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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 23/12/2004, n. 30
L. R. Umbria 23/12/2004, n. 30
- L.R. 22/12/2005, n. 29
- Errata Corrige del 04/10/2006
- L.R. 11/11/2009, n. 22
- L.R. 23/12/2011, n. 18
- L.R. 09/04/2013, n. 8
- L.R. 07/08/2014, n. 16
- L.R. 30/03/2015, n. 8
- L.R. 02/04/2015, n. 10
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TITOLO I - NORME GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione, in attuazione del Titolo V della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitari |
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Art. 2 - (Comprensori di bonifica)1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione dello spazio rurale, tutto il territorio regionale dell'Umbria è classificato di bonifica ed è suddiviso in ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica. |
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Art. 3 - (Modifica degli ambiti territoriali)1. Gli ambiti territoriali dei comprensori di bonifica di cui all'articolo 2 possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. 2. Le proposte della Giunta regionale, sono preadottate dalla |
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Art. 4 - (Enti competenti)1. I consorzi di bonifica istituiti ai sensi del r.d. 215/1933 e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano, |
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TITOLO II - INTERVENTI E OPERE |
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Art. 5 - (Interventi di bonifica)1. Ai fini della presente legge sono considerati interventi di bonifica: a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo; b) le o |
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Art. 7 - (Opere di competenza privata)1. Le opere di competenza privata sono quelle indicate come tali dai piani di bonifica di cui all'articolo 9. 2. Le opere d |
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TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO |
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Art. 8 - (Programma regionale per la bonifica)1. La Giunta regionale predispone il programma regionale pluriennale per la bonifica, di seguito denominato "programma pluriennale", nel rispetto degli indirizzi programmatici contenuti nel piano regionale di sviluppo e nel documento annuale di programmazione - DAP, nonché delle indicazioni del piano urbanistico territoriale - PUT, dei piani di bacino e dei piani stralcio di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, R dei piani di tutela delle acque e del progetto di gestione degli impianti, di cui al decreto legislativo 11 maggio |
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Art. 9 - (Piano di bonifica, tutela e valorizzazione)1. Il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato "piano di bonifica", individua le singole azioni e gli interventi di bonifica in ciascuno dei comprensori di cui all'articolo 2. 2. Per ciascun intervento il piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità e il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell'intervento stesso. Esso individua altresì le opere di competenza privata, ai sensi dell'articolo 7, e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione. |
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Art. 10 - (Finanziamento)1. La Regione eroga contributi ai consorzi di bonifica e alle comunità montane per la predisposizione dei piani di bonifica, nonché contributi ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 19. 2. I fondi necessari alla realizzazione delle opere ricomprese nei piani di bonifica sono reperiti attraverso: |
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TITOLO IV - CONSORZI DI BONIFICA E CONTRIBUENZA |
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CAPO I - CONSORZI |
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Art. 11 - (Natura e organizzazione)1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a struttura associativa dotati di autonomia funzionale e contabile, che operano secondo criteri d |
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Art. 12 - (Funzioni)1. I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni: a) predisposizione e deliberazione della proposta di piano di bonifica e dei piani triennali di attuazione; b) predisposizione e adozione del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza; c) approvazione del piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base del piano di classifica; d) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 6; e) progettazione, esecuzione e gestione d |
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Art. 13 - (Organi)1. Sono organi dei consorzi di bonifica: |
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Art. 14 - (Assemblea dei consorziati)1. L'Assemblea è divisa in due sezioni elettorali: a) alla prima sezione appartengono tutti i consorziati, agricoli ed extragricoli, privati e pu |
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Art. 15 - (Consiglio di amministrazione)N16 “1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da cinque membri, di cui tre eletti dai consorziati nell’ambito della prima sezione elettorale dell’Assemblea e due eletti dai comuni nell’ambito della |
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Art. 16 - (Presidente)1. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i membri eletti dai consorzia |
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Art. 17 - (Collegio dei revisori)1. Il Collegio dei sindaci revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei reviso |
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“Art. 17 bis - (Elezioni consortili) |
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CAPO II - CONTRIBUENZA |
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Art. 18 - (Catasto consortile)1. I consorzi di bonifica hanno l'obbligo di istituire il catasto consortile, in cui vanno iscritti tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensori |
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Art. 19 - (Piano di classifica)1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche e private di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica. 2. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, prima dell |
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Art. 20 - (Beneficio di bonifica)1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore, e può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili. 2. Il beneficio di bonifica può essere: |
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Art. 21 - (Immobili serviti da pubblica fognatura)1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del compre |
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CAPO III - NORME DI COORDINAMENTO E GARANZIA |
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Art. 23 - (Pubblicazione)1. Gli atti degli organi consorziali debbono essere pubblicati, non appena deliberati, nell'albo pret |
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Art. 24 - (Informazione e trasparenza)1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate a imparzialità e buona amministrazione, |
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TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 26 - (Norme regolamentari di attuazione)1. La Regione adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, con particolare rifer |
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Art. 27 - (Norme transitorie e di prima applicazione)1. In sede di prima applicazione il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 28 - (Abrogazione)1. Sono abrogate le leggi regionali 25 gennaio 1990, n. 4, 27 dicembre 2001, n. 37 e 25 novembre 1986 |
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“Art. 28 bis - (Soppressione dei Consorzi idraulici di scolo e difesa)N1 1. Sono so |
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Art. 29 - (Norme finanziarie)1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), i) e, per quanto previsto alla lettera j), limitatamente alla manutenzione straordinaria, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07.2.005 denominata "Investimenti in materia di bonifica,irrigazione e miglioramento fondiario" (cap. 7704). |
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Allegato A |
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Carta dei comprensori di bonifica integrale |
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