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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 18/05/1998, n. 25
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- L.R. 24/02/2016, n. 15
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- L.R. 28/10/2014, n. 61
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- L.R. 28/12/2011, n. 69
- L.R. 05/08/2011, n. 41
- L.R. 21/03/2011, n. 10
- L.R. 29/12/2010, n. 65
- L.R. 03/03/2010, n. 28
- L.R. 29/12/2009, n. 87
- L.R. 09/11/2009, n. 67
- L.R. 21/11/2008, n. 62
- L.R. 27/12/2007, n. 69
- L.R. 21/12/2007, n. 67
- L.R. 22/11/2007, n. 61
- L.R. 27/07/2007, n. 40
- L.R. 22/12/2006, n. 64
- L.R. 08/05/2006, n. 16
- L.R. 27/12/2005, n. 70
- L.R. 03/01/2005, n. 1
- L.R. 20/12/2004, n. 71
- L.R. 19/12/2003, n. 58
- L.R. 26/07/2002, n. 29
- L.R. 31/08/2000, n. 71
- L.R. 22/12/1999, n. 70
- Avviso di rettifica
- L.R. 18/06/1998, n. 34
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1. - Finalità ed oggetto della legge1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi", detta norme in materia di gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti |
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Art. 2. - Definizioni1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del D.L.vo 22/97, ai fini della presente legge si intende per: a) Decreto: Il D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e le successive modifiche. b) ATO: Ambito territoriale ottimale. |
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Art. 3 - Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti1. La Giunta regionale adotta misure economiche ai sensi dell’articolo 181, comma 1, e dall’articolo 196, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), finalizzate ad incentivare la riduzione dello smaltimento finale e della produzione |
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Art. 3-bis - Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti1. Il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) ed il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare di cui all’articolo 9, stabiliscono obiettivi |
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Art. 4. - Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune intese con Comuni e operatori singoli e associati della produzione e della distribuzione; le modalità delle intese, nelle quali possono essere previsti anche incentivi e disincentivi finalizzati al sostegno di detti interventi, sono definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare. Specifici incentivi possono essere destinati a favorire l'introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti. Altresì possono essere riconosciuti incentivi agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento dei rifiuti. N109 |
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TITOLO II - COMPETENZE |
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Art. 5 - Competenze della Regione1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ed in particolare: a) l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare di cui all'articolo 9; N152 b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6-bis; c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusur |
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Art. 5-bis - Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale1. In attuazione dell’articolo 251 del d.lgs. 152/2006, è istituita, nell’ambito del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), la banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, che comprende le sezioni di seguito indicate: a) i siti sui quali non è stata ancora effettuata una verifica delle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, materiali di riporto, a seguito di eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito, per la presenza storica oppure per la presenza di attività produttive potenzialmente capaci di generare contaminazione. In tale sezione sono indicati: 1) i siti su cui si è svolta attività potenzialmente contaminante, oggetto di censimento di cui all’articolo 9, commi 4, 5 e 6; |
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Art. 6 - Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze1. Le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. |
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Art. 6-bis - Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico1. Ai sensi d |
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Art. 6-ter - Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima1. Nei porti in cui l’autorità competente è l’autorità marittima, le prescrizioni di cui |
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Art. 6-quater - Norma transitoria |
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Art. 7. - Competenze dei Comuni1. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di coopera |
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Art. 8. - Organi istruttori della Regione e della Provincia |
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Art. 8-bis - Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti |
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TITOLO III - PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI - PIANO REGIONALE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE |
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Art. 9 - Contenuti del piano regionale1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare, di seguito piano regionale definisce, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della l.r. 1/2015 stessa e con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007, ed ha i contenuti di cui all’articolo 199 del d.lgs. 152/2006.N108 2. Ad integrazione dei contenuti di cui al comma 1, il piano regionale in particolare definisce: a) gli interventi idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smalt |
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Art. 10 - Procedimento per l'approvazione del piano regionale |
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Art. 11. - Contenuti dei "piani interprovinciali" |
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Art. 12 - Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l'adozione del piano |
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Art. 12-bis - Approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti |
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Art. 12-ter - Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l'approvazione del piano interprovinciale |
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Art. 12-quater - Procedimento per l’adozione e approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti per le province ricadenti tra due ATO |
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Art. 13 - Effetti del piano regionale1. Le prescrizioni contenute nel piano regionale hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge. 2. Il quadro conoscitivo del piano regionale integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della L.R. 65/2014. N165 3. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la prev |
