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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 23/12/2011, n. 18
L. R. Umbria 23/12/2011, n. 18
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 08/03/2021, n. 3
- L.R. 27/12/2018, n. 14
- L.R. 27/12/2018, n. 12
- L.R. 03/08/2017, n. 12
- L.R. 29/12/2016, n. 18
- L.R. 26/11/2015, n. 17
- L.R. 02/04/2015, n. 10
- L.R. 29/12/2014, n. 29
- L.R 04/04/2012, n. 7
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all&rsqu |
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Art. 2 - (Principi in materia di funzioni conferite)1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono raggiunte nel rispetto dei principi espressi nelle norme generali per il conferimento delle funzioni amministrative di cui al Capo |
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TITOLO II - MODIFICAZIONE DI LEGGI REGIONALI |
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CAPO I - ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1999, N. 3 (RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE DELLE AUTONOMIE DELL’UMBRIA IN ATTUAZIONE DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 E DEL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112) |
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Art. 4 - Art. 6 - Omissis |
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CAPO II - ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, N. 9 (TUTELA DELL’AMBIENTE E NUOVE NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE) |
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Art. 7 - (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9)1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale”. 2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale”. 3. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: “Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “unioni speciali di comuni”. 4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 9/1995 è sostituita dalla seguente: |
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TITOLO III - Omissis |
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TITOLO IV – ISTITUZIONE DELL’AGENZIA FORESTALE REGIONALE |
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CAPO I - AGENZIA FORESTALE REGIONALE |
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Art. 18 - (Agenzia forestale regionale)1. È istituita l’Agenzia forestale regionale di seguito denominata Agenzia |
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Art. 19 - (Funzioni e compiti dell’Agenzia)1. Sono conferiti all’Agenzia i seguenti compiti: a) gestione dei beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, finalizzata alla tutela ed al miglioramento degli stessi; b) interventi di tutela e miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse; c) imboschimento e rimboschimento e relative cure colturali; d) interventi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed altre avversità del bosco. 1-bis. La Regione può affidare all'Agenzia forestale regionale altre funzioni e compiti, coeren |
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Art. 20 - (Autonomia organizzativa e gestionale dell’Agenzia)1. L’Agenzia è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnica. |
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Art. 21 - (Organi dell’Agenzia)1. Sono organi dell’Agenzia: |
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Art. 22 - (Amministratore unico)1. L’Amministratore unico dell’Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità e di comprovata esperienza gestionale almeno quinquennale |
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Art. 23 - (Compiti dell’Amministratore unico)1. L’Amministratore unico, nell’ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia e in particolare: a) adotta il regolamento di organizzazione nel quale sono anche stabiliti i criteri e le modalità per definire la dotazione organica, previa concertazione con le rappresentanze sindacali; b) elabora il programma annuale di attività e lo trasmette al |
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Art. 24 - (Collegio dei revisori legali)1. Il Collegio dei revisori legali dell’Agenzia è composto da tre membri effettivi scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali. Il Consiglio regionale nomina con voto limitato, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nom |
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Art. 25 - (Risorse umane)1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l’Agenzia è dotata di proprio personale tecnico, amministrativo e |
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Art. 26 - (Risorse strumentali)1. L’Agenzia dispone di un proprio patrimonio costituito dai beni immobili, mob |
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Art. 27 - (Risorse finanziarie)1. L’Agenzia realizza i propri compiti e provvede alla gestione del personale mediante le seguenti entrate: |
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CAPO II - ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2001, N. 28 (TESTO UNICO REGIONALE PER LE FORESTE) |
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Art. 29 - (Sostituzione dell’articolo 3)1. L’articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) è sostituito dal seguente: “Art. 3 - (Funzioni e compiti in materia forestale) 1. Sono di competenza regionale: a) l’approvazione e l’aggiornamento del Piano forestale regionale (PFR) di cui all’articolo 26; b) la formazione e l’aggiornamento del Sistema informa |
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Art. 33 - (Sostituzione dell’articolo 23)1. L’articolo 23 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente: |
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CAPO III - ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 30 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA) |
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Art. 48 - (Modificazioni all’articolo 9)1. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 30/2004 |
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Art. 50 - (Modificazioni all’articolo 12)1. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: “comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: |
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CAPO IV - Omissis |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 61 - (Disposizione per gli enti di uso civico)1. La Regione favorisce l’aggregazione degli enti di uso civico attraverso la c |
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Art. 62 - Omissis |
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Art. 63 - (Soppressione delle comunità montane)1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazio |
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Art. 64 - Art. 66 - Omissis |
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Art. 67 - (Riordino consorzi di bonifica)1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di revisione e modifica delle norme regionali in materia di bonifica. A tal fine la Giunta si attiene ai seguenti principi: a) ridefinizione degli ambiti territoriali dei comprensori di bonifica che devono essere delimitati sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee ed idonei a consentire una valida dimensione gestionale; |
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Art. 69 - Art. 75 - Omissis |
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TITOLO VI - MODIFICAZIONI E ABROGAZIONI DI NORME |
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Art. 76 - (Modificazioni a leggi regionali)1. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: “comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “unioni speciali di comuni”. 2. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 13/2009, le parole: “ |
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Art. 77 - (Norma finale)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali, i regola |
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Art. 78 - (Norma di abrogazione) |
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Allegato A - Omissis |
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Allegato B - Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni (articolo 67, comma 3)Funzioni in materia di bonifica (l.r. 30/2004 e s.m. e i.) nei territori ove non operano i consorzi di bonifica a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo; |
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