Articolo abrogato dal D.P.G.R. 11/01/2018, n. 3/R, così recitava:

Art. 6 - Ricezione e trasmissione delle domande

1. Le domande di autorizzazione sono presentate:

a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all’ente competente al rilascio ai sensi della legge regionale;

b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall’“AIT”.

2. Nel caso di in cui la domanda di autorizzazione allo scarico sia connessa all’insediamento e all’esercizio di un’attività produttiva o di servizio la stessa è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) ai sensi del titolo II, capo III della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

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