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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 11/11/1996, n. 574
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[Premessa] |
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Art. 1. - Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide1. Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impiant |
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Art. 2. - Limiti di accettabilità1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1 è consentita in osservanza del limite d |
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Art. 3. - Comunicazione preventiva1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è subordinata alla comunicazione da parte dell'intere |
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Art. 4. - Modalità di spandimento1. Lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzi |
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Art. 5. - Esclusione di talune categorie di terreni1. É vietato in ogni caso lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse, ai sensi dell'articolo 1, sulle seguenti categorie di terreni: |
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Art. 6. - Stoccaggio1. Lo stoccaggio delle acque di vegetazione deve essere effettuato per un termine non superiore a tre |
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Art. 7. - Competenze delle regioni e delle province autonome1. Le regioni e le province autonome possono redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione con l'indicazione di ulteriori precisazio |
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Art. 8. - Sanzioni1. Chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire un milione. |
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Art. 9. - Controlli1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, laddove esistenti, procedono |
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Art. 10. - Disposizioni finali1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 1, non è subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319,R e successive modificazioni. |
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