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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 08/09/2008, n. 46/R
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- D.P.G.R. 17/12/2012 n. 76/R
- D.P.G.R. 10/02/2011 n. 5/R
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PremessaIl Presidente della Giunta Regionale
Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, |
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TITOLO I - NORME GENERALI
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Capo I - Norme generali, monitoraggio e flusso dati
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Art. 2 - Definizioni1. Fatte salve le definizioni della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato “decreto legislativo”, e della legge regionale ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende per: a) accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all’impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all’utilizzazione, così come previsto dall’articolo 27; b) acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione; b-bis) acque reflue agroalimentari: le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo e le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo; N4 b-ter) ammendante: materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 4 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009); N4 c) area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati; c-bis) autocontrollo: l’insieme delle verifiche effettuate dal gestore sullo scarico e sull’ingresso dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, con le frequenze minime previste in attuazione delle disposizioni di cui all’allegato 5, punto 1.1. della parte III al decreto legislativo, con lo scopo di monitorare l’efficacia del processo depurativo; N4 d) aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell’utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso; d-bis) codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole; N4 |
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Art. 3 - Attività di controllo delle acque reflue1. La struttura regionale competente e i comuni elaborano il programma di monitoraggio degli scarichi, avvalendosi di ARPAT in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione am bientale |
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Art. 4 - Sistema informativo e flusso dati1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rendono disponibile ed aggiornano annualmente, sui loro siti internet, l’elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le sintetiche informazion |
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TITOLO II - Acque reflue e meteoriche |
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Capo I - Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e meteoriche |
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Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l’autorizzazione1. Le domande di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura e fuori dalla pubblica fognatura sono presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 mar |
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Art. 6 - Ricezione e trasmissione delle domande |
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Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande |
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Art. 8 - Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate1. Ai fini dell’istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi, la struttura regionale competente si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT salvo quanto previsto al comma 2. |
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Art. 9 - Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali1. La struttura regional |
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Art. 10 - Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune1. Il comune provv |
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Art. 11 - Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate |
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Art. 12 - Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue1. I titolari degli scarichi di acque reflue comunicano all’ente competente eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico. 2. N15 3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre 100 AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell’attività, installano uno “strumento di misurazione”N41 delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni. N10 3.-bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l’installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta alla struttura regionale competente nell’ambito del procedimento autorizzatorio, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili delle acque utilizzate e comunque prelevate, fatti salvi i casi in cui l’obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell’ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. La struttura regionale competente, previo parere del gestore del SII, si pronuncia in ordine alla richiesta di autocertificazione, in luogo dell’installazione degli strumenti di misurazione, nell’ambito dell’autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L’autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori istallati su tutte le fonti di prelievo ad uso esclusivamente industriale, con registrazione mensile delle misurazioni che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa. Nel caso di fonte di prelievo ad uso plurimo, l’installazione dello strumento di registrazione è comunque obbligatoria, fatta salva l� |
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Capo II - Disposizioni per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura |
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Art. 13 - Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue |
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Art. 14 - Rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA1. Ai sensi dell’ar |
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Capo III - Autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione
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Art. 15 - Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura1. L’autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura è rilasciata dall’ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell’impianto. 2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell’impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, sulla base della documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico per l’autorizzazione dell’impianto, l’ente competente, d’intesa con l’ARPAT, può provvedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria ove determina: a) i tempi necessari per il raggiungimento dell’efficacia prevista nelle diverse sezioni dell’impianto in seguito al primo avviamento; b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio; |
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Art. 16 - Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura1. L’autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura è rilasciata “dalla struttura regionale competente”N41 sentiti il gestore del SII ed gli altri gestori se presenti, qualora le caratte |
