Deliberaz. G.R. Toscana 23/12/2013, n. 1193 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Toscana 23/12/2013, n. 1193

Indirizzi per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 13, comma 5, lettera a), della L.R. 25/98.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE


Visto l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), che attribuisce agli organi di direzione politica l’adozione degli atti di indirizzo applicativo degli atti normativi;

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ALLEGATO A - INDIRIZZI PER L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 13, COMMA 5, LETTERA A), DELLA L.R. 25/1998

L’articolo 13, comma 5, lettera a), della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 R (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei si

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1. Indirizzi generali

Il vincolo che la norma stabilisce è riferito all’area nelle sue diverse matrici ambientali che risultano inquinate ed è volto a garantire la realizzazione delle operazioni di bonifica, vietando l’esecuzione degli interventi, e più in generale delle modalità di utilizzo dell’area contaminata, che possano in qualche modo interferire con tali operazioni. Al tempo stesso la norma è finalizzata ad evitare l’esposizione delle persone a rischi per la salute derivanti dalla contaminazione esistente.

Tale vincolo quindi non si traduce in un generalizzato divieto di utilizzazione dell’area in questione, anche in analogia con quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 R in merito alla necessità di contemperare gli interessi e le esigenze della bonifica con la continuazione delle attività produttive.

Per quanto riguarda l’attività edilizia, se ne desume pertanto che è possibile effettuare interventi sui manufatti esistenti a condizione che:

a) gli stessi non interferiscano con il suolo, il sottosuolo e la falda;

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2. Indirizzi per i casi di contaminazione della sola falda

Poiché, come indicato, il vincolo è riferito all’area nelle diverse matrici che risultano contaminate, diversamente possono essere trattati i casi in cui la contaminazione interessi la sola falda.

Ove infatti, i risultati delle indagini evidenzino per la sola falda il superamento dei limiti della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del d. lgs 152/2006 (CSC) -fatti salvi eventuali più elevati valori di fondo naturale definiti ai sensi del cap. 3 delle linee guida ed indirizzi operativi di cui alla DGR 301/2010 - è possibile la realizzazione anche di tipologie di intervento edilizio diverse da quelle elencate al paragrafo 1, a condizione che il proprietario:

1) dimostri che l’inquinamento della f

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