1. Alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell’articolo 5 dopo le parole: “dal PRAE” sono aggiunte le seguenti: “o come specificato dal comma 4 bis”;
b) dopo il comma 4 dell’articolo 5 è inserito il seguente:
“4 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli interventi di ampliamento ricadenti negli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2, sono vietati quando:
1) interessano habitat prioritari così come definiti dall’articolo 1, lettera d) della Direttiva 92/43/CEE;
2) non determinano un miglioramento morfologico dei fronti già esistenti della cava attiva, finalizzato al raggiungimento di pendenze ottimali alla ricomposizione ed alla valorizzazione ambientale del sito nel rispetto del PRAE;