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Capo III-bis - Disposizioni per la definizione di limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 della parte III del d. lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del medesimo decreto |
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Art. 16-bis - Ambito di applicazione1. In attuazione dell’articol |
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Art. 16-ter - Disposizioni procedurali1. L'individuazione di valori limite diversi ai sensi dell'articolo 16-bis è richiesta dal proponente con apposita istanza ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della l.r 20/2006, la quale è corredata dalla documentazi |
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TITOLO III - ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE E TRATTAMENTI APPROPRIATI
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Capo I - Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati
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Art. 17 - Campo di applicazione1. Il presente titolo in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale disciplina in particolare: |
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Art. 18 - Acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti1. Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell’allegato 2 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche sempre ché rispettino tutte le condizioni stabilite nell’allegato 2 al presente regolamento. 2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la con |
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Art. 19 - Disposizioni generali sui trattamenti appropriatiN16 1. I trattamenti depurativi di cui all’articolo 105, comma 2 del decreto legislativo, di seguito denominati trattamenti appropriati, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da: a) agglomerati o insediamenti fino a 2000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione; b) agglomerati o insediamenti fino a 10.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere. 2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 2 del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21-bis della legge regionale. 3. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 3 del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21-bis della legge regionale. 4. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recet |
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Art. 19-bis - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che non compromettano il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità "stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x-quater) della |
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Art. 19-ter - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l’adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono ", nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o del piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006," N23 ai seguenti criteri temporali: a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati: N25 1) gli interventi sugli scarichi situati a monte dei punti di prelievo e derivazione per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato, necessari a garantire la qualità e la destinazione delle acque alla produzione di acqua potabile; 2) gli interventi sugli scarichi per i quali si ritiene possa sussistere un effettivo rischio di natura igienicosanitaria; 3) gli interventi sugli scarichi direttamente adducenti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizi |
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Art. 20 - Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali |
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TITOLO IV - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
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Capo I - Ambito di applicazione
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Art. 21 - Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitratiN161. Il presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 112 del decreto legislativo e dell’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale, disciplina le modalità per l’utilizzazione agronomica: |
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Capo II - Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato |
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Art. 22 - Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato1. Il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato destinati all’utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall’azienda da cui origina.N52 2. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni: a) gli estremi identificativi dell’azienda e/o dell’unità locale da cui si originano gli effluenti di allevamento, le acque reflue agroalimentari e il digestato, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell’unità locale dell’azienda e |
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Art. 23 - Criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestatoN16 1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento “e del digestato”N40 è consentita a condizione che: a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo; b) sia prodotto un effetto concimante o ammendante del terreno; c) sia assicurata l’adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto; d) siano rispettati i tempi di distribuzione; e) siano rispettate le norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche; e-bis) siano rispettati i valori limite relativi al digestato di cui all’allegato 4 del presente regolamento, verificati mediante l’effettuazione di analisi del digestato in uscita all’impia |
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Art. 24 - Divieti di utilizzazione agronomica dei letamiN16 1. L’utilizzo dei letami “e della frazione palabile del digestato”N40 è vietato nelle seguenti situazioni: a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; b) nei boschi, a esclusione degli effluenti |
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Art. 24-bis - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami1. Fatti salvi i divieti di cui all’articolo 24, comma 1 l’utilizzo dei liquami “, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato”N40 è vietato: a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo quanto disposto dal comma 6; b) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante; |
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Art. 25 - Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato |
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Art. 26 - Caratteristiche dello stoccaggio e dell’accumulo degli effluenti di allevamento e del digestato |
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Art. 27 - Accumulo temporaneo di letami1. L’accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera l), è praticato ai soli fini dell’utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze “colturali degli appezzamenti oggetto di spandimento.”N41 N10 |
