N20 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 33, comma 5, della L.R. 19/09/2024, n. 13.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 19/09/2024, n. 13 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. 13/2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 31 - (Modificazioni all’articolo 20)

1. Alla lettera b) del comma 2-bis dell’articolo 20 della l.r. 28/2001, le parole: “delle Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “antincendi boschivi”.

2. La lettera q) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 28/2001 è soppressa.”

Dalla redazione

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