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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Umbria 28/08/1995, n. 40
L.R. Umbria 28/08/1995, n. 40
- L.R. 02/03/1999, n. 3
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Articolo 1 - (Finalità ed ambito di applicazione)1. La Regione con la presente legge in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali, promuove la salvag |
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Articolo 2 - (Strumenti e modalità di attuazione)1. Le Comunità montane per il raggiungimento delle proprie finalità adottano il piano pluriennale di cui all'art. 29, comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e i relativi piani annuali di attuazione, in base agli indirizzi della programmazione regionale provinciale. A tal fine, le Comunità montane predispongono il piano d'i |
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Articolo 3 - (Organizzazioni montane e gestione associata degli Enti di uso civico)1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede al censimento delle Organizzazioni montane, anche unite in Comunanze, comunque denominate, e propone al Consiglio regionale apposita legge di riordino in conformità ai |
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Titolo I - Interventi speciali |
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Capo I - Salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente |
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Articolo 4 - (Azioni di tutela)1. Le Comunità montane attuano, sulla base degli indirizzi della programmazione provinciale, interventi speciali per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente mediante azioni dirette alla difesa del suolo, al risanamento delle acque e alla gestione ed utilizzazione del patrimonio idrico, in conformità ai piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. 2. Gli interventi e le azioni di cui al comma 1 sono stabiliti nel piano di sviluppo socio - economico, con le seguenti priorità: a) la sistemazion |
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Articolo 5 - (Forme di gestione del patrimonio forestale)1. Le Comunità montane, nell'ambito delle zone di cui all'art. 1 comma 2, d'intesa con i Comuni, le Organizzazione montane e gli altri Enti interessati, realizzano le seguenti forme di gestione del patrimonio forestale, anche di proprietà demaniale: a) apposite convenzioni tra i proprietari; b) la costituzione d |
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Articolo 6 - (Interventi di bonifica)1. Per l'esecuzione delle opere di bonifica disposte nei relativi Piani comprensoriali di bonifica, d |
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Articolo 7 - (Prodotti di sottobosco)1. Nelle zone montane di cui all'art. 1, comma 3, la Giunta regionale può concedere ai soggetti di cui all'art. 4, comma 4 |
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Titolo I - Interventi speciali |
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Capo II - Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna |
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Articolo 8 - (Interventi ed agevolazioni per il miglioramento delle infrastrutture)1. Allo scopo di migliorare le infrastrutture al servizio delle aziende agricole, le Comunità |
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Articolo 9 - (Cooperazione di montagna)1. La Giunta regionale, anche in attuazione di specifici piani di settore con particolare riferimento a quelli zootecnico e lattiero - caseario, concede contributi a società cooperative agricole operanti nelle zone di cui all'art. 1 comma 3, per le seguenti finalità: |
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Articolo 10 - (Produzione lattiera)1. Al fine di agevolare il processo di ristrutturazione del settore della produzione lattiera nelle z |
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Articolo 11 - (Interventi per i giovani agricoltori)1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, si applicano ai residenti |
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Titolo I - Interventi speciali |
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Capo III - Interventi per lo sviluppo del turismo rurale e dell'artigianato rurale |
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Articolo 12 - (Promozione turismo rurale)1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente |
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Articolo 13 - (Promozione artigianale)1. Al fine di favorire lo sviluppo di attività aziendali che consentano di soddisfare le esige |
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Titolo II - Disposizioni varie |
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Articolo 14 - (Informatizzazione)1. Al fine di ovviare agli svantaggi e difficoltà di comunicazione derivanti alle zone montane |
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Articolo 15 - (Servizio scolastico)1. I Comuni e le Comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'Am |
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Articolo 16 - (Procedure per gli interventi speciali)1. Tutte le iniziative e gli interventi che perseguono finalità di cui alla presente legge sono ammissibili al finanziamento totale o parziale da parte del Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 17, sulla base di specifici progetti. 2. L'istruttoria dei progetti di opere pubbliche è affidata alla Comunità montana competente per territorio. 3. La realizzazione delle opere pubbliche può essere affidata dalla Regione alle Comunità montane, ai Comuni, ai Consorzi di bonifica ove costituiti, alle Organizzazioni montane e ad altri Enti comunque abilitati ad operare nel settore. |
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Articolo 17 - (Fondo regionale per la montagna)1. Al finanziamento degli interventi recati dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti del |
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Articolo 18 - (Norma finanziaria)1. Il fondo di cui all'articolo precedente è alimentato dalle revenienze di cui alla ripartizione alla Regioni degli stanziamenti recati dalla legge 31 |
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