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Art. 13-bis - Interventi edilizi ammessi1. Sui manufatti esistenti su un sito interessato da un procedimento di bonifica, inserito nella sezione b) o nella sezione c) della banca dati di cui all’articolo 5 bis, possono essere realizzati unicamente gli interventi edilizi di seguito elencati: a) interventi di manutenzione ordinaria che non comportino aumento della pianta del fabbricato; b) interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, che non comportino aumento della pianta del fabbricato; c) interventi necessari all’adeguamento degli organismi edilizi alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; d) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e che non comportino mutamenti della destinazione d’uso; |
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Art. 14 - Effetti del piano interprovinciale |
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TITOLO IV - NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI |
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Art. 15. - Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all’articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambienta-le) e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la Giunta regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune ed in ogni ATO. Gli accertamenti necessari sono effettuati direttamente dal |
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Art. 16. - Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti1. Per l'adozione delle Ordinanze contingibili ed urgenti di cui “all’articolo 191 del d.lgs. 152/2006” |
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Art. 17. - Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre Regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione |
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Art. 17-bis - Disposizioni in materia di procedure autorizzative d’impianti d’incenerimento di rifiuti con recupero energetico1. I flussi annui di rifiuti urbani in ingresso agli impianti di incenerimento di rif |
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Art. 18. - Attività sperimentali1. “La Regione autorizza le”N112 attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecni |
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Art. 19. - Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero1. Le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento, di recupero e di stoccaggio sono condizionate al rilascio di idonea garanzia finanziaria a favore “della Regione” N75. 2. L'importo della fideiussione, da depositare all'atto della conc |
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Art. 20. - Interventi di bonifica1.- 6.N80 7-9. N122 10. Per l'espletamento delle funzioni “di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati),”N112 i Comuni si avvalgono dell'A.R.P.A.T. 11. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l |
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Art. 20-bis - (Disposizioni relative ai siti minerari)1. Ai fini della rinuncia alla concessione mineraria, di cui all'articolo 38 del regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (Norme di carattere l |
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Art. 20-ter - Acque di miniera1. Il titolare della concessione, anche in ragione dei rischi derivanti da pericoli per l’incolumità delle persone e di sicurezza dei luoghi, ai fini dell’accettazione della rinuncia della concessione mineraria prosegue nella gestione delle acque di miniera; a tal fine predispone uno studio che, tenuto conto della specificità del territorio, contenga: a) la caratterizzazione delle acque in uscita dalla miniera; b) la valutazione degli effetti prodotti sull’ecosistema del reticolo idrografico interessato e sulle eventuali falde ad esso connesse; c) lo studio di fattibilità e relati |
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Art. 20-quater - Disposizioni per la gestione delle piante marine e delle alghe spiaggiate |
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Art. 20-sexies - Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) |
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Art. 20-octies - Disposizioni in materia di sedimenti in acque superficiali |
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Art. 20-decies - Modalità di comunicazione per le utenze non domestiche1. Nel rispetto dell’articolo 198 del d.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell’articolo 238, comma 10, del d.lgs. 152/2006, lo comunicano al comune e all’affidatario del servizio pubblico, a pena di irricevibilità, entro il termine di cui all’ |
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TITOLO V - CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI |
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Art. 21. - Provvedimenti straordinari1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza. In tali casi, può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre la realizzazione di interventi per lo smaltimento dei rifiuti, anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica ed immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti. N6 1-bis. Il presidente della Giunta regionale, per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, può altresì provvedere, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio, alla realizzazione di impianti già previsti nei piani di settore, con le |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DI AMBITO NONCHÉ PER L’ATTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI |
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Art. 23. - Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani |
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Art. 23-bis - (Condizioni per l'attribuzione di finanziamenti) |
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Art. 24. - Delimitazione degli ATO |
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Art. 25. - Autosufficienza - Atti di indirizzo regionali Sistemi ATO - Poteri regionali1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis, ove l’obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, formula indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in un ATO diverso da quello di provenienza.N76 |
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Art. 25-bis - Contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali ottimali diversi da quello di produzione |
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Art. 26. - Competenze della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani |
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Art. 27. - Piani di ambito1. Il “piano di ambito”N47 si basa sull'analisi della situazione esistente contenuta “nel piano regionale.”N75 Il “piano di ambito”N47 contiene: a) l'individuazione delle aree di raccolta; b) i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli interventi previsti “nel piano regionale”;N75 c) gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili a precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio; d) i progetti preliminari dei servizi di raccolta e del sistema dei trasporti completi dei relativi piani economici e finanziari; |
