Articolo abrogato dal D.P.G.R. 11/01/2018, n. 3/R, così recitava:

Art. 11 - Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate

1. L’AIT definisce con proprio atto i criteri, le modalità e le procedure relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 5, comma 2 della legge regionale.

2. L’AIT inoltre:

a) si avvale, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della legge regionale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori se presenti e, per la prima autorizzazione allo scarico, anche del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT in conformità alla l.r. 30/2009;

b) trasmette al gestore del SII, ad altri gestori se presenti, e all’ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.”

Dalla redazione