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Art. 28 - Criteri generali per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentariN16 1. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) è consentita se sono garantiti: a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo; b) l’effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture; c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche. 2. E’esclusa l’utilizzazione agronomica: a) delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo; b) per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enolo |
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Art. 29 - Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato |
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Capo III - Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e lo spandimento delle sanse umide
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Art. 30 - Ambito di applicazione1. Il presente capo disciplina in particolare le procedure e le modalità per: a) l’utilizz |
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Art. 31 - Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide1. La comunicazione di cui all’articolo 3 della l. 574/1996 deve essere presentata “allo SUAP del”N33al comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che le produce e intende avviare allo spandimento, sul terreno ad uso agricolo, le acque di vegetazione e/o le sanse umide. 2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata ogni anno almeno trenta giorni prima dell’inizio dello spandimento “, salvo q |
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Art. 32 - Modalità e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di migliore utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell’acqua in esse contenuta tenuto conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e delle |
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Art. 33 - Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide1. Fatti salvi i divieti previsti dalla l. 574/96 è vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide: a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale e dagli inghiottitoi e doline ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; N9 b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d’acqua super |
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Art. 34 - Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo. 2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche. 3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l’im |
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Art. 35 - Modalità di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide1. Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide è effettuato in contenitori chiusi. 2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di vegetazione o delle sanse umide è predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia. 3. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni: |
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Art. 36 - Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e delle sanse umide1. Il controllo su campo dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è definito nei programmi annuali delle attività dell’ARPAT. |
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Titolo IV-bis - Zone vulnerabili da nitrati - Programma d’azione obbligatorio |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 36-bis - Ambito di applicazione |
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Capo II - Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari nelle zone vulnerabili da nitrati |
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Art. 36-ter - Disposizioni di rinvio1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano: a) i criteri per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di a |
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Art. 36-quater - Criteri per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e l’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano i criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti dì allevamento “e del digestato”N40 di cui all’articolo 23, commi da 1 a 5. 2. L’utilizzazione degli effluenti d’allevamento “e del digestato”N40 e l’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell’azoto delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le |
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Art. 36-quinquies - Divieti relativi all’utilizzazione agronomica dei letami e all’utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici1. L’utilizzazione agronomica dei letami è vietata nei casi di cui all’articolo 24, comma 1. 2. L’utilizzazione agronomica dei letami è altresì vietata su terreni con pendenza media, riferita a un’area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25 per cento. 3. L’utilizzazione agronomica dei letami e l’utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici è vietata entro: a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale; b) 25 metri di distanza: |
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Art. 36-sexies - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami1. L’utilizzazione agronomica dei liquami è vietato nei casi di cui all’articolo 24-bis, commi 1 e 5. 2. L’utilizzazione agronomica dei liquami è altresì vietata: a) su terreni con pendenza media, riferita a un’area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 10 per cento, salvo quanto previsto al comma “6”N31; b) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter), della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale; c) entro 30 metri di distanza: 1) dall’inizio dell’arenile delle acque marino - costiere, lacuali e di transizione ri |
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Art. 36-septies - Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi1. Le imprese agricole che non devono presentare il PUA, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all’allegato 4, capo 1 del presente regolamento, un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l’impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione “, le quantità distribuite e la tipologia di fertilizzante utilizzata per ciascun intervento” |
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Art. 36-octies - Adeguamento dei contenitori dello stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato |
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Art. 36-nonies - Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari |
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Art. 36-decies - Controlli e monitoraggio1. La Regione predispone un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento “e del digestato”N40 e dei concimi azotati e degli ammendanti organici. 2. Il piano di controllo prevede sopralluoghi nelle imprese che sono tenute alla presentazione del PUA o della comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi: |
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TITOLO V - ACQUE METEORICHE DILAVANTI
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Capo I - Ambito di applicazione
