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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Toscana 06/08/2012, n. 743
Deliberaz. G.R. Toscana 06/08/2012, n. 743
Deliberaz. G.R. Toscana 06/08/2012, n. 743
- Delib. G.R. 01/07/2013, n. 535
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Visto il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 R “Norme in materia ambientale”, parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”; Visto l’articolo 208 comma 11, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 R, il quale prescrive che, al momento del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti, debbano essere indicate le garanzie finanziarie da prestare al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 R “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; Visti in particolare l’art. 8 comma 1 lettere m) e o); l’art. 9 comma 1 lettera d); l’art. 10 comma 2 lettera n) e comma 3; l’art 14, l’art. 15, l’art. 17 comma 3, nonché l’allegato 2 del D.Lgs. 36/2003 R, che prevedono, per le discariche: - l’obbligo di prestare garanzie finanziarie per l’attivazione, la gestione operativa della discarica e le procedure di chiusura, che assicurino l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione; |
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Allegato A |
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1. Premessa1. Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 R (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti) e il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 R (Norme in materia ambientale) contengono una serie di disposizioni le quali prevedono che, al momento dell’avvio effettivo di attività di smaltimento o recupero dei rifiuti autorizzate, si attivino contestualmente garanzie finanziarie. |
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2. Caratteristiche generali delle garanzie da prestare |
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2.1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE GARANZIE DA PRESTARE PER L’ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESCLUSE LE DISCARICHE1. La garanzia finanziaria da prestare per l’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti deve garantire la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse a eventuali operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (incluso il trasporto), comprese la bonifica, il ripri |
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2.2 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE GARANZIE DA PRESTARE PER LO SMALTIMENTO IN IMPIANTO DI DISCARICA1. Ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs.36/2003 R e dell’articolo 208 del d.lgs.152/2006 R, l'autorizzazione all'esercizio dello smaltimento in impianto di discarica è subordinata all'attivazione di due contestuali e distinte garanzie finanziarie, da prestare al momento dell’avvio effettivo dell’impianto: a) garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'ente competente al controllo nel piano di gestione operativa e ripristino dell'area; |
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3. Soggetti obbligati alla prestazione delle garanzie finanziarie1. I soggetti tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie per impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti sono: |
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4. Modalità di costituzione delle garanzie e tipologia1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n.348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), le garanzie finanziarie sono prestate a favore dell&rsquo |
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5. La presentazione delle garanzie e termini per la loro presentazione |
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5.1. NUOVE AUTORIZZAZIONI1. Le garanzie finanziarie richieste nell’autorizzazione all’esercizio di impianti di recupero o smaltimento dei rifiuti devono essere prestate a favore dell&rsq |
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5.2. RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI1. L’ente competente al rinnovo delle autorizzazioni provvede ad individuare modalità e |
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6. Valori e parametri di riferimento per la determinazione dell’ammontare delle garanzie1. Il criterio di riferimento per la determinazione dell'ammontare delle garanzie finanziarie è indicato nell’Allegato A/1, parte integrante del presente atto. N1 “2. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotte del 50 per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40 per cento, per quelle in possesso della certificazio |
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7. La durata delle garanzie finanziarie |
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7.1 IMPIANTI DI SMALTIMENTO O RECUPERO DEI RIFIUTI ESCLUSE LE DISCARICHE1. La durata delle garanzie finanziarie prestate per tutte le attività di smaltimento o recupe |
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7.2 DISCARICHE1. Le garanzie indicate ai punti 2 e 3 del presente paragrafo, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'ente competente non preveda un termine maggiore |
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“8. Disposizioni transitorieN2 I soggetti titolari di aut |
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Allegato A/1 |
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1.1 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.gs. 152/2006) di rifiuti urbaniL'ammontare della garanzia è calcolato moltiplicando la cifra di euro 516,46 per la quantit&ag |
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1.2 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosiL’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 1.1, r |
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1.3 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali pericolosiL’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 1.1, r |
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1.4 Stoccaggio (articolo 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosiL’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 1.1 re |
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2.1 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti urbaniL’ammontare della garanzia finanziaria è calcolato moltiplicando la cifra di euro 20,66 per i |
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2.2 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosiL’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 2.1 re |
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2.3 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti speciali pericolosiL’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 2.1, r |
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2.4 Trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s), del d.lgs. 152/2006) di rifiuti inerti non pericolosiL’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 2.1, r |
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3.1 Discarica di rifiuti non pericolosi (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)L’importo delle garanzie va desunto sulla base del “Piano Finanziario” di cui all’articolo 8, comma 1, lettera m) e di cui all’allegato 2 al d.lgs. 36/2003 R, contenuto nel progetto di discarica approvato. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del d.lgs. 36/2003 R, con riferimento al paragrafo 2.2 dell’Allegato A della presente deliberazione, gli importi delle garanzie f |
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3.2 Discarica per rifiuti pericolosi (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)L’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso procedimento di cui al punto 3.1 re |
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3.3 Discarica per rifiuti inerti (art. 4 d.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36)Per i rifiuti speciali inerti l’ammontare della garanzia è calcolato con lo stesso proce |
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4. Centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motoreLe autorizzazioni sono soggette alle stesse modalità di presentazione e calcolo delle fidejussioni di cui al presente atto secondo le corrispondenti tipologie di rifiuti e operazioni di smaltimento o recupero, fatto salvo quanto di seguito specificato. L’ammontare della ga |
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5. Impianti mobili di smaltimento e recuperoLe autorizzazioni sono soggette alle stesse modalità di presentazione e calcolo delle fidejussioni di cui al presente atto secondo le corrispondenti tipologie di rifiuti e operazioni di smaltimento o recupero, fatto salvo quanto di seguito specificato. Si applicano le tariffe relative al corrispondente impianto fisso ed |
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6. Impianti di ricerca e di sperimentazioneLe autorizzazioni di cui all’articolo 18 della l.r.25/1998 R sono soggette alle stesse modalità di presentazione e calcolo delle fidejussioni di cui al presente atto secondo le corrispondenti tipologie di rifiuti e operazioni di s |
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