Articolo prima aggiunto dalla L.R. 05/08/2011, n. 41 e poi abrogato dalla L.R. 24/02/2016, n. 15, così recitava:

“Art. 8-bis (Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti) — 1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e provinciali per l’esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti.

2. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è composto dai dirigenti responsabili degli uffici regionali e provinciali competenti in materia di gestione dei rifiuti o loro delegati.

3. Alle sedute del Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti possono essere invitati a partecipare i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

4. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

5. La partecipazione al Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti è a titolo gratuito.

6. Il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.”

Dalla redazione