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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.P.R. 22/02/1982, n. 182
- D. Leg.vo 26/10/2010, n. 193
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello StatoIl trasferimento delle funzioni amministrative alla regione Valle d'Aosta nelle materie indicate dagli articoli 2 e 3 della legge costituziona |
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Art. 2. - Competenze dello StatoLo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche n |
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Art. 3. - Atti delegati e sub-delegatiGli atti emanati nell'esercizio delegato o sub-delegato di funzioni amministrative so |
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Art. 4. - Regolamenti e direttive delle Comunità economiche europeeSono trasferite alla regione in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità economiche europee nonc |
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Art. 5. - Norme regionali di attuazioneLa regione in tutte le materie delegate dallo Stato può emanare norme legislat |
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Art. 6. - Gestioni comuni tra regioniLa regione, per le attività ed i servizi che interessano i territori finitimi, |
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Art. 7. - Polizia amministrativaFermo restando il disposto dell'art. 3 della legge 16 maggio 1978, n. 196, la regione |
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Art. 8. - Identificazione e classificazione di beni o di opereSalvo diversa specifica disciplina, per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regio |
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Art. 9. - Programmazione nazionale e regionaleLa regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale. |
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TITOLO II - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI |
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Capo I - OGGETTO |
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Art. 10. - Materie del trasferimentoSono trasferite alla regione le funzioni amministrative dello Stato di cui all'art. 1 |
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Capo II - ORDINAMENTO DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI LOCALI |
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Art. 11. - Ordinamento degli enti dipendenti dalla regione ed enti locali non territorialiLe funzioni amministrative nella materia relativa all'ordinamento degli enti dipenden |
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Art. 12. - Persone giuridiche privateFermo restando quanto disposto dall'art. 42 della legge 16 maggio 1978, n. 196, &egra |
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Art. 13. - Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legatiÈ trasferito alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernent |
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Capo III - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI |
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Art. 14. - Circoscrizioni comunaliLe funzioni amministrative nella materia relativa alle circoscrizioni comunali concer |
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TITOLO III - SERVIZI SOCIALI |
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Capo I - OGGETTO |
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Art. 15. - Materie del trasferimentoSono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 1 del present |
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Capo II - POLIZIA LOCALE URBANA E RURALE |
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Art. 16. - Polizia locale urbana e ruraleLe funzioni amministrative nella materia relativa alla polizia locale urbana e rurale |
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Art. 17. - Controlli di pubblica sicurezzaResta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicure |
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Art. 18. - Regolamenti comunaliIl presidente della giunta regionale trasmette al Governo copia dei regolamenti comun |
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Capo III - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA |
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Art. 19. - Assistenza e beneficenza pubblicaLe funzioni amministrative nella materia relativa alla assistenza e beneficenza pubbl |
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Art. 20. - SpecificazioneSono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative: |
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Art. 21. - Competenze dello StatoSono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) gli interventi assistenziali di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione; |
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Capo IV - IGIENE E SANITÀ, ASSISTENZA OSPEDALIERA E PROFILATTICA |
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Art. 22. - Igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilatticaLe funzioni amministrative nella materia relativa all'igiene e sanità, assiste |
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Capo V - ASSISTENZA SCOLASTICA |
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Art. 23. - Assistenza scolasticaLe funzioni amministrative nella materia relativa all'assistenza scolastica, comprese nelle attribuzioni della regione previste dall'art |
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Capo VI - BENI CULTURALI |
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Art. 24. - Biblioteche e musei di enti localiFermo restando quanto previsto dagli articoli 48 e 49, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rispettivamente per i beni culturali, e per le attivit& |
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Art. 25. - Attività di promozione educativa e culturaleLa regione, con riferimento alle proprie attribuzioni, svolge attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità region |
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TITOLO IV - SVILUPPO ECONOMICO |
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Capo I – OGGETTO |
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Art. 26. - Materie di trasferimentoSono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 1 del present |
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Capo II - FIERE E MERCATI |
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Art. 27. - Fiere e mercatiLe funzioni amministrative nella materia relativa alle fiere e mercati concernono tut |
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Art. 28. - Attività commercialiSono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative: |
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Art. 29. - Calendario delle fiereSono di competenza della regione la formazione e la tenuta del calendario delle fiere |
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Art. 30. - Competenze dello StatoSono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti le esposizioni |
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Capo III - INDUSTRIA ALBERGHIERA E TURISMO |
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Art. 31. - Industria alberghiera e turismoLe funzioni amministrative nella materia relativa alla industria alberghiera e turismo concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e della industria alberghiera, nonché gli enti e le aziende pubblich |
