Articolo abrogato dalla L.R. 28/12/2011 n.69. L’articolo 24 così recitava: “"1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani sono istituiti i seguenti ATO:

- ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia;

- ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;

- ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto."

“1-bis. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Emilia-Romagna per l’inserimento dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, compresi nella Provincia di Firenze, nonché dei Comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San Marcello Pistoiese, compresi nella Provincia di Pistoia, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Emilia-Romagna.£

“1-ter. La Giunta regionale può stipulare accordi con la Regione Marche per l’inserimento del Comune di Sestino, compreso nella Provincia di Arezzo, nei limitrofi ambiti territoriali ottimali della Regione Marche.”

“1-quater. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, fissa la data a partire dalla quale i comuni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, cessano di essere compresi rispettivamente nell’ambito dell’ATO Toscana Centro e dell’ATO Toscana Sud e di partecipare ai relativi consorzi, dettando le eventuali disposizioni per assicurare il funzionamento dell’ATO Toscana Centro e dell’ATO Toscana Sud.”

2.

3. Le “autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” possono individuare, all'interno del proprio territorio, aree di raccolta cui riferire le gestioni del sistema delle raccolte per un miglior conseguimento degli obiettivi del piano regionale.”

Dalla redazione