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Art. 37 - Ambito di applicazione1. Le norme del presente titolo hanno come oggetto la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relativamente: a) agli indirizzi tecnici generali per la gestione delle acque meteoriche; |
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Capo II - Disciplina delle acque meteoriche dilavanti
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Art. 38 - Norme generali1. La gestione delle AMD deve perseguire: a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle sostanze di cui all’allegato 1, tabella 1/A al decreto legislativo; |
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Art. 39 - Acque meteoriche contaminate (AMC)1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale, le attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteori |
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Art. 40 - Disposizioni sulle cave1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 2 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.N52 2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all’articolo 17 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e |
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Art. 40-bis - Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di miniere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 3 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.N52 2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del programma dei lavori di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale). L’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico |
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Art. 40-ter - Disposizioni sui cantieri1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive nell’autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni.N52 2. Nell’autorizzazione di cui al comma 1, “la struttura regionale competente”N41 può stabilire specifiche prescrizioni per la gestione delle aliquote AMC, ulteriori rispetto alle AMPP, qualora risulti comunque necessario a garantire il conseguimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo. |
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Art. 42 - Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale1. Per le AMPP assimilate alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, dopo aver valutato l’ammissibilità di tale scarico in termini di compatibilità con il sistema fognario depurativo, può richiedere “alla struttura |
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Art. 43 - Disposizioni per le attività di cui all’allegato 5, tabella 51. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cui all’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. 2. “La struttura regionale competente”N41 al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, valuta il piano di gestione ed individua le modalità gestionali delle AMC necessarie per garantire l’integrità del sistema fognario e depurativo ricevente o la tutela delle acque dei corpi recettori finali, ai fini |
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Art. 44 - Indirizzi per l’autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena1. L’adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento è disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall’articolo 25 della legge regionale. 2. Nei sistemi fognari misti se non già effettuato nello stabilimento o nell’insediamento il trattamento delle AMPP collettate dalla pubblica fognatura deve essere gara |
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Art. 45 - Norme tecniche per l’identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche1. L’identificazione dello scaricatore di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche è costituita dagli elementi tecnici riportati nell’allegato 6, tabella 6 del presente regolamento. 2. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche avviene per ogni singola bocca di scarico in relazione alle caratteristiche della rete, o porzione di rete, servita dagli stessi. 3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizz |
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TITOLO VI - SCARICHI A SERVIZIO DEGLI AGGLOMERATI A FORTE FLUTTUAZIONE STAGIONALE
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Capo I - Disciplina degli scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale
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Art. 46 - Ambito di applicazione1. Le norme di cui al presente titolo si applicano ai sistemi di depurazione a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione di cui alla legge region |
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Art. 47 - Criteri generali1. La determinazione degli AE ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m) della legge regionale deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri abitante giorno. 2. Ai fini di una corretta gestione dell’impianto di depurazione il gestore definisce l’andamento settimanale del carico idrauli |
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TITOLO VII - ACQUE DI RESTITUZIONE
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Capo I - Ambito di applicazione
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Art. 48 - Ambito di applicazione1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle acque di restituzione come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale. 2. Sono escluse dall’applicazione delle norme di cui al presente titolo: a) le |
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Capo II - Disciplina delle acque di restituzione
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Art. 49 - Norme generali1. “La struttura regionale competente,”N41 nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell’AIT per i rilasci di cui agli articoli 50, 51, e 52, le condizioni di restituzione ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all’ARPAT. N10 1-bis. Il comune stabilisce, per i rilasci di cui all’articolo 52-bis, le condizioni di restituzione in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, e 6, nonché dall’articolo 11-bis della legge regionale. N14 2. N74 3. “La struttura regionale competente” N75 può ritenere, oltre al corpo idrico di prelievo, corpo idrico al quale sarebbero stati naturalmente destinate le acque di restituzione anche i seguenti corpi idrici: |
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Art. 50 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti di potabilizzazione1. Nelle acque di restituzione rilasciate da impianti di potabilizzazione ad uso del SII in “corsi d’acqua” N13 è ammessa la p |
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Art. 51 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica1. II rilascio di acque dagli impianti di produzione idroelettrica è sempre ammesso qualora risulti presentata la documentazione di cui all’articolo 49, c |
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Art. 52 - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all’articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionaleN16 1. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l’esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui all’articolo 52 ter o altre acque, sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ri |