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Art. 32. - Propaganda all'esteroFerma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decre |
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Art. 33. - Competenze dello StatoSono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1 |
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Capo IV - ACQUE MINERALI E TERMALI |
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Art. 34. - Acque minerali e termaliLe funzioni amministrative nella materia relativa alle acque minerali e termali conce |
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Capo V - CAVE E TORBIERE |
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Art. 35. - Cave e torbiereLe funzioni amministrative nella materia relativa alle cave e torbiere concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 |
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Capo VI - CONSORZI INDUSTRIALI |
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Art. 36. - Consorzi industrialiFerme restando le funzioni amministrative trasferite alla regione relativamente ai pi |
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Capo VII - ARTIGIANATO |
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Art. 37. - ArtigianatoLe funzioni amministrative nella materia relativa all'artigianato concernono le attività attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi v |
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Capo VIII - AGRICOLTURA E FORESTEPICCOLE BONIFICHE E OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO |
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Art. 38. - Agricoltura e foreste - Zootecnica - Flora e faunaLe funzioni amministrative nelle materie relative alla agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna concernono: le coltivazioni della terra e le attività zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attività di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata; le attività di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attivit&agra |
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Art. 39. - Conservazione e trasformazione dei prodotti agricoliSono altresì trasferite alla regione le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di imp |
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Art. 40. - Territori montani, foreste, conservazione del suoloSono trasferite alla regione tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. La regione con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applicano i vincoli previsti dalla legislazione statale |
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Art. 41. - Calamità naturaliSono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legg |
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Art. 42. - Competenze dello StatoRestano ferme le competenze dello Stato relative: a) alla dichiarazi |
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Art. 43. - Promozione e agevolazione di produzioni agricoleSono trasferite alla regione le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-s |
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Art. 44. - Consorzi di bonificaFermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alla regione le funzioni esercitate dallo Stato concernenti |
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Art. 45. - Difesa contro le malattie delle piante coltivateSono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie |
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Art. 46. - Incremento ippicoSono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alla regione quelle concernen |
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Art. 47. - Assistenza agli utenti di motori agricoliSono trasferite alla regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricol |
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Art. 48. - Funzioni delegateÈ delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: |
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TITOLO V - ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO |
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Capo I - OGGETTO |
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Art. 49. - Materia del trasferimentoSono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 1 del present |
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Capo II - URBANISTICA, PIANI REGOLATORI PER ZONE DI PARTICOLARE IMPORTANZATURISTICA |
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Art. 50. - Urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turisticaLe funzioni amministrative nella materia relativa alla urbanistica ed ai piani regola |
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Art. 51. - Competenze dello StatoSono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo; b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle |
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Art. 52. - Interventi per la protezione della naturaFermo restando il disposto di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubb |
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Capo III - TRASPORTI SU FUNIVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE LOCALI |
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Art. 53. - Trasporti su funivie e linee automobilistiche localiLe funzioni amministrative nelle materie relative ai trasporti su funivie e alle linee automobilistiche locali concernono |
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Art. 54. - Trasferimento alla regioneSono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative al personale dipende |
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Art. 55. - Competenza dello StatoRestano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazional |
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Art. 56. - Controllo della sicurezza degli impianti e dei veicoliLa regione partecipa, ai fini della regolarità dei servizi, al controllo della |
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Art. 57. - Funzioni delegateÈ delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia d |
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Capo IV - STRADE E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE |
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Art. 58. - Strade e lavori pubblici di interesse regionaleLe funzioni amministrative nella materia relativa alle strade e lavori pubblici di in |
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Art. 59. - Competenze dello StatoSono di competenza statale le funzioni amministrative riguardanti: 1) le opere concernenti le linee elettr |
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Art. 60. - AcqueSono trasferite alla regione le funzioni amministrative in materia di acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico nonché di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico. |
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Art. 61. - Funzioni delegateÈ delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative esercitate da or |
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Art. 62. - Edilizia residenziale pubblicaSono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attività di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, |
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Art. 63. - Ulteriori trasferimenti in materia di edilizia pubblicaSono inoltre trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dall'amministrazione centrale e periferica dei lavori pubblici, in base al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. |
