Articolo abrogato dall’art. 33, comma 5, della L.R. 19/09/2024, n. 13.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1, della L.R. 19/09/2024, n. 13 fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla L.R. 13/2024 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

L’articolo così recitava:

“Art. 30 - (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 18)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 28/2001, le parole: “dell’Unione nazionale Comunità ed enti montani” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ANCI”.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 28/2001 è aggiunta la seguente:

“c-bis) un rappresentante dell’Agenzia forestale regionale;”.”

Dalla redazione