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Art. 52-bis - Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all’articolo 2 comma 1, lettera c), numero 2 della legge regionale1. Le acque sotterranee derivanti dalle operaz |
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Art. 52 ter - Acque da sondaggi e perforazioni escluse dalla disciplina delle acque di restituzioneN7 1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, lette |
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Art. 53 - Criteri tecnici per l’identificazione di corpi idrici superficialiN16 1. Esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente regolamento, sono considerati corpi idrici superficiali: |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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Capo I - Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
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Art. 54 - Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide1. Per la violazione delle norme previste al titolo IV, capo III relative alle modalità di svolgimento dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque d |
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Capo I-bis - Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari N20 |
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Art. 54-bis - Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari1. Per quanto non previsto dai titoli IV e IV-bis del presente regolamento valgono le disposizioni di |
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Capo II - Ulteriori norme transitorie |
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Art. 55 - Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane1. Ai sensi dell’articolo 170, comma 5 del decreto legislativo gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del presente re |
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Art 55-bis - Norma transitoria in materia di classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali |
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Art 55-ter - Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche nei cantieri |
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Art. 55-quater - Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche delle miniere coltivate in superficie1. I titolari degli stabilimenti esistenti di cui all� |
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Art. 55-quinquies - Disposizioni transitorie per le attività di cui al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5 |
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Art. 55-sexies - Disposizioni finali |
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Capo III - Cessazione di efficacia, abrogazione e entrata in vigore |
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Art. 56 - Cessazione di efficacia1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i seguenti atti amministrativi: |
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Art. 57 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regional |
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Art. 58 - Entrata in vigore1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e 3 il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettin |
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Allegato 2 - Disposizioni relative alle acque reflue domestiche
Capo 1 - Assimilazione ad acque reflue domestiche a) Le attività incluse nella tabella 1, colonna B) scaricano acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente semprechè rispettino integralmente le condizioni poste nelle colonne C) e D). b) I limiti in AE di cui alle colonne C) e D) rappresentano il limite massimo entro cui gli scarichi delle attività elencate nella colonna B) sono da considerarsi assimilati ad acque reflue domestiche. Ai fini del presente capo per la valutazione del carico in AE, 1 AE può corrispondere ad una richiesta chimica di ossigeno (COD) pari a 130 g al giorno od ad un volume di scarico pari a 200 l/giorno facendo riferimento al valore più alto. c) I limiti di cui alla lettera b) sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell’attività. In assenza di altri dati si può far riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del SII e di eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte. Il carico deve essere riferito a quello in ingresso all’impianto di depurazione. d) Per i nuovi impianti di depurazione si deve far riferimento ai dati di carico di progetto; le modalità di calcolo ed i criteri assunti sono riportati nella documentazione sottoposta all‘ente autorizzante. e) L’Autorità competente può motivatamente abbassare i limiti di cui alle colonne C) e D) in relazione alle condizioni specifiche del sistema di collettamento e depurazione e/o del recettore finale. f) Per lo scarico in pubblica fognatura è comunque necessario il rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dal gestore del SII ed approvati dall’AIT. Nel caso lo scarico conferisca in rete fognaria servita da impianto di depurazione con potenzialità superiore a 15.000 AE, previo parere positivo del gestore del SII, il limite di 100 AE ", di cui alla colonna C della tabella 1,"N23 può essere elevato a 200 AE.
Capo 2. - Disposizioni per lo scarico sul suolo di acque reflue domestiche da impianti con carico minore od uguale a 100 ae
2.1 - Generalità a) Fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera b), per il trattamento degli scarichi di acque reflue domestiche, con carico minore od uguale a 100 AE, sono ritenuti idonei, ai sensi dell’art. 100 comma 3 del decreto l |
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Allegato 3 - Trattamenti appropriati
Capo 1. Trattamenti appropriati per le acque superficiali 1. I trattamenti elencati nella tabella 2 sono da ritenersi i trattamenti appropriati per le acque superficiali interne, di cui all’art. 19 comma 2 del presente regolamento, sempreché rispondano alle disposizioni di cui all’art. 19, commi 4, 5, 6, e ne sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative. 2. I trattamenti elencati nella tabella 3 sono da ritenersi i trattamenti appropriati per le acque superficiali marino costiere, di cui 19 comma 3 del presente regolamento, semprechè rispondano alle disposizioni di cui all’art. 19 commi 4, 5, 6 e sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative. 3. Su specifica richiesta del titolare dello scarico l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, può ritenere, caso per caso, idoneo il trattamento appropriato proposto anche se la tipologia impiantistica non rientra tra quelle elen |
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Allegato 4 |
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Allegato 5 |
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Allegato 6 – Scaricatori di piena e fognature biancheCapo 1 - Informazioni caratterizzanti gli scaricatori di piena ed terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate 1. Le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 45 del presente regolamento sono riportate nella tabella 6.
