Comma abrogato dal D.P.G.R. 17/12/2012, n. 76, così recitava:

“2. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane o industriali con oltre cento AE verificano, almeno due volte all’anno, il permanere delle condizioni di massimo e minimo carico in ingresso all’impianto di depurazione dichiarate nella domanda di autorizzazione, annotandole sul registro d’impianto.”

Dalla redazione