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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 27/12/2018, n. 12
L. R. Umbria 27/12/2018, n. 12
L. R. Umbria 27/12/2018, n. 12
L. R. Umbria 27/12/2018, n. 12
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 30/12/2021, n. 18
- L.R. 08/03/2021, n. 3
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Art. 1 - Finalità1. La Regione, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2019-2021 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il med |
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Art. 2 - Riduzione delle aliquote IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 28 n |
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Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni1. Per il triennio 2019, 2020 e 2021 la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 1.600.000,00 per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dei comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso interventi nei seguenti ambiti: a) decoro urbano; b) manutenzione ordinaria viabilità; c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni; |
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Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Ulteriori modificazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 111. Il comma 3 dell'articolo 209 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), è sostituito dal seguente: "3. Per incentivare l'adozione dei cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline i Comuni, anche con le risorse messe a disposizione dalla Regione, prevedono la corresponsione di a |
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Art. 7 - Contributi ad amministrazioni locali per collaborazioni interistituzionali1. La Regione, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza all'azione amministrativa, intende sostenere forme di collaborazione interistituzionale fra le amministrazi |
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Art. 8 - Ulteriori modificazioni ed integrazione alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 101. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Le funzioni amministrative relative al Lago Trasimeno di cui all'Allegato A, paragrafo II, lettera c-bis) sono conferite all'Unione dei Comuni del Trasimeno. Restano c |
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Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali relative alla legge regionale 2 aprile 2015, n. 101. Il personale della Provincia di Perugia, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis della L.R. 10/2015, come aggiunto dall'articolo 8 della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale dell'Unione dei Comuni del Trasimeno nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento stesso. |
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Art. 11 - Riordino delle funzioni di cui all'articolo 12 e 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 e dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 181. All'articolo 12 della L.R. 10/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dall'Agenzia forestale regionale."; b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, le funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'Allegato B, paragrafo IV, della presente legge, sono di competenza dell'Agenzia forestale regionale. 2-bis. Nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della L.R. 9/1995, la funzione continua ad essere svolta dalla comunità montana competente per territorio."; c) i commi 3 e 4 sono abrogati; d) il comma 5 è sostituito dal seguente: |
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Art. 12 - Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
La presente legge regionale sarà pubblicata n |
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