Comma abrogato dalla L.R. 06/07/2020, n. 51, così recitava:

"1. In base al decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208 e 209 del d.lgs. 152/2006 finalizzate alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi, non sono vincolanti le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) relative alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto, alle tecniche ed ai metodi di recupero, nonché alle caratteristiche dei materiali ottenuti, fatto salvo quanto previsto al comma 2."

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