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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 06/09/2012, n. 1810

Approvazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di beni strumentali a servizio di fondi coltivati nelle zone territoriali di tipo e per i quali è escluso il parere di razionalità nonché per la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio degli edifici esistenti nelle zone territoriali di tipo A e di quelli a destinazione residenziale nelle zone territoriali di tipo E, ai sensi della l.r. 11/1998 come modificata con l.r. 17/2012.
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 08/03/2013, n. 387
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[Premessa]



L’Assessore al territorio e ambiente, Manuela Zublena, di concerto con l’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon, e l’Assessore all’istruzione e cultura, Laurent Viérin, richiama la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 R – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta, così come modificata dalla legge regionale 12 giugno 2012, n. 17 e, in particolare, l’articolo 22, commi 2, lett. e) e 2bis nonché l’articolo 52, commi 4bis e 4ter, che recitano: “Art. 22 comma 2 - La Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa i criteri di cui al comma 1, al fine di: […]

e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale. In particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, nonché dei fabbricati a destinazione agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto colturale. La valutazione dei progetti, relativamente agli standard così definiti, è effettuata dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura attraverso il rilascio di un parere vincolante di razionalità dei medesimi. Limitatamente al primo intervento, tale valutazione non è richiesta per i beni strumentali di dimensioni inferiori a 20 metri quadrati, per i quali la Giunta regionale definisce i criteri generali per la costruzione;

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ALLEGATO A - Criteri e modalità per la realizzazione di beni strumentali a servizio di fondi coltivati nelle zone territoriali di tipo E per i quali è escluso il parere di razionalità.
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A. Introduzione

Il presente documento è volto a definire i criteri e le modalità costruttive per la realizzazione di beni strumentali, così come previsto all’art. 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 R (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), che, al comma 2 recita:

“Art. 22 comma 2 - La Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa i criteri di cui al comma 1, al fine di: […]

e) individuare particolari condizioni per l

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B. Criteri e modalità costruttive

1. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, è ammessa la realizzazione di beni strumentali agli usi di cui al punto 3 con superficie netta inferiore a 20 m², nelle zone territoriali di tipo E, ad eccezione delle sottozone Ea, Ec, Ed, Ee, ed Ef, o sottozone a queste omologhe nei PRG non ancora adeguati al PTP e alla l.r. 11/1998, limitatamente al primo intervento, senza la necessità di acquisire il parere di razionalità rilasciato dalla struttura competente dell’Assessorato dell’Agricoltura ai sensi della lettera e), comma 2, dell’art. 22 della l.r. 11/1998. In ogni caso i beni strumentali devono essere utilizzati dai soggetti che coltivano, in proprietà o in godimento, le superfici da asservire al bene strumentale stesso.

2. Ai fini dell’individuazione degli interventi assentibili riguardanti beni strumentali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e), per primo intervento si intende:

- la realizzazione contestuale di uno o più beni strumentali di superficie netta complessiva inferiore a 20 m²;

- la demolizione e ricostruzione, anche su sedime diverso, di beni strumentali già realizzati, aventi superficie netta complessiva inferiore a 20 m².

L’ambito territoriale di riferimento è il territorio comunale.

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ALLEGATO B - Criteri e modalità per la realizzazione di strutture pertinenziali a servizio degli edifici esistenti nelle zone territoriali di tipo A e di quelli a destinazione residenziale nelle zone territoriali di tipo E.
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A. Introduzione

Il presente documento è volto a definire i criteri e le modalità costruttive per la realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti nelle zone di tipo A, così come previsto all’art. 52, comma 4bis) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 R (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), nonché a quelli esistenti nelle zone di tipo E aventi destinazione residenziale, così come previst

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B. Criteri e presupposti

1. Le strutture pertinenziali sono prive di funzioni autonome e sono a servizio di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 17/2012 R, indipendentemente dal numero di proprietari presenti nel medesimo fabbricato individuato dal numero civico.

2. La realizzazi

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C. Modalità costruttive

N1 “1. Le strutture pertinenziali devono avere, nelle zone E, superficie netta non superiore a 10 m² nel caso di proprietà private e superficie netta non superiore a 20 m² per le proprietà pubbliche; nelle zone A detta superficie non deve essere superiore a 20 m² in entrambi i casi.”

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