Funzione abrogata dall'art. 93, comma 1, della L.R. 12/07/2013, n. 13, così recitava:

“Funzioni in materia di turismo

a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e standard stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) della L.R. n. 18/2006. Al fine di garantire omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;

b) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili, acquisiti dai comuni, sul movimento turistico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. e), punto 1 della L.R. n. 18/2006;

c) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. e), punto 2 della L.R. n. 18/2006;

d) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;

e) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. f) e g) della L.R. n. 18/2006, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;

f) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all'unione speciale di comuni.”

Dalla redazione