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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 01/08/2012, n. 27
L. R. Valle D'Aosta 01/08/2012, n. 27
- Sentenza C. Cost. 24/07/2013, n. 238
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Art. 1 - (Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 R (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è sostituito dal seguente: |
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Art. 2 - (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 18/1994)1. L'articolo 3 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Interventi delegati) — 1. I Comuni, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11-ter, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui all'articolo 2 nelle seguenti materie: a) ripristino, sostituzione e nuova costruzione di recinzioni, di cancelli o di altri elementi di divisione o chiusura; b) ripristino o sostituzione parziale o totale dei tetti delle costruzioni ovvero del manto di copertura e dell'orditura primaria e secondaria privi di pregio intrinseco, anche con possibilità di inserire un camino di esalazione, un fumaiolo e un lucernario o un abbaino per l'accesso al tetto, qualora ne sia sprovvisto, che abbia superficie di prospetto complessiva del serramento non superiore a un metro e mezzo quadrato; c) manutenzione straordinaria, consolidamento statico, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che comportino modificazioni allo stato dei luoghi e all'aspetto esteriore delle costruzioni purché non incidenti in modo sostanziale sulle strutture portanti realizzate anteriormente al 1945 o sugli altri elementi architettonici di pregio intrinseco; d) manufatti e sistemazioni relativi a cimiteri o parte di essi che non presentino interessi storico-cul |
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Art. 3 - (Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 18/1994)1. L'articolo 4 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente: "Art. 4 (Interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione) — 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 non è richiesta: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo, nonché di ristrutturazione eseguita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 11-ter, che non alterino lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico del territorio e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per l'esercizio di attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante costruzioni edilizie o altre opere civili, sempreché si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per gli interventi nelle aree boscate riguardanti il taglio colturale, |
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Art. 4 - (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/1994)1. L'articolo 5 della l.r. 18/1994 è sostit |
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Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 18/1994)1. L'articolo 7 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente: "Art. 7 (Procedimento per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 2) — 1. La domanda per il rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 2 è presentata all'ufficio competente del Comune in cui l'intervento deve essere realizzato, di seguito denominato ufficio competente, corredata degli elaborati progettuali definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 11-ter. |
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Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 18/1994)1. L'articolo 9 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente: |
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Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 18/1994)1. L'articolo 11 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente: |
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Art. 10 - (Inserimento dell'articolo 11ter nella l.r. 18/1994)1. Dopo l'articolo 11-bis della l.r. 18/1994, come introdotto dall'articolo 9, &egr |
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Art. 11 (Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1956, n. 1)1. Al comma primo dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1956, n. 1 (Norme per la limitazione e la disciplina della pubblicità stradale in Valle d'Aosta ai fini della tutela del paesaggio), le parole: "e oggetti di pubblicità commerciale o industriale" sono sostituite dalle seguenti: "di pubblicità commerciale, artigianale, industriale o per il terziario". |
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Art. 13 (Modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2004, n. 1)1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter della legge regio |
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Art. 14 (Abrogazioni)1. Sono abrogati la legge regionale 11 aprile 1995, n. 10, e il regolamento regionale 1° agosto 1994, n. 6. 2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. |
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