Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 28 - Disposizioni in materia di esecuzione di lavori e di opere
1. L’Agenzia realizza lavori ed opere con procedura di evidenza pubblica. Qualora sussistano comprovati motivi, lavori ed opere attinenti o funzionali alle proprie competenze previste all’articolo 19 possono essere realizzati in amministrazione diretta fino all’importo di 200.000,00 euro.
2. L’Agenzia può realizzare gli interventi inerenti i compiti e le attività indicate all’articolo 19, comma 1, lettera d) anche su terreni non appartenenti ad enti pubblici, previa convenzione con i proprietari.”
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