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Art. 63-bis - (Edilizia residenziale pubblica)N1 1. Spettano inoltre alla Regione autonoma Valle d'Aosta, con riferimento alle peculiari caratteristiche orografiche ed |
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Art. 64. - Funzioni delegateSono delegate alla regione le funzioni amministrative concernenti: |
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Capo V - CACCIA E PESCA |
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Art. 65. - CacciaLe funzioni amministrative nella materia relativa alla caccia concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ri |
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Art. 66. - PescaLe funzioni amministrative nella materia relativa alla pesca concernono la tutela e la con |
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Capo VI - TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI |
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Art. 67. - Funzioni amministrative trasferiteSono trasferite alla regione, salvo quanto disposto successivamente, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, salvo quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. |
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Art. 68. - Competenze dello StatoFerme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili di accettabilità delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore; |
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Art. 69. - Utilizzazione di uffici ed organi tecniciFinché la regione e, d'intesa con questa, gli enti locali non abbiano istituit |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIECapo IULTERIORE TRASFERIMENTO DI FUNZIONI |
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Art. 70. - Agevolazioni di creditoSono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alla regione nelle materie di cui al titolo I della legge 16 maggio 1978, n. 196, e al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a le |
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Capo II - ORGANI TECNICI E UFFICI DELLO STATO |
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Art. 71. - Organi tecnici dello StatoLa regione e, d'intesa con questa, gli enti locali possono avvalersi, nell'esercizio |
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Art. 72. - Consiglio superiore dei lavori pubbliciLa regione può avvalersi, a norma del primo comma dell'articolo precedente, de |
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Art. 73. - Trasferimenti di uffici dello StatoSono trasferiti alla regione gli uffici dello Stato indicati nella tabella A allegata |
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Art. 74. - Personale statale assegnato alla regioneCon le procedure ed i limiti stabiliti dall'art. 48 della legge 16 maggio 1978, n. 19 |
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Art. 75. - Posizione economica del personale trasferitoAl personale trasferito alla regione, a norma dell'art. 112 del decreto del President |
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Art. 76. - Affari pendentiLe amministrazioni dello Stato, di cui sono trasferite le funzioni amministrative, provvedono a consegnare alla regione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decre |
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Capo III - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI, DEL PERSONALE E DEI BENIDEGLI ENTI SOPPRESSI CON L'ART. 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 18 AGOSTO1978, N. 481, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 21 OTTOBRE1978, N. 641. |
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Art. 77. - Trasferimento di funzioni e di compitiFermo restando quanto disposto dall'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, e salvo quanto previsto nel comma seguente, sono trasferiti alla regione le funz |
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Art. 78. - Trasferimento di strutture e di beniAssieme alle funzioni ed ai compiti di cui all'articolo precedente passano alla regione: a) le strutture operative e gli uffici periferici degli enti ivi considerati; b) i beni mobili ed immobili di spettanza dei medesimi, esistenti nel suo territorio, compresi gli eventuali rapporti di mutuo costituiti per la realizzazione e |
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Art. 79. - Trasferimento del personaleIl personale di ruolo che, in base a provvedimenti adottati prima del 24 febbraio 1977, si trovi organicamente assegnato nella regione Valle d'Aosta alle strutture operative ed agli uffici periferici degli enti considerati nell'art. 77 è posto a disposizione della regione con effetto dalla data di entrata in vigore del presente |
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Art. 80. - Continuità delle prestazioniFino a quando non siano disposti, con legge regionale, il riordino ed il decentrament |
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Capo IV - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DELLE FUNZIONI, DEL PERSONALE E DEI BENIDEGLI ENTI DI CUI ALLA TABELLA B ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTEDELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, NON SOPPRESSI. |
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Art. 81. - Trasferimento di funzioni, di personale e di beniFermo restando quanto disposto dall'art. 3, primo comma, della legge 16 maggio 1978, n. 196, le funzioni, nonché i beni e il personale, qualora esistenti nella regione, delle struttu |
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Art. 82. - Procedure per il trasferimento di strutture e di beniPer il trasferimento di strutture e di beni degli enti di cui al precedente articolo, |
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Art. 83. - Procedure per il trasferimento di personalePer il trasferimento di personale degli enti di cui all'art. 81 del presente decreto |
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Capo V - ULTERIORE TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DI PERSONALE E DI BENI |
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Art. 84. - Ulteriore trasferimento di funzioni di personale e di beniLe disposizioni di cui alle annotazioni finali delle tabelle allegate al decreto del |
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Capo VI - NORMA TRIBUTARIA |
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Art. 85. - Norma tributariaTutti gli atti, contratti, formalità e adempimenti necessari per l'attuazione |
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Capo VII - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 86. - Trasferimento di personale, beni e servizi agli enti localiIl personale, i beni ed i servizi degli enti e delle istituzioni le cui funzioni sono |
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Art. 87. - Fondi nazionali di rotazioneSi applicano alla regione le disposizioni dell'art. 110 del decreto del Presidente de |
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Art. 88. - Percezione e ripartizione delle entrate già spettanti agli enti pubbliciLe entrate degli enti pubblici nazionali e locali, derivanti da contributi o imposizi |
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Art. 89.Le quote escluse dalla soppressione dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato a norma dell'art. 126, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 19 |
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