservativo di fabbricati estern |
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CAPO II - Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 |
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Art. 30 - Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 121. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 31 - Modificazioni all'articolo 6 della L.R. n. 12/20091. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 12/2009, le parole: ", ivi comprese le varianti sostanziali aventi carattere generale al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG)," sono soppresse. |
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Art. 32 - Modificazione all'articolo 7 della L.R. n. 12/20091. Al comma 1 dell'articol |
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Art. 33 - Modificazioni all'articolo 8 della L.R. n. 12/20091. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. n. 12/2009, le parole: "L'autorità procedente o" sono soppresse. |
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Art. 34 - Modificazioni all'articolo 9 della L.R. n. 12/20091. Al comma 1 dell'articolo 9 della L.R. n. 12/2009, le parole: "l'autorità procedente o" sono soppresse. |
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Art. 35 - Modificazione all'articolo 10 della L.R. n. 12/20091. Al comma 1 dell'artico |
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Art. 36 - Modificazioni all'articolo 11 della L.R. n. 12/20091. La rubrica dell'articolo 11 della L.R. n. 12/2009 è sostituita dalla seguente: "Avvio del procedimento di VAS e partecipazione". |
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Art. 37 - Modificazioni all'articolo 12 della L.R. n. 12/20091. La rubrica dell'articolo 12 della L.R. n. 12/2009 è sostituita dalla seguente: "Valutazione e deci |
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Art. 38 - Modificazioni all'articolo 14 della L.R. n. 12/20091. Al comma 2 dell'artico |
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CAPO III - Altre disposizioni. Modificazioni di leggi regionali e disposizioni finali |
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Art. 40 - Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 181. Al comma 2-bis dell'ar |
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Art. 42 - Disposizioni finali e transitorie1. Le parole: "Comunità montana" o "Comunità montane", ovunque ricorrano nella L.R. n. 11/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Unite des Communes valdôtaines" o "Unités des Communes valdôtaines", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto. |
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