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TITOLO VII - NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 28 - Finanziamento degli interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti1. Per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 3, |
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Art. 28-bis - Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni1. Per gli interventi sostitutivi in danno di cui all’articolo 250 del d.lgs. 152/2006 di competenza dei comuni, la Regione può provvedere con: a) la concessione di finanziamenti con obbligo di restituzione; b) la concessione di contributi. 2. I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al |
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Art. 28-ter - Interventi di bonifica di aree inquinate in danno eseguiti dalla Regione1. Ove la Regione intenda provvedere in via sos |
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Art. 28-quater - Disposizioni transitorie. Ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni delle province e della Città metropolitana in materia di bonifica dei siti inquinati1. Fino alla data del 31 dicembre 2024, la Regione, le province e la Città metropolitana di Firenze possono costituire un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettere c), d), ed e), secondo |
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Art. 28-quinquies - Disposizioni transitorie. Subentro delle province e della Città metropolitana di Firenze nelle attività istruttorie in corso e convalida degli atti in materia di bonifica dei siti inquinati. Istituzione del Tavolo tecnico per il coordinamento dei procedimenti in materia di bonifica dei siti inquinati1. Relativamente alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettere c), d), ed e), le province e la Città metropolitana di Firenze subentrano nei procedimenti in corso e, in applicazione del principio della conservazione dell'attività amministrativa, provvedono alla convalida degli atti già posti in essere dalla Regione, alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 luglio 2023, n. 31 (Disciplina delle funzioni delle province e della Città metropol |
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Art. 29 - Norma finanziaria1. “Al finanziamento del fondo istituito ai sensi dell’articolo 28”N105 si fa fronte mediante imputazione della spesa alla UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento" del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006. 2. “I rientri di cui al fondo di anticipazione previsto dall’articolo 28, comma 2,”N105 sono allocati alla UPB 451 "Entrate inerenti contributi e trasferimenti da altri soggetti - entrate libere" del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006. 3. Agli oneri di spesa previsti dalla presente legge per l'anno 2004, si fa fronte con imputazione della spesa relativa: a) alla UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento", per un importo pari a euro 4.300.630,37; b) alla UPB 424 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spesa corrente" per un importo pari a euro 2.912.952,00; c) alla UPB |
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Art. 30. - Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata. Tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni1. La violazione dei divieti e degli obblighi posti dalla presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro ad 7.500,00 euro. Alla stessa sanzione è sogget |
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Art. 30-bis - Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549) “è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 25,82 per tonnellata”N126. 2. L’ammontare complessivo del tributo per ciascun ATO è calcolato moltiplicando l’importo di cui al comma 1 per la quantit� |
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Art. 30-ter - Trattamento dei rifiuti |
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Art. 30-quater - Disposizioni per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati1. Gli scarti e i sovvalli provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, sono soggetti al pagamen |
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Art. 30-quinquies - Disposizioni transitorie per la determinazione dell’ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani1. Il tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e sino al 31 dicembre 2015, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune: a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti; b) produzione annua pro capite di rifiuti. |
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Art. 31. - Disposizioni transitorie1. "Fino all'approvazione di un nuovo piano regionale, ai sensi dell'art. 10, resta valido il piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 aprile 1998, n. 88. Tale piano produce gli effetti di cui all'art 13. |
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Art. 31-bis - Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 31-bis |
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Art. 31-ter - Disposizioni transitorie concernenti l'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi |
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Art. 31-quater - Disposizioni transitorie per la definizione dei criteri relativi ai contributi di cui all’articolo 25-bis |
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Art. 32. - Abrogazioni1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'art. 10 della L.R. 19.08.88, n. 60, dell'art. 4 della L.R. 06.09.93, n. 64, il comma 5 della L.R. 02.09.89, n. 61 e dell'art. 4 della L.R. 04.04.95, n. 35 che sono riferiti all'A.R.R.R., sono abrogate: - la L.R. 19 agosto 1988, n. 60 " Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti" - la L.R. 2 settembre 1989, n. 61 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 60/88 - Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti" - la L.R. 22 marzo 1990, n. 19 "Costituzione agenzia regione, recupero ris |
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Art. 32-bis - Disposizioni transitorie concernenti gli atti attuativi di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) ed e-bis)1. Le norme regolamentari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), e i |
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Art. 32-ter - Norma transitoria in materia di programmazione1. Su indicazione de |
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Art. 32-quater - Disposizione transitoria concernente le modalit à di comunicazione per le utenze non domestiche di cui all’articolo 20 decies1. Con riferiment |
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Allegato A - Tabella determinazione ammontare tributo - articolo 30 bis |
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Allegato B - Schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati - Istituzione dell'Ufficio comune |
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