Articolo abrogato dal D.P.G.R. 11/01/2018, n. 3/R, così recitava:

Art. 13 - Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue sono rinnovate nei termini e con le modalità previste dall’articolo 124, comma 8 del decreto legislativo.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, alle domande di rinnovo di autorizzazione si applicano, in relazione al tipo di scarico ed alla sua destinazione, le procedure istruttorie di cui al capo I.

3. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono prevedere procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni.

4. I titolari delle autorizzazioni possono accedere alle procedure semplificate di rinnovo a condizione che dichiarino:

a) il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate nonché la buona gestione;

b) il rispetto delle disposizioni contenute nell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.”

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