Articolo abrogato dalla L.R. 28/10/2014, n. 61, così recitava:

“Art. 23-bis (Condizioni per l'attribuzione di finanziamenti) — 1. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 22, l'attribuzione di qualsiasi finanziamento e contributo di competenza regionale, previsto per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, non può essere disposta qualora, relativamente al territorio interessato, non sia stato approvato il piano interprovinciale o non si sia provveduto, entro il termine previsto dall’articolo 51 della l.r. 69/2011 alla costituzione degli organi dell’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. abrogato”

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