Articolo abrogato dalla L.R. 28/10/2014, n. 61, così recitava:

“Art. 8. (Organi istruttori della Regione e della Provincia) — 1. La Giunta regionale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del Decreto, determina la composizione della Conferenza regionale per la gestione dei rifiuti.

2. Le Province, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del Decreto, determinano la composizione delle Conferenze provinciali per la gestione dei rifiuti, individuando gli uffici regionali territoriali, gli uffici provinciali, le agenzie regionali e le aziende sanitarie competenti chiamati a farne parte.”

Dalla redazione