Articolo abrogato dalla L.R. 27/07/2007 n.40. L’articolo 30-ter così recitava: "1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 1, si considerano trattati i rifiuti sottoposti ai processi meccanici, fisici, termici, chimici o biologici, atti a modificare la natura e le caratteristiche del rifiuto "tal quale", al fine di conseguire i seguenti effetti:

a) favorire il recupero di materiali o di energia;

b) facilitare il trasporto ai luoghi di effettuazione delle successive fasi di recupero o di smaltimento finale;

c) ridurre la quantità e le componenti biodegradabili del rifiuto residuo destinato allo smaltimento in discarica, nonché la produzione di percolazioni e di emissioni di biogas, in conformità con gli obiettivi posti in materia dalla Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.

2. Comma abrogato dalla L.R. 22/12/2006 n.64.

3. Le definizioni di scarti, sovvalli e scorie, si riferiscono a quei materiali che il sistema impiantistico di trattamento, di cui al comma 1, produce quale residuo della lavorazione. Ai fini di cui alla presente legge, ed altresì per l'applicazione del tributo di cui alla l. 549/1995, la classificazione quali rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 7 comma 3, lettera g), del decreto, è riservata esclusivamente a tali materiali."

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