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Allegato 7 - Condizioni per il rilascio da impianti di potabilizzazione e ad uso del Sii
Capo 1 - Definizioni 1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di al presente allegato sono vincolanti le seguenti definizioni: a) agenti potabilizzanti: sostanze utilizzate nel processo di potabilizzazione nella concentrazioni minime necessarie alla migliore gestione del processo stesso in base alla buona norma tecnica. b) condizioni di torbida del corpo idrico: ai fini del presente regolamento condizioni di portata caratterizzate da una presenza di materiali solidi sospesi presenti, espressi come torbidità (FTU), s |
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Allegato 7-bis - Indicazioni operative finalizzate all'individuazione di limiti di emissione diversi, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/20061. Premessa Le presenti indicazioni operative hanno la finalità di strutturare, da un punto di vista tecnico, gli studi e le eventuali attività scientifiche necessarie, quali elementi decisionali utili a supportare eventuali richieste di limiti diversi ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d. lgs. 152/2006. Il contesto normativo nel quale si inserisce il presente documento, come appena indicato, è l’articolo 101, comma 2 del d. lgs. 152/2006, a sua volta connesso con la sezione 1.2 dell’allegato 5 alla parte III del medesimo decreto ed all'articolo 21 della l.r. 20/2006. L’articolo 101, comma 1, del d.lgs.152/2006 indica espressamente che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i limiti previsti nell’Allegato 5; il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che le Regioni, nell’ambito dell’esercizio della loro autonomia (in tal senso, anche l’articolo 21, comma 2, della l.r. 20/2006) possono individuare valori limite di emissione “diversi” da quelli dell’allegato 5, tenuto conto: a) dei carichi massimi ammissibili; b) delle migliori tecnologie disponibili; c) del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (secondo la finalità indicata dall’articolo 101, comma 1 del d.lgs.152/2006); Tali valori limite massimi possono essere definiti sia in concentrazione, che in flusso di massa (in tal senso, dispone anche la sezione 1.2 dell’allegato 5 parte III del d.lgs 152/2006) e devono essere riferiti ad un periodo temporalmente definito individuato sulla base di tutti gli elementi di seguito indicati: a) capacità del corpo idrico recettore di mantenere il proprio stato di qualità ambientale (di seguito indicato come “SQA”); b) disponibilità di tecniche di abbattimento; c) costi ambientalmente ed economicamente sostenibili che consentano il rientro nei limiti della tabella 3 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs 152/2006; d) eventuali altre considerazioni che si rivelino necessarie in relazione al caso. L’articolo 101, comma 2 del d.lgs.152/2006 disciplina, inoltre, le casistiche per le quali non è possibile attribuire valori limite di emissione meno restrittivi rispetto a quelli contenuti nella Parte III dell'allegato 5 del d.lgs.152/2006: 1. previsti dalle tabelle 1, 2; 2. previsti dalle tabelle 3 e 4, limitatamente alle sostanze disciplinate nella tabella 5. Esistono pertanto delle condizioni escludenti previste dal d.lgs. 152/2006, ma è necessario, ai fini della tutela ambientale dei corpi idrici recettori, individuare ulteriori cause escludenti che non consentono l’accoglimento della domanda di applicazione di “diversi limiti”. In particolare, sono cause escludenti la mancata applicazione delle migliori tecniche disponibili ormai consolidate a costi sostenibili e/o la mancata sostituzione di prodotti inquinanti a favore di altri meno inquinanti. Inoltre, la richiesta di valori limite di emissione diversi dall’allegato 5 per lo scarico in acque superficiali deve dimostrare l’insostenibilità economica del raggiungimento dei limiti tabellari in maniera oggettiva e verificabile. Con riferimento a quelle sostanze per le quali il legislatore ha differenziato limiti in acqua superficiale da limiti in fognatura, i “limiti diversi” non possono superare i valori limite di emissione previsti dalla colonna “Scarico in rete fognaria” di cui alla Tabella 3 dell' allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006, fermo restando il caso di cui al paragrafo 3, punto 8 delle presenti indicazioni operative. Ai fini dell’autorizzazione, costituiscono oggetto di valutazioni specifiche e puntuali quelle richieste nelle quali, pur con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (definite come “Best Available Tecniques” da ora in poi, indicate con l’acronimo “BAT”) e mediante valutazioni sulla sostituzione di reagenti e/o intermedi, non si riesca comunque a raggiungere uno dei limiti previsti per lo scarico nella Tabella 3 dell' allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006. La Tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006 individua, inoltre, alcuni parametri per i quali non esiste differenziazione tra limiti allo scarico in acqua superficiale e limiti di scarico in fognatura. Per tali parametri si può individuare un “limite diverso” anche superiore al limite di scarico in fognatura, valutando la compatibilità di tale limite con il mantenimento dello stato di qualità ambientale del recettore.
2. Metodologia e approccio dello studio La richiesta di autorizzazione di “limiti diversi” deve essere valutata sotto vari aspetti, di ordine normativo, ambientale, scientifico e impiantistico, tutti utili alla verifica della sostenibilità del valore limite di emissione diverso e del non raggiungimento della capacità di carico del recettore. In particolare, il proponente deve verificare la procedibilità della propria richiesta in relazione alle condizioni escludenti dettate dalla normativa in materia; a tale scopo, deve eseguire uno studio multidisciplinare sui 4 “determinanti” fondamentali che risultano essere: - Il contaminante, individuandone le caratteristiche chimico-fisiche-tossicologiche, il destino ambientale, le sue capacità di impatto sui recettori ambientali e l’eventuale presenza di valori di fondo naturale; |
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26/11/2024
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