Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 31/03/2017, n. 386 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 31/03/2017, n. 386

Disposizioni attuative di cui all’art. 63 bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta", come modificata dalla legge regionale 30 gennaio 2017, n. 1.
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Testo del provvedimento

Omissis


LA GIUNTA REGIONALE


Omissis

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Allegato A - Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, previste agli articoli 63bis, 63ter, (Agibilità)


CRITERI E MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 63BIS


Capitolo 1. Indicazioni per l’applicazione dell’art. 63bis

Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione dell’agibilità specificando che riguarda gli edifici e gli impianti negli stessi installati. La norma si applica ai manufatti destinati all’uso e alla permanenza umana, non solo occasionale e limitata nel tempo N1. Non sono interessati dalla segnalazione certificata di agibilità le opere che non presentano caratteristiche riconducibili ad un edificio e che possono essere riconducibili alle tipologie indicate dalla DGR 1759/2014, allegato A, parte 2 “Interventi comportanti trasformazioni territoriali.”. Pertanto interventi che devono essere sottoposti ai collaudi previsti da norme di settore non necessariamente richiedono l’agibilità.

Il comma 3 stabilisce che l’agibilità è riferita ai seguenti interventi edilizi, ovvero che è necessario procedere con la segnalazione certificata di agibilità nei seguenti casi:

a) nuove costruzioni di edifici;

b) ricostruzioni, totali o parziali, e sopraelevazioni di edifici, ovvero gli interventi che ricadono nei limiti stabiliti dalla definizione di ristrutturazione edilizia di cui alla DGR 1759/2014;

c) interventi sugli edifici esistenti, qualora influiscano sulle condizioni di cui al comma 1, ovvero i seguenti interventi come stabiliti alla DGR 1759/2014:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, diversi da quelli di cui alla lettera b) precedente;

- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, che influiscono in modo sistematico e organico sulle componenti igienico-funzionali, strutturali e tecnologiche dell’edificio, o che comportano l’incremento o la diminuzione del numero delle unità immobiliari.

Sono sempre esclusi dall’obbligo di procedere con la segnalazione certifica di agibilità, gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti dalla DGR 1759/2014, in quanto interventi puntuali e puramente finalizzati alla riparazione delle componenti dell’edificio.

Per quanto riguarda il mutamento della destinazione d’uso in assenza di opere, per valutare la necessità di procedere con la segnalazione certificata di agibilità, è necessario verificare, caso per caso e in funzione delle attività previste e delle relative normative di settore, la rispondenza ai requisiti di cui al comma 1. A titolo puramente esemplificativo, un alloggio destinato a residenza permanente e principale, qualora trasformato in residenza temporanea, non deve presentare una nuova segnalazione certificata di agibilità in quanto la trasformazione d’uso non inficia la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1.

Al contrario, anche in assenza di cambio di destinazione d’uso, una semplice modificazione delle attività svolte nei locali abitabili può richiedere l’agibilità, qualora tale nuova attività richieda requisiti edilizi specifici previsti da norme di settore. Ad esempio, la trasformazione di un’unità immobiliare da negozio a farmacia, che dal punto divista urbanistico non comporta un cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 74 della l.r. 11/1998, poiché entrambi le attività sono di tipo commerciale, deve tuttavia acquisire una nuova agibilità in quanto la farmacia ha una propria normativa di riferimento per quanto attiene le altezze interne, l’areazione dei locali ecc.

Qualora gli interventi sull’edificio esistente siano limitati a singoli elementi funzionali/strutturali dell’edificio e/o a singoli impianti e nel caso in cui l’edificio oggetto di intervento di cui alla lettera c) sia già dotato di agibilità o, ai sensi della normativa statale di certificato di abitabilità e/o agibilità, le dichiarazioni e i certificati relativi alla conformità degli impianti installati, presentati all’ufficio comunale competente nell’ambito del procedimento abilitativo, costituiscono a tutti gli effetti integrazione all’agibilità o al certificato di abitabilità stesso. La normativa statale e l’art. 63bis della l.r. 11/1998, infatti, non indicano un periodo di validità o un termine di scadenza del certificato di abitabilità o della agibilità. Pertanto l’agibilità può essere integrata e quindi aggiornata contestualmente all’evoluzione dell’edificio senza che sia compromessa la sua validità. Nel caso in cui l’edificio, dotato di agibilità o certificato di abitabilità/agibilità, sia oggetto di interventi che ne modifichino in modo sistematico e organico l’originale consistenza, ovvero le condizioni funzionali, igienico-sanitarie, impiantistiche e strutturali, è necessario procedere ad una nuova segnalazione certificata di agibilità.

I commi 2 e 4 evidenziano che l’agi

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Allegato B: Certificato di Idoneità Strutturale (CIS)

Parte di provvedimento